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Autorizzazioni e concessioni – Oneri per l’esercizio di comunicazione elettronica anche in caso di occupazione di demanio idrico e ambito di legislazione statale con esclusione di quella regionale

by Redazione
15 Dicembre 2020
in Diritto Amministrativo
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Processo - Casi di ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 24 novembre 2020 n. 26674 TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE 10. il Collegio reputa il ricorso inammissibile per la decisiva ragione che i vizi denunciati sono estranei al perimetro del mezzo impugnatorio delineato dall’art. 395 bis e dall’art. 395 n. 4 cod.proc.civ.; 11. questa Corte ha reieratamente affermato che restano fuori dall’area del vizio revocatorio: la sindacabilità di errori formatisi sulla base di un’assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. Sez. Un. 10 novembre 2020 n. 25212, Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017, n. 30994, Cass. Sez. Un. 16 novembre 2016 n. 23306); l’erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese (Cass. 10 novembre 2020 n. 25212, cit., Cass. 22 marzo 2005, n. 6198) e l’inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti (Cass. 10 giugno 2009, n. 13367); l’errato apprezzamento di un motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937); 12. è stato, inoltre, affermato che la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio di per sé incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ. (Cass. 31 marzo 2011 n. 7488); 13. ebbene, i ricorrenti, al di là della titolazione del mezzo impugnatorio, denunciano in realtà non un errore meramente percettivo ma un preteso errore di giudizio valutativo per avere la sentenza revocanda ritenuto non contestato il fatto che i ricorrenti Ribeca, Alterio, Mariotti, Castagnini Rossetti, Fraschetti e Galleti avevano continuato a lavorare per la COS percependo da questa la retribuzione e per non avere apprezzato la mancata produzione da parte della soc. Sogei delle buste paga dei ricorrenti emesse dalla Cos; 14. questi vizi, per quanto innanzi osservato, sono estranei al ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ.; 15. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; 16. le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza; 17. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

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