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Home Diritto Penale

*Titolare di scuola guida, denegata natura di pubblico ufficiale e corruzione non configurabile

by Dott. Alessio Alfieri
8 Luglio 2024
in Diritto Penale
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          Cass. pen., VI, ud. dep. 21.06.2024, n. 24731

          PRINCIPIO DI DIRITTO

          Un conto è attribuire a un privato una pubblica funzione, altro è regolamentare chi esercita un servizio che, per quanto privato, è di interesse pubblico. Solo nel primo caso è configurabile l’incaricato di pubblico servizio, mentre la fattispecie oggetto di riesame rientra pacificamente nella seconda ipotesi.

          TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

          La sezione VI della Cassazione penale si è recentemente espressa sulla configurabilità, in un particolare caso, del reato di corruzione sulla base della possibilità o meno di qualificare un soggetto come pubblico ufficiale.

          A seguito della novella normativa ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all’attuale formulazione dell’art. 357 cod. pen., “agli effetti della legge penale”, è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

           Ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio “agli effetti della legge penale”, non deve aversi riguardo alla natura dell’ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all’esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l’ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell’attività effettivamente espletata dall’agente ancorché soggetto “privato”.

          Con riguardo alla qualifica di “incaricato di un pubblico servizio”, l’art. 358 cod. pen. definisce tale colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d’impiego con un determinato ente pubblico. Non si richiede, dunque, che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi).

          Il Tribunale del riesame, incorrendo in errore, ha ritenuto pacifica la qualifica di pubblico ufficiale in capo a L.J., «avendo egli svolto attività di attestazione, attraverso la compilazione del registro degli iscritti e il rilascio della C.Q.C., all’esito dei corsi formativi». Come bene evidenziato dalla difesa, invece, L.J. non ha mai rilasciato le Carte Qualificazione Conducenti. Tale attività è infatti normativamente riservata ai funzionari della Motorizzazione Civile, che vi provvedono a seguito del superamento di un esame specificatamente disciplinato.

          È, quindi, di tutta evidenza l’errore in cui è incorso il Tribunale del riesame: L.J., all’interno della scuola guida da lui gestita, si limitava a organizzare i corsi per coloro che successivamente volevano sostenere l’esame presso la Motorizzazione Civile.

          Sbaglia, inoltre, il Tribunale a ritenere il caso di specie analogo a quello relativo al recupero dei punti della patente di guida, perché in quest’ultimo caso è necessario e sufficiente frequentare corsi presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture.

          In conclusione: un conto è attribuire a un privato una pubblica funzione, altro è regolamentare chi esercita un servizio che, per quanto privato, è di interesse pubblico. Solo nel primo caso è configurabile l’incaricato di pubblico servizio, mentre la fattispecie oggetto di riesame rientra pacificamente nella seconda ipotesi.

          Il ricorso è fondato quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, non potendosi attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio a L.J..

          L’ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Brescia.

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