<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TAR LAZIO, sez. I quater, sent. n. 6093 del 08.06.2020</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Accesso agli atti - diritto alla riservatezza </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell’art. 24 della legge 241/1990 il divieto di accesso è limitato inoltre nei casi di segreto di Stato, segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti, procedimenti tributari, attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, procedimenti selettivi, documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Tali divieti sono mitigati dal comma 7 del medesimo articolo quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, dando prevalenza quindi all’accesso difensivo rispetto alle ragioni di riservatezza e segretezza tecnica e commerciale dei controinteressati.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Restano in qualsiasi caso di difficile disapplicabilità i limiti di cui al DLgs 101/2018 per quanto riguarda i dati in materia di salute, vita sessuale e orientamento sessuale, il cui trattamento è permesso solo al fine di tutelare interessi di rango pari o superiore.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">1.La dott.ssa -OMISSIS- premette che è pendente tra la stessa e il dott. -OMISSIS- un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio radicato presso il Tribunale di Roma, sezione civile - RG 34481/2018, con definizione in corso delle determinazioni dei doveri di contribuzione economica dei genitori nei confronti dei figli di anni 10 e 14, nonché dei tempi di permanenza dei minori con i genitori e di visita infrasettimanale.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">[...omissis...]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Riferisce altresì che il dott. -OMISSIS-, in seguito all’ordinanza presidenziale, si sarebbe reso costantemente inadempiente al dovere di visita infrasettimanale, sostenendo impedimenti professionali, e la dott.ssa -OMISSIS- ha formulato istanza di accesso agli atti in data 30.10.2019 al Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S, Servizio Dirigenti, Amministrazione competente, chiedendo l’ostensione dei documenti necessari per la tutela - nelle sedi competenti giudiziarie e amministrative - dei propri diritti e di quelli dei figli minori; in particolare ha chiesto di conoscere 1) i giorni di ferie fruiti dall’ex coniuge negli anni 2018 e 2019; 2) gli impegni di servizio che hanno impedito lo stesso ad assolvere i propri doveri genitoriali nei pomeriggi a partire dalle ore 15 di mercoledì 20/02/2019, mercoledì 27/03/2019, mercoledì 3/04/2019, mercoledì 17/04/2019, mercoledì 12/06/2019, mercoledì 11/09/2019, mercoledì 25/09/2019, mercoledì 23/10/2019.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">[...omissis...]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">La dott.ssa -OMISSIS- lamenta la non completa ostensione della documentazione richiesta in quanto sarebbe stato negato l’accesso agli atti relativi a tutti i periodi di congedo ordinario goduti dall’ex coniuge negli anni 2018 e 2019, senza alcuna motivazione, nonché agli atti inerenti agli impegni di servizio (turni di servizio, ordini di servizio, ordinanze, note di indizioni di riunioni, convocazioni di comitati, eventi di ordine pubblico, ecc.) che avrebbero – a suo dire - impedito allo stesso di assolvere ai propri doveri genitoriali nei pomeriggi a partire dalle ore 15 di mercoledì 20/02/2019, mercoledì 27/03/2019, mercoledì 3/04/2019, mercoledì 17/04/2019, mercoledì 12/06/2019, mercoledì 11/09/2019, mercoledì 25/09/2019, mercoledì 23/10/2019 (come indicato nell’istanza di accesso). Gli atti invece per i quali è stata concessa l’ostensione riguarderebbero i soli atti inerenti i periodi di ferie goduti dall’ex coniuge nei giorni di alcuni mercoledì indicati dalla interessata - in cui il padre non si sarebbe recato a prendere i figli.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">[...omissis...]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso ed ha rappresentato che l’Amministrazione ha proceduto alla formale trasmissione dell'istanza di accesso al dirigente interessato per consentirgli l'esercizio delle facoltà partecipative previste dalla legge. Il controinteressato si è opposto alla ostensione dei documenti richiesti, ma l'Amministrazione - confermando la propria posizione anche alla luce delle osservazioni dallo stesso fornite - ha comunque evaso la richiesta, fornendo soltanto la documentazione riferibile alle giornate specificamente indicate dalla richiedente. Inoltre l’Amministrazione ha evidenziato che la specifica richiesta sia stata posta con funzione strumentale alla ricerca di documenti attestanti quanto rappresentato dal dott. -OMISSIS- con riferimento alle (sole) giornate del 20 febbraio, 17 aprile e 25 settembre 2019. Nessuna “oscurità” o difetto di motivazione sarebbe attribuibile all’Amministrazione con riferimento alla nota impugnata riguardo alla richiesta di documenti attestanti i periodi di ferie fruiti dal dott. -OMISSIS- nel corso dell'anno 2018, tenuto conto dell’ordinanza presidenziale che ha generato la richiesta di accesso, datata novembre 2018, e pertanto anche dalle argomentazioni dell’istante non riguarderebbe documentazione relativa a quell'annualità. La limitazione della documentazione trasmessa riferita a parte del solo 2019 sarebbe corretta e logica, senza che possa rilevarsi la censurata carenza di motivazione dell’atto, con riferimento a richiesta dei documenti attestanti i periodi di ferie fruiti dall’interessato nel corso dell'anno 2018. Inoltre l’Amministrazione avrebbe doverosamente istruito la procedura e nessuna negligenza potrebbe essere attribuita alla stessa nel reperire i documenti, avendo attivato la procedura di interpello con il controinteressato rimettendo all’interessato, soggetto responsabile degli atti detenuti o formati dall’Ufficio ricoperto, la valutazione sull’ostensibilità dei documenti relativi ai suoi impegni, tenuto conto della funzione svolta presso quell’Ufficio e alle esigenze di riservatezza, riguardo ad aspetti del servizio di PS svolto, in relazione ad alcune categorie di documenti; ed inoltre tenendo conto che nell’opposizione all'ostensione degli atti individuati dall'Amministrazione il dott.-OMISSIS- avrebbe precisato che i giorni di ferie fruiti nelle giornate indicate dall'ex coniuge sarebbero stati utilizzati, in realtà, per prestare assistenza alla madre invalida e destinataria dei benefici di cui alla legge n. 104/92 e quali dati ultrasensibili riferiti ad altri soggetti, da sottoporre a maggiore cautela nella trattazione della pretesa ostensiva. Indi l’Amministrazione ha concluso per la reiezione del ricorso.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">[...omissis...]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">4.2. Orbene, va rilevato che l’art. 24 della legge n.241 del 1990 e succ. mod. <strong>limita l</strong><strong>’</strong><strong>accesso ai documenti esclusivamente ai casi di segreto di Stato, segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, nonchè ai procedimenti tributari, all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonch</strong><strong>é </strong><strong>ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Ed inoltre l' art. 24, comma 7, della predetta l. n. 241 del 1990 prevede che <strong>"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">In tema di accesso ai documenti il quadro normativo va completato con il richiamo all’art. 59, comma 1 del d.lgs. 196 del 2003 e succ.mod.il quale stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso”; e il successivo art. 60 comma 1 dello stesso decreto (come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) dispone che <strong>“</strong><strong>Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale</strong>”.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Ebbene, alla luce del predetto quadro normativo, le argomentazioni sostenute dalla parte resistente a supporto dell’opposto diniego non evidenziano la sussistenza di ragioni ostative all’accesso nei termini delineati dalle norme sopra citate in quanto non ricorre alcuno dei casi di limitazione del diritto di accesso previsti dal citato art. 24 della legge n. 241 del 1990.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Nel caso in esame non vi è dubbio che la ricorrente, in relazione alle motivazioni difensive indicate nella istanza di accesso, vanta un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali ha chiesto di poter accedere, tale dovendosi ritenere il suo status di coniuge separato nonché madre dei minori nati dal matrimonio, conviventi con la stessa, potendo i dati della presenza in servizio dell’ex coniuge giustificare istanze in relazione alle determinazioni ulteriori da assumere nel separato giudizio di divorzio in corso.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Come sopra indicato<strong> l</strong><strong>’</strong><strong>art. 24, comma 7 della legge n. 241 ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. 'accesso difensivo' anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate, sicch</strong><strong>é </strong><strong>il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (cfr. Cons.Stato sez. VI, 15 novembre 2018, n.6444; Tar Veneto, sez. III , 26 luglio 2019, n.894).</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Del resto in genere i dati inerenti la presenza in servizio di un dipendente pubblico non sono sensibili né riservati (cfr. Tar Lazio, III quater, 22 giugno 2015, n. 8546) e nella specie in relazione alla funzione e servizio svolti dall’interessato l’Amministrazione nella operazione di bilanciamento degli interessi avrebbe potuto adottare l’oscuramento di specifiche indicazioni di luoghi delle eventuali riunioni, missioni ecc. e delle motivazioni sottese, dovendo documentare le date richieste coincidenti con impegni di servizio, ferie, permessi, dando così prevalenza all’accesso.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Tra l’altro va rilevato che <strong>l</strong><strong>’</strong><strong>opposizione spiegata dal controinteressato non può, di per s</strong><strong>é</strong><strong>, supportare il diniego di accesso, dovendo la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti essere condotta dall</strong><strong>’</strong><strong>Amministrazione destinataria della richiesta, operando in sostanziale posizione di terzietà rispetto alle parti, e statuire circa la prevalenza dell</strong><strong>’</strong><strong>uno o dell</strong><strong>’</strong><strong>altro a seconda dei casi, con congrua motivazione</strong> (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 16 marzo 2015, n.281).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Del tutto irrilevante ai fini dell’esclusione dell’accesso è quanto riferito dalla difesa del Ministero resistente riguardo alla richiesta dei periodi di ferie fruiti nel corso del 2018, documentazione non rilasciata per l’asserita considerazione che trattasi di periodi antecedenti all’ordinanza presidenziale divorzile del 12.11.2018, valutazione questa di merito riguardo ai documenti utili alla interessata e comunque richiesti anche in relazione a tale annualità per il soddisfacimento della pretesa conoscitiva azionata: ragioni addotte per giustificare il diniego in relazione alla documentazione relativa alla annualità 2018 che non appare scriminante rispetto all’interesse qualificato della ricorrente al diritto all’ostensione che, come noto, prescinde dal requisito della strumentalità rispetto alle connesse ed eventuali iniziative giudiziarie conseguenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n.116 del 2012).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ludovica Fiaschetti</em></strong></p>