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Lavoro – Licenziamento – Pandemia, blocco dei licenziamenti con esclusione dei dirigenti

by Michele Sangiovanni
25 Agosto 2025
in Diritto Civile
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Corte Costituzionale, sentenza 31 luglio 2025 n. 141

PRINCIPIO DI DIRITTO

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro,

Va, altresì ,ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2024;

Va, infine, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2025.

TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE

Occorre anzitutto sottolineare che le norme emergenziali oggetto di censura ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivo oggettivo), come, del resto, rilevato dagli stessi rimettenti. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti caratterizzata dalla medesima “asimmetria” che i rimettenti denunciano, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei licenziamenti individuali dovuti a motivi “economici”, di cui alla legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono pacificamente, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria di lavoratori.

La corrispondenza tra i due assetti – quello ordinario e quello emergenziale, accomunati da analoga “asimmetria” – conferisce, già di per sé, coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal legislatore del periodo pandemico, vieppiù considerando che la sua discrezionalità, «nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie» (sentenza n. 213 del 2021).

Questa Corte ha rilevato che, nella situazione di emergenza sanitaria, «[i]! dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni […] a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe» (sentenza n. 128 del 2021). E proprio sulla base del «metro di questa maggiormente estesa discrezionalità» (sentenza n. 213 del 2021) che, al pari delle altre misure emergenziali già scrutinate da questa Corte, va valutata anche quella del “blocco” dei licenziamenti, che ha differenziato i dirigenti a seconda della tipologia (collettiva, ovvero individuale) del recesso per ragioni “economiche”.

Come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il regime ordinario del licenziamento dei dirigenti per motivi “economici”, a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è coerentemente intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “blocco” dei licenziamenti e a escludere da quest’ultimo i dipendenti rientranti nella nozione legale di dirigente ai sensi dell’art. 2095 cod. civ.

I tratti essenziali della misura così imposta appaiono, del resto, coerenti con le condizioni di legittimità che la giurisprudenza di questa Corte ha già enucleato per le norme di natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella eccezionalità, temporaneità e proporzionalità delle stesse (in particolare, sentenze n.

213 e n. 128 del 2021).

Il divieto dei licenziamenti, pur se più volte reiterato nel tempo, non ha mai perso la sua connotazione di transitorietà, legata all’insorgere della pandemia, ed è cessato una volta esaurita la fase dell’emergenza.  Il succedersi delle varie disposizioni, nel corso dei mesi, testimonia il continuo aggiornamento e la costante rivalutazione dei contrapposti interessi, operata dal legislatore di pari passo con l’evolversi della pandemia.

Le esposte considerazioni denotano lo sforzo di rendere la misura in esame proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica dell’extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, contemperata con il minor sacrificio possibile per i vari interessi in gioco. Sarebbe, invero, limitante rintracciare la ratio delle disposizioni censurate sul solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, venendo piuttosto in rilievo, nel bilanciamento operato dal legislatore, valutazioni, necessariamente più generali, di natura sociale ed economica.

NOTA SENTENZA

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale affronta un rilevante profilo applicativo della disciplina sul c.d. “blocco dei licenziamenti”, introdotto dal Governo durante la pandemia da COVID-19.

La questione riguarda, in particolare, l’estensione del divieto anche ai dirigenziali, oltre al perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme e dunque limitato ai soli lavoratori assoggettati alla disciplina del recesso individuale per motivi oggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, dalla quale la categoria dei dirigenti è per definizione esclusa, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge.

I giudici costituzionali risolvono la problematica soffermandosi, anzitutto, sulla nozione legale di dirigente, quale prestatore di lavoro subordinato distinto, ex art. 2095 c.c., dai quadri, impiegati e operai. Il dirigente, pur rientrando nella categoria dei subordinati, non è equiparabile agli altri lavoratori, differenziandosi per “alcune significative diversità” (Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2001 n. 228; 22 maggio 1987 n. 180). Secondo la Corte, assume rilievo il particolare status del dirigente, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come “un vero e proprio alter ego dell’imprenditore”, in ragione sia dell’autonomia e della discrezionalità che connotano le sue decisioni, sia dei suoi poteri, anche rappresentativi, idonei “ad influenzare l’andamento e la vita dell’azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi “(Corte Costituzionale, sentenza 1 luglio 1992 n. 309).

Muovendo da tali premesse, la Corte Costituzionale ha ritenuto non contrastante con l’art. 3 della Costituzione l’esclusione dei dirigenti dall’applicazione della disciplina generale sui licenziamenti individuali. Secondo i giudici, infatti, il recesso datoriale nei confronti dei dirigenti “non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell’area della completa discrezionalità dell’imprenditore” (Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2001 n. 228).

Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che il legislatore “può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino”, purché tali ragioni trovino “valido riscontro nella realtà sociale nella Costituzione” (Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 1969 n. 27). Nel caso di specie, la misura del divieto di licenziamento, introdotta e più volte prorogata durante l’emergenza sanitaria, è stata ritenuta sorretta da valide e giustificate ragioni, idonee sul piano costituzionale e sociale a giustificarne la legittimità.

In primo luogo, le norme emergenziali riproducono, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi della disciplina ordinaria: anche in via ordinaria, infatti, le garanzie apprestate dalla legge nei licenziamenti dovuti a motivi economici (legge n. 604 del 1966) non trovano applicazione nei confronti dei dirigenti.

In secondo luogo, la disciplina oggetto di scrutinio si colloca in un contesto emergenziale nel quale il dovere di solidarietà sociale può legittimare il “temporaneo sacrificio di alcuni […] a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe” (Corte Costituzionale, sentenza 22 giugno 2021 n. 128). È su tale base che, analogamente ad altre misure emergenziali già scrutinate dalla Corte, è stata valutata la misura del “blocco dei licenziamenti”.

In conclusione, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, e dalla Corte d’appello di Catania, la Consulta ha escluso l’applicazione della disciplina in oggetto anche ai dirigenti, qualificati come lavoratori economicamente più forti rispetto alle altre categorie.

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