• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Civile

*Obbligazioni e contratti – Furto perpetrato in cassetta di sicurezza, potenziale responsabilità della banca e prova del fortuito

by Alessandro Macioci - dottore di ricerca in diritto civile, Avvocato, Esperto giuridico IVASS
8 Luglio 2024
in Diritto Civile
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione civile, sentenza 21 giugno 2024, n. 17207

PRINCIPIO DI DIRITTO

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata, risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati.

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 C.P.C. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. 

In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1226 c.c., e dell’art. 132 C.P.C., per aver la Corte d’Appello stimato equitativamente il danno sofferto, con motivazione illogica circa il valore attribuito ai beni trafugati, non corrispondente al valore reale, senza tener conto dell’elenco dettagliato dei preziosi sottratti che ne indicava la qualità e la composizione.

In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale: abbia considerato antichi i gioielli all’attualità, non tenendo conto della data del furto e della domanda; abbia considerato utilizzabile il controvalore dedotto dai ricorrenti, riducendolo di un quarto immotivatamente, omettendo di esaminare gli elementi forniti dal mercato ufficiale.

Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo, relativo all’elenco dei beni trafugati, quale elemento utile per la quantificazione dei danni patiti.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 241 C.P.C., 2736, n. 2, c.c., per non aver la Corte d’Appello ammesso l’interrogatorio d’estimazione in relazione al valore dei beni sottratti nella cassetta di sicurezza, potendo esso essere sostituito dalla valutazione equitativa, in quanto tale mezzo di prova avrebbe colmato le incertezze in ordine al valore dei beni.

Il primo motivo è inammissibile.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata, risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (Cass., n. 31546/18).

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 C.P.C. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. 

In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass., n. 13515/22).

Nella specie, il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo liquidato equitativamente il danno cagionato dall’illecita sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza della banca, accertando la mancanza di dati certi di risconto del valore reale dei beni, e rilevando che la decurtazione del valore ridotto di un quarto era giustificato anche dal fatto che si trattava di gioielli non conformi ai criteri di moda attuali.

[…]

 

Advertisement Banner
Next Post

* Civile e penale – tutela dei terzi di buona fede, sequestro e confisca, usucapione, strumenti di tutela

*Amministrativo – Concorsi ed esami, diniego di accesso agli atti

*Procedimento - Atto illegittimo, annullamento d'ufficio in autotutela e limite temporale dei 12 mesi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

Famiglia – Filiazione – Separazione – Ex coniuge, insussistenza dei messi per vivere dignitosamente e ricalcolo dell’assegno divorzile

27 Giugno 2025

*Processo – Parte civile – Impugnazione – Sentenza di proscioglimento e proponibilità dell’appello della parte civile

27 Giugno 2025

*Stranieri – Permesso di soggiorno – Non è incostituzionale l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale

27 Giugno 2025

*Urbanistica e edilizia – Abusi edilizi – Erronea indicazione dei dati catastali e legittimità dell’ingiunzione di demolizione

24 Giugno 2025

*Gare – Costi – Appalti di interesse provinciale, indicazione dei costi della manodopera e contrasto con il d.lgs n. 36 del 2023

24 Giugno 2025

*Salute e medicina – Lesioni – Sanzioni – Danni permanenti al viso, rigidità del trattamento sanzionatorio e parziale illegittimità dell’art.583-quinquies c.p.

24 Giugno 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept