Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24 settembre 2025 n. 31853
PRINCIPIO DI DIRITTO
Deve ritenersi che la cinta nell’occorso adoperata per offendere sia un’ arma impropria ai sensi del comma secondo dell’art. 585 cod. pen., per cui il delitto di lesioni deve ritenersi procedibile di ufficio.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Devono svolgersi, con riferimento al regime di procedibilità del delitto di che trattasi, due differenti ordini di considerazioni.
- Sotto un primo profilo l’affermazione dell’utilizzo dell’arma, sia pure impropria, ne comporta il regime di procedibilità ufficiosa. Per arma impropria deve intendersi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. La presenza dell’arma impropria – provata nel caso che ne occupa dalle dichiarazioni della persona offesa – rende, pertanto, le lesioni procedibili d’ufficio.
2.1. Lo si è affermato (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016 Ud. (dep. 20/12/2016) Rv. 268750 – 01) con riferimento all’utilizzo di un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona, onde affermare la procedibilità di ufficio del reato; a qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, per giustificarne tale caratteristica in capo a un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa) (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 267713 – 01); con riferimento all’uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l’offesa alla persona (Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015 Ud. (dep. 14/10/2015) Rv. 265090 – 01); con riferimento a un tubo di gomma, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona argomentando che non rileva agli stessi fini che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 261315 – 01); ancora con riferimento a oggetto appuntito non compiutamente identificato perché tenuto nascosto dall’aggressore con il quale quest’ultimo ha causato alla persona offesa una ferita (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261342 – 01); con riferimento ad un guinzaglio, e in altre, molteplici, decisioni, sempre ribadendo che ciò che rileva è che il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione ‘ordinaria’ per essere utilizzato come arma. Si tratta di orientamento che il Collegio condivide e fa proprio.
2.2. Ne consegue che, dovendosi ritenere anche la cinta nell’occorso adoperata per offendere dovendosi ritenere anche la cinta nell’occorso adoperata per offendere arma impropria, ai sensi del comma secondo dell’art. 585 cod. pen., già per tale motivo il delitto doveva ritenersi procedibile di ufficio.
- Conclusione cui si perviene anche per altra via. Sotto altro profilo il reato di lesioni è, infatti, del pari procedibile di ufficio, in considerazione dell’essere stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5.1. cod. pen., sicché tale contestazione ne comporta, ex art.582, comma 2, cod. pen. la procedibilità ufficiosa in quanto le lesioni risultano poste in essere dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa (l’editto accusatorio contesta addirittura essere stato posto in essere in occasione del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.).
3.1. Procedibilità di ufficio che, se è pianamente affermabile ove si verta in ipotesi di acclarata gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., nella specie dal Tribunale della Libertà contestata con l’ordinanza che – in virtù della già dedotta violazione di legge per omessa motivazione si annulla, e che potrebbe anche essere rivista a seguito di integrale esame delle risultanze indiziarie da parte dei giudici di merito -, si ritiene debba essere già affermata, allo stato, anche a fronte della qui attestata assente gravità indiziaria in ordine al delitto di atti persecutori.
3.2.. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire, condividendone gli assunti, al decisum di Sez. 5, n. 38690 del 12/04/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 257091 – 01, secondo cui “(I)n tema di lesioni personali, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’ art. 612-bis cod. pen. nei confronti della medesima persona offesa – è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.”.
3.3. Si rileva che l’art. 582 c.p., comma 2, nel rendere perseguibile d’ufficio il reato di lesione personale quando concorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, con le previste eccezioni, non opera alcuna distinzione tra le circostanze aggravanti cui fa rinvio, perseguendo l’evidente finalità di sottrarre al potere dispositivo della persona offesa la procedibilità penale in relazione a reati di particolare gravità, come appunto appare quello di lesione personale commessa in danno della stessa persona vittima del reato di cui all’art. 612-bis c.p.
3.4. Se, dunque, si assume la prospettiva dell’interesse avuto di mira dal legislatore,che è, in definitiva, quello di assicurare una protezione più intensa del bene giuridico tutelato dall’art. 582 c.p., quando esso sia aggredito con modalità particolarmente gravi ed odiose, appare evidente che l’intervenuta remissione di querela renderà senza dubbio non perseguibile il delitto di atti persecutori, ma non può incidere in nessun modo sulla perseguibilità di un reato, che, in quanto aggravato secondo una delle modalità richiamate dall’art. 585 c.p., comma 1, il legislatore ha voluto venisse sottratta al potere dispositivo della persona offesa.
3.5. Ne consegue che il giudice di primo grado, pur in presenza della remissione della querela da parte della B.B., avrebbe dovuto comunque procedere all’accertamento della gravità indiziaria per il delitto contestato nel capo b).
- La connessione del delitto di atti persecutori con quello di cui al capo c), di violenza sessuale, comporta, per espressa disposizione dell’art. 609-septies, comma 2, n. 4), la procedibilità di ufficio anche in relazione al capo c), rispetto al quale, ancora una volta, il Tribunale della Libertà avrebbe dovuto indagare in concreto la gravità indiziaria.