• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Civile

*Responsabilità civile – Danno biologico parentale e liquidazione con tabelle milanesi

by Francesca Anedda - Avvocato del libero Foro di Livorno
19 Settembre 2022
in Diritto Civile
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione, VI – 3 Sezione Civile, ordinanza 23 giugno 2022, n. 20292

PRINCIPI DI DIRITTO

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.

Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Con riferimento alla liquidazione del danno biologico, invece, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonché omesso esame e difetto di motivazione. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non si è avveduto del deposito in atti delle tabelle milanesi e che comunque le dette tabelle sono facilmente accessibili sulle riviste specializzate o i siti web. Aggiunge che le tabelle romane hanno adottato un sistema a punti, sicché è errato affermare che tali tabelle prevedano somme “omnicomprensive…a prescindere dall’età dei singoli”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, facendo erroneamente applicazione delle tabelle romane, ha omesso di adottare il criterio uniforme delle tabelle milanesi, sulla base delle quali, utilizzando i parametri vigenti all’epoca della decisione, si sarebbe dovuto pervenire ad una quantificazione diversa da quella operata dal giudice di merito sia per il danno da perdita parentale che per il danno biologico (risultandone importi superiori, rispetto a quelli liquidati, specificatamente indicati in motivo).

I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.

Va rammentato in via preliminare che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria (Cass. n. 28989 del 2019; n. 21084 del 2015).

Con riferimento al primo motivo, osserva la Corte, deve essere data continuità a quanto affermato da Cass. n. 33005 del 2021, enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;

Venendo più direttamente alla liquidazione del danno parentale, il Collegio intende dare continuità anche a Cass. n. 10579 del 2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Le tabelle milanesi, precisa la Corte, non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.

Ed invero, benché con il ricorso sia invocata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ciò che rileva, come si è appena detto, è che onere della parte è proporre l’istanza di liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.

Resta fermo che per la liquidazione del danno biologico il giudice di merito deve fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire (fra le tante Cass. 28 giugno 2018, n. 17018).

Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di merito:

“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;

“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”;

“per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione”.

Nel dare attuazione a tali principi di diritto, conclude la Corte, il giudice di merito dovrà fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245).

 

 

 

 

 

 

Advertisement Banner
Next Post

*Famiglia - Minori - Adozione della figlia del coniuge e presenza in vita del padre biologico

Responsabilità civile - Impiego pubblico - Magistrati, libertà personale intonsa e danno non patrimoniale in ogni caso risarcibile

*Tributario - Omesso versamento di ritenute, responsabilità penale e incostituzionalità per eccesso di delega

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Industria e commercio – Concorrenza – Assicurazione – Non è pubblicità comparativa il servizio di comparazione online dei prodotti o servizi forniti da un’impresa

18 Giugno 2025

*Gare – Demanio marittimo – Concessioni demaniali marittime, favor partecipationis e disapplicazione delle norme nazionali non conformi al diritto comunitario

18 Giugno 2025

*Tributario – Imposte – Deduzione – Legittimità della deducibilità IMu ed IRES nei limit del 20%

17 Giugno 2025

*Responsabilità della P.A. – Provvedimento amministrativo – Affidamento- Annullamento in autotutela del permesso di costruire illegittimo e diritto al risarcimento del danno

17 Giugno 2025

Pubblico ufficiale – art. 615 ter c.p., – Prevedibilità del mutamento giurisprudenziale in malam partem e responsabilità penale del pubblico ufficiale per accesso abusivo al sistema informatico

17 Giugno 2025

*Concorso di reati – Rapina – Circostanze aggravanti – Specialità – Assorbimento – No al rapporto di specialità tra il reato di rapina propria e l’aggravante teleologica

17 Giugno 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept