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TAR Veneto, Sez. II, sentenza del 14.09.2021, n.  1092 

by Alessandro Piazzai
17 Ottobre 2021
in Diritto Amministrativo
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Guida alla lettura. Con la pronuncia sopra divisata, il T.a.r. Veneto ritorna sul diritto di accesso agli atti nel procedimento amministrativo: in particolare, la vicenda concerne l’illegittimo diniego (difetto di motivazione) della Regione nel concedere la possibilità ai ricorrenti di esaminare un parere legale reso dall’Avvocatura regionale (nonché di un parere del C.T. VIA); nel caso di specie, per il Collegio sussistono i presupposti per l’ostensione dei documenti [seppur temperata dall’esigenza di tutelare il segreto professionale e la riservatezza dei rapporti da difensore e parte interessata, con opportuni accorgimenti].

Testo rilevante della decisione

Per il T.a.r. Veneto il ricorso è fondato. La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200). Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990, possono essere sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale e dell’esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, i pareri legali resi in relazione ad una lite potenziale o in atto, la inerente corrispondenza e gli atti defensionali. Tale regola, che ha una portata generale per tutti gli enti pubblici, risponde alla necessità di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto, e tanto meno al proprio contraddittore attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare in giudizio le pretese avversarie (cfr. sul punto: Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200; Id., sez. V, 23 giugno 2008 n. 3119).

Il contenzioso prende le mosse dalla richiesta di accesso agli atti da parte dei ricorrenti alla Regione, avente ad oggetto il parere del Comitato Tecnico VIA e la richiesta di parere di quest’ultimo all’Avvocatura regionale (chiamata a rappresentare delucidazioni in merito ad una vicenda complessa: l’annullamento giurisdizionale di una seconda autorizzazione oggetto di separato giudizio e la disciplina applicabile al procedimento di rinnovazione [in materia di cave]) ed al pedissequo diniego dell’Amministrazione.

Per la Sez. II, dal contenuto del parere del Comitato Tecnico VIA emerge che la scelta di chiedere il parere all’Avvocatura regionale, seppur probabilmente suggerita dall’opportuna cautela derivante dai contenziosi pregressi e in atto, non risulta dettata dalla necessità di definire una strategia difensiva dell’amministrazione nell’ambito dei suddetti contenziosi, ma di risolvere questioni interpretative poste dai giudicati e dalla sopravvenienza di nuova normativa procedimentale e sostanziale, rilevante ai fini del corretto espletamento del procedimento autorizzatorio da rinnovare. La circostanza, tuttavia, che il parere sia stato reso nell’ambito di una vicenda sostanziale oggetto di risalente contenzioso di cui una parte ancora in atto, non è priva di rilevanza ai fini del decidere, ben potendo darsi il caso che il parere e la richiesta di parere contengano valutazioni e riferimenti afferenti alla strategia difensiva della Regione sulla vicenda contenziosa in atto.

Tale aspetto, tuttavia, per il Collegio, pur se affermato nelle difese della Regione, non è stato minimamente esternato nel provvedimento impugnato, neppure con un generico riferimento ad esigenze difensive. Nei suddetti termini, la Regione si è sottratta all’obbligo di motivazione che sussiste anche nella subiecta materia, atteso che i pareri legali, contrariamente a quanto afferma la Regione nelle proprie difese, non sono esclusi ex lege dall’accesso, ma nei soli limiti in cui sussista l’esigenza di tutelare il segreto professionale e la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, affinchè la Regione consenta l’accesso alla richiesta di parere ed al parere stesso, escludendo, mediante opportuni dispositivi, le sole parti dei documenti che, afferendo alla strategia difensiva della Regione, siano idonee a comprometterne il diritto di difesa. Le parti dei documenti in questione che, eventualmente, siano idonee a rivelare valutazioni relative alla strategia difensiva da adottare nell’ambito del contenzioso in atto o in potenziali contenziosi inerenti alla fattispecie, potrà essere sottratta all’accesso, attraverso l’impiego di opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.) atti a garantire il diritto di difesa dell’Amministrazione, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo.

Secondo il T.a.r. Veneto il ricorso merita accoglimento, difettando la motivazione in ordine alle ragioni del diniego di accesso alla richiesta di parere e al parere dell’Avvocatura Regionale. L’Amministrazione, pertanto, dovrà rideterminarsi concedendo l’accesso ai suddetti provvedimenti nei limiti innanzi precisati.

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