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*Processo – Responsabilità penale degli enti, richiesta di rinvio a giudizio e prescrizione interrotta

by Eleonora Piccoli
14 Febbraio 2022
in Diritto Penale
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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 31 gennaio 2022, n. 3287

MASSIMA

In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4. Anche in tale materia, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione. 

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Con sentenza del 16.4.2021, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della D.B.G. s.r.l. per intervenuta prescrizione dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., comma 3, commesso da D.P., amministratore unico della predetta s.r.l., in data (OMISSIS). Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, regolante la disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo, dipendente da reato dell’ente, è di cinque anni, a far data dalla commissione dell’illecito e che il comma 2 della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo fatta a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 59; richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito, produce l’effetto interruttivo solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, comma 1, lett. r), le norme del codice civile sull’interruzione della prescrizione (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio è stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l’illecito contestato estinto per prescrizione.
  2. Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge in relazione alla data di prescrizione dell’illecito contestato alla società D.B.G., con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2001, artt. 22 e 59. Osserva che sul punto è maggioritario l’orientamento di legittimità secondo il quale l’interruzione della prescrizione interviene a seguito della sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sicché nel caso l’illecito amministrativo in contestazione non è affatto estinto, posto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa il 20.2.2019, entro i cinque anni dalla commissione dell’illecito ((OMISSIS)). 
  3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 
  4. Il ricorso è fondato. L’isolato indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata è ormai superato dal più recente e costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4 (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 – 03; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019 – dep. 2020, Rv. 277943 – 01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 – 04). Trattasi di orientamento che si fonda sulla considerazione che, anche in tale materia, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione. 
  5. Consegue l’annullamento della sentenza con rinvio, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Gorizia.
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