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Home Diritto Amministrativo

*Processo – Adunanza Plenaria, errore materiale nella sentenza ed emendabilità d’ufficio

by dott.ssa Mariantonietta Brigante
8 Luglio 2024
in Diritto Amministrativo
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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decreto 17 giugno 2024 n. 13

PRINCIPIO DI DIRITTO

Ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., può essere rilevata d’ufficio la correzione dell’errore materiale (1).

Nella specie è stata corretta la sentenza della Adunanza plenaria n. 11 del 2024, sostituendosi al punto 8 del considerato in diritto le parole «del c.p.a.» con le parole «della legge 7 agosto 1990, n. 241», risultando evidente che il c.p.a. non contiene alcun articolo «21-septies», e la disciplina del vizio di nullità del provvedimento è invece contenuta all’«art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, del c.p.c., la correzione di un errore materiale «[…] può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»;

La richiamata disposizione, pur avendo ad oggetto la disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali delle pronunce della Corte di Cassazione, risulta applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a., in quanto compatibile ed espressiva di un principio generale di semplificazione processuale;

Al punto 8 del considerato in diritto della sentenza n. 11 del 2024 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è contenuto un riferimento normativo frutto di un evidente errore materiale di trascrizione (l’incongruenza appare manifesta, in quanto il c.p.a. non contiene alcun articolo «21-septies», e la disciplina del vizio di nullità del provvedimento è invece contenuta all’«art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241», il quale viene peraltro correttamente richiamato al punto 7.1. del considerato in diritto della stessa sentenza);

L’eliminazione di tale difetto di formulazione ‒ non incidendo in alcun modo, né sostanzialmente né formalmente, sulla decisione ‒ non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio;

Pertanto, la sentenza n. 11 del 2024 deve essere corretta, sostituendo al punto 8 del considerato in diritto le parole «del c.p.a.» con le parole «della legge 7 agosto 1990, n. 241».

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