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Circolazione stradale – Auto pirata, sinistro e danni non compatibili con la dinamica dell’incidente – Fattispecie

by Giacomo Morandini - Avvocato e Dottore di ricerca nell'università di Roma Tre
1 Marzo 2022
in Diritto Civile
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In  materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).   

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Circolazione stradale – Auto pirata, sinistro e danni non compatibili con la dinamica dell’incidente – Fattispecie

  1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., per travisamento della prova.

La censura contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e, in particolare, la maggiore credibilità attribuita alla teste D.G. rispetto al teste F. , l’asserita non compatibilità dei danni subiti dalla vettura con la dinamica dell’incidente descritta dall’appellante e l’attribuzione di una velocità eccessiva alla L. .

1.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

1.2. Nella specie il Tribunale, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha rilevato che la dinamica del sinistro come descritta dall’attrice non aveva trovato conferma nell’espletata istruttoria. Le riparazioni eseguite, infatti, non apparivano compatibili con un urto avvenuto lungo la fiancata destra della vettura; nè la L. nè il teste F. avevano dichiarato di ricordare la localizzazione dell’urto; la teste D.G. , che viaggiava sull’auto del F. , aveva dichiarato di non saper descrivere le modalità del sinistro, che pure la L. aveva dipinto come estremamente grave. Non era chiara neppure la vigenza di un obbligo di precedenza a carico della presunta vettura pirata, mentre era da affermare che la L. viaggiasse ad una velocità non consentita.

A fronte di questa ricostruzione la ricorrente, mentre fa riferimento ad una serie di atti e documenti senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ribadisce considerazioni in punto di fatto già valutate dal Tribunale, insistendo su presunti errori di valutazione delle prove compiute dal giudice d’appello.

Osserva la Corte, inoltre, che la sentenza impugnata contiene, in effetti, un’ipotesi ricostruttiva incongrua con la scelta decisionale effettivamente assunta, là dove il Tribunale afferma che il sinistro era da “ascriversi a colpa anche solo parziale della conducente della (omissis) la quale, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, osservava una velocità di crociera del tutto spropositata”. In presenza di una responsabilità parziale, infatti, la domanda dell’odierna ricorrente avrebbe dovuto essere accolta, anche se solo in parte, come sollecita la ricorrente. Il rilievo, però, non coglie nel segno perché la sentenza impugnata – al di là dell’appena ricordata incongrua prospettazione, da intendere come mera ipotesi, alla luce del complessivo impianto della motivazione – dimostra di avere chiaramente ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo non dimostrata la versione fornita dalla L. e pervenendo quindi al rigetto integrale della sua domanda.

Per cui, in definitiva, la censura del ricorso in esame tende a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

  1. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società di assicurazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Cass. civ., VI – 3, ord., 22.02.2022, n. 5739

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