• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Amministrativo

*Processo – Principio di sinteticità degli atti, canone “tempus regit actum” e applicabilità anche ai ricorsi antecedenti al 01 gennaio 2025

by Federico Minoni
24 Marzo 2025
in Diritto Amministrativo
0
Share on FacebookShare on Twitter

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 13 marzo 2025 n. 3  

            PRINCIPIO DI DIRITTO   

L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.   

            TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE

  1. Ritiene l’Adunanza Plenaria che vada esaminato con priorità il terzo quesito posto con l’ordinanza di rimessione.
  2. L’art. 1, comma 813, della menzionata legge n. 207 del 2024 ha sostituito il sopra riportato comma 5, disponendo che, “Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato”.
  3. Va esaminata la questione se la modifica del comma 5 dell’art. 13-ter, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, rileva anche anche per i ricorsi depositati in precedenza, poiché in tal caso diventerebbero irrilevanti i primi due quesiti.
  4. Ritiene al riguardo il Collegio che la nuova disposizione si applica anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2025.
  5. Si tratta, infatti, di una disposizione di natura processuale, attributiva al giudice di un potere valutativo in ordine all’incidenza del superamento, non autorizzato, dei limiti dimensionali degli atti processuali, sul celere e spedito andamento del giudizio. Tale natura si ricava, incontrovertibilmente, dall’incipit dell’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024, secondo cui, le modifiche apportate al citato art. 13-ter, comma 5, rispondono “Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio”.
  6. La nuova formulazione – nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali il giudice possa disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato e, “ove occorra”, anche in aggiunta a quello già versato – ha inteso bilanciare due contrapposti interessi: quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 295, e 10 giugno 2014, n. 2963; Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400).
  7. La natura processuale del nuovo art. 13-ter, comma 5, comporta che, in assenza di un’apposita disciplina transitoria, esso si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025.
  8. Rileva il principio tempus regit actum, per il quale gli atti del processo ancora da compiere sono soggetti alle disposizioni vigenti al momento in cui sono adottati, indipendentemente dal momento in cui il giudizio a cui si riferiscono è stato instaurato (sul principio tempus regit actumin materia processuale, cfr. Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1295; Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4309; Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3688; Cass. Pen. Sez. V, 7 maggio 2024, n. 17965).
  9. In conclusione, l’Adunanza Plenaria, enuncia il seguente principio di diritto: ”L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025″.
  10. Per l’applicazione al caso concreto dell’affermato principio di diritto, la causa va restituita alla Sezione rimettente, che deciderà su tutte le altre questioni, anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
Advertisement Banner
Next Post

*Processo - Urbanistica ed edilizia - Proprietà possesso e diritti reali - Permesso di costruire, affidamento incolpevole, intervento edilizio comunque realizzato e domanda di danni inaccoglibile

*Procedimento - Omessa comunicazione di avvio, riparto dell'onere probatorio ed effetti sul provvedimento finale

Processo - Obbligazioni e contratti - Abusivo frazionamento del credito e tutela parametrata sul regime delle spese di giudizio

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Urbanistica e edilizia – Abusi edilizi – Erronea indicazione dei dati catastali e legittimità dell’ingiunzione di demolizione

24 Giugno 2025

*Gare – Costi – Appalti di interesse provinciale, indicazione dei costi della manodopera e contrasto con il d.lgs n. 36 del 2023

24 Giugno 2025

*Salute e medicina – Lesioni – Sanzioni – Danni permanenti al viso, rigidità del trattamento sanzionatorio e parziale illegittimità dell’art.583-quinquies c.p.

24 Giugno 2025

Urbanistica e edilizia – Concessioni e autorizzazioni – Convenzioni di lottizzazione, obbligo di comunicazione d’avvio del procedimento e obblighi di cessione

24 Giugno 2025

*Famiglia – Filiazione – Adozione – PMA – Si all’adozione del minore da parte del “genitore sociale” anche in caso di opposizione della madre biologica

24 Giugno 2025

Famiglia – Filiazione – Divorzio – Determinazione dell’assegno divorzile e parametro dello squilibrio economico

20 Giugno 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept