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*Diritto Civile – Rimessa alle Sezioni Unite la questione attinente al riparto di giurisdizione in tema di esclusione dell’alunno dal viaggio d’istruzione.

by Eugenio Adabbo - Avvocato del Foro di Napoli
6 Novembre 2022
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, sezione civile III, Ordinanza interlocutoria n. 31354 del 24/10/2022

COMMENTO

È stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione attinente al riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo relativamente all’azione promossa da uno studente per il risarcimento del danno conseguente all’esclusione da un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola fondata sull’asserita illegittimità dei correlati provvedimenti del Consiglio di Classe e del Dirigente scolastico. Le amministrazioni scolastiche (Ministero dell’Istruzione e Istituto scolastico) con un unico motivo di ricorso hanno osservato che deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice amministrativo ancorché il provvedimento di esclusione venga qualificato come espressione di una scelta didattica della scuola (e non già come misura disciplinare) attesa, in ogni caso, la natura di atto discrezionalmente adottato nell’esercizio di una potestà autoritativa.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano “erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di risarcimento proposta dal sig. A.A.”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., 1 co. n. 1.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che “controparte abbia inteso fondare la proposta domanda risarcitoria sulla asserita illegittimità dei provvedimenti del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico d’Istituto di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d’istruzione ad Amsterdam del 15 marzo 2007 e di successiva non ammissione alla frequentazione delle lezioni, censurati “quali ipotesi di cattivo uso o esercizio del potere amministrativo afferente alla somministrazione e fruizione di un servizio pubblico quale il servizio di istruzione scolastica”.

Va pregiudizialmente osservato che risulta dagli odierni riproposta la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Essi deducono che a quest’ultimo la giurisdizione spetta “sia che i provvedimenti di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d’istruzione si configurino come scelte didattiche dell’Istituzione scolastica in funzione di un recupero scolastico dell’allievo in gravissimo deficit formativo, sia che… si configurino invece come esercizio di un potere disciplinare”, vertendosi “comunque in materia di provvedimenti discrezionalmente adottati nell’esercizio di una potestà autoritativa della Istituzione scolastica”, in quanto l‘”adozione di misure disciplinari da parte dell’istituzione scolastica nei confronti dello studente presuppone inevitabilmente da parte dell’istituzione scolastica l’esercizio di un tasso di discrezionalità valutativa con riguardo alle scelte educative ritenute più opportune con riguardo al singolo alunno”.

Lamentano ulteriormente che “se per quanto ritenuto dalla stessa Corte d’Appello di Firenze l’esclusione dell’attore dal viaggio di istruzione ad Amsterdam sarebbe stato il frutto non di una sanzione disciplinare, ma di una scelta discrezionale didattica del Consiglio di classe, pare evidente che la situazione giuridica sia quella di interesse legittimo azionabile avanti al Giudice amministrativo e non avanti al Giudice ordinario”; e che “in subordine, dovrebbe essere ritenuta comunque la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010, art. 133, comma 1, lett. c) “, operando comunque “il principio codificato al D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010, art. 7, comma 7″, l'”attribuzione della cognizione della causa al Giudice amministrativo” risultando “infine confermata dal D.Lgs. n. 104 del 2010 art. 30, comma 6″.

Va pertanto ex art. 374, 1 co., c.p.c. disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

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