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Normativa (produzione)- Atti del governo – Consiglio dei ministri n. 97 del 5 ottobre 2022

by Giacomo Morandini - Avvocato e Dottore di ricerca nell'università di Roma Tre
23 Ottobre 2022
in Normativa
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SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato (decreto legislativo) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. Il decreto si inserisce nell’ambito della Milestone M1C2-6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa all’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza. 

Il testo individua nel Ministero dello sviluppo economico l’ufficio unico di collegamento per l’Italia al quale sono rimesse le funzioni di rappresentanza della posizione delle autorità nazionali di vigilanza e di quelle incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e che provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza. Inoltre, individua i soggetti incaricati della vigilanza su tutti i gruppi di prodotti oggetto della normativa armonizzata stabilendo il coordinamento operativo presso l’ufficio unico di collegamento. 

Infine, si prevede che le autorità di vigilanza implementino procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati e utilizzino, ove possibile, sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l’analisi dei rischi.

ACCESSO ALL’IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. 

Il testo stabilisce che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, che si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. 

Si stabiliscono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e, rispetto alla normativa precedente, si introduce la previsione che ai concorsi possano partecipare i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani. 

Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si prevede che il bando contenga, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, a parità di titoli e di merito si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

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