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TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 07.09.2021, n. 691  

by Redazione
17 Ottobre 2021
in Diritto Amministrativo
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TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 07.09.2021, n. 691 

Guida alla lettura.

Con la sentenza di cui sopra, il T.a.r. Calabria – Reggio Calabria si trattiene su tre specifiche questioni: 1) la natura giuridica dei beni del patrimonio indisponibile (che necessitano non solo della destinazione di uso pubblico ma anche di un concreto utilizzo all’uopo); 2) l’impossibilità per la P.A. di avvalersi dei poteri di autotutela di cui all’art. 823 c.c. qualora si tratti di beni del patrimonio disponibile; 3) l’assoluta carenza di potere in cui versa la P.A. che adotti provvedimenti ablatori su tali beni, con conseguente difetto di giurisdizione del G.A. sulla relativa impugnazione.

 

Testo rilevante della decisione

Con ricorso notificato il 26/09/2016, i signori Campo Maddalena e Cotroneo Fortunato impugnano l’ordinanza di sgombero n. 8 del 30.08.2016, emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campo Calabro in data 29.08.2016 (e notificata in data 01.09.2016).

Il gravato provvedimento è stato adottato dall’amministrazione intimata dopo un sopralluogo (eseguito in data 11.08.2016) congiuntamente da personale comunale e dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campo Calabro, all’esito del quale è emerso che un lotto di terreno di proprietà comunale risultava occupato con opere eseguite senza alcun titolo (manufatto adibito a pollaio, due tratti di recinzione, recinzione in ferro e rete metallica,  pavimentazione in segato di pietra naturale e malta cementizia).

Le opere in questione sono state oggetto di sequestro preventivo e, accertato che i terreni su cui insistono sono di proprietà comunale, giusti atti di acquisto del 2005 e del 2010, è stata emessa l’ordinanza di sgombero impugnata con il mezzo di tutela all’esame.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure: 1) la difesa dei ricorrenti sostiene che i terreni per cui è causa appartengano al patrimonio disponibile dell’ente e che, di conseguenza,  illegittimamente l’amministrazione intimata avrebbe esercitato il potere di autotutela amministrativa; 2) si denunzia che, stante la ridetta natura di beni patrimoniali disponibili dei terreni interessati dall’ordinanza impugnata, l’amministrazione intimata avrebbe dovuto comunicare tempestivamente l’avvio del procedimento amministrativo; 3) viene censurato inoltre il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento gravato, stante la mancata indicazione sia delle ragioni per le quali i terreni interessati dall’ordinanza di sgombero sarebbero da annoverare tra i beni demaniali o tra quelli del patrimonio indisponibile dell’ente locale.

In data 14.12.2016 si è costituito con memoria il Comune di Campo Calabro che, preliminarmente, ha contestato l’inammissibilità del ricorso per inesistenza e/o nullità della procura alle liti; sotto un diverso profilo viene affermata l’inammissibilità del mezzo di tutela per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, atteso che parte ricorrente non si limita a denunziare vizi propri dell’atto impugnato, ma sostiene l’esistenza di un proprio diritto di proprietà sui beni oggetto dell’ordinanza di sgombero impugnata; nel merito la difesa dell’ente sottolinea la legittimità dei provvedimenti gravati, evidenziando che i terreni per cui è causa farebbero parte a pieno titolo del patrimonio demaniale e/o indisponibile del Comune di Campo Calabro, e che sono occupati illegittimamente dagli odierni ricorrenti.

Il Collegio ritiene che la questione di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente amministrazione debba essere scrutinata con precedenza sulla dedotta carenza del mandato difensivo del procuratore dei ricorrenti. A tal proposito, viene rievocato anche l’orientamento del Consiglio di Stato di cui alle sentenze dell’Ad. Pl. n. 4-9/2011.

Per il T.a.r. Calabria – Reggio Calabria, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Evidenzia la Sez. I che l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dall’esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso (Cass. civ. Sez. II Ord., 26/11/2020, n. 26990). In sostanza i beni indisponibili per destinazione, dunque non istituzionalmente appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, sono qualificati come tali in ragione di una specifica ed attuale destinazione alla pubblica utilità.

Nella vicenda all’esame, la resistente amministrazione ha chiarito che, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.06.2016 le suddette particelle sono state stralciate dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2016-2018, però non sono state chiarite né le ragioni dello stralcio in parola né, tanto meno, è stata evidenziata la destinazione che il Comune intende dare ai terreni per cui è causa.

Conseguentemente, chiosa il Collegio, poiché nel caso di specie manca la prova che il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Campo Calabro, ne consegue che l’Amministrazione non avrebbe potuto ricorrente ai poteri di autotutela amministrativa, contemplati dall’art. 823 del codice civile solo al fine di tutelare le citate categorie di beni pubblici.

L’ordinanza impugnata risulta dunque emessa in carenza assoluta di potere e va qualificata come atto nullo che non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, pertanto poiché dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cons. Stato n. 1331/2010; T.a.r. Sicilia- Palermo n. 169/2016).

In conclusione, secondo il Collegio, per le ragioni esposte il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la questione sottesa al rapporto controverso al giudice ordinario; sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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