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Home Diritto Civile

*Bilanciamento di circostanze e disciplina costituzionalmente illegittima

by Eleonora Piccoli
10 Agosto 2023
in Diritto Civile
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Corte Costituzionale, sentenza 11 luglio 2023 n. 141

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

1.– Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

2.– Non implausibile è il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, relativo alla qualificazione come rapina del fatto contestato all’imputato nel giudizio a quo. Lo stesso rimettente argomenta tale qualificazione sulla base del carattere asseritamente irresistibile delle minacce proferite dall’imputato, determinanti come tali una coazione cui resisti non potest, e per mezzo delle quali egli avrebbe in effetti “sottratto” la somma di dieci euro ai dipendenti di un supermercato (sulla sufficienza della verifica di non implausibilità del presupposto interpretativo del rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale, ex multis, sentenze n. 113 e n. 25 del 2023, n. 264, n. 254 e n. 203 del 2022).

Peraltro, anche qualora il fatto fosse qualificato quale estorsione – muovendo dall’opposta prospettiva secondo cui l’imputato, a mezzo di minacce di per sé non irresistibili (anche in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui l’azione ha avuto luogo), avrebbe “costretto” i soggetti passivi a consegnargli la somma di denaro in questione, nei termini dunque di una coazione meramente “relativa” – permarrebbe comunque per il giudice l’impossibilità, della quale egli si duole, di considerare prevalente sulla contestata recidiva reiterata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, applicabile tanto alla rapina quanto all’estorsione, per effetto dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.

Anche laddove il rimettente avesse optato per questa diversa ipotesi ricostruttiva, dunque, le questioni di legittimità costituzionale sollevate avrebbero mantenuto la loro rilevanza.

3.– Le questioni sono fondate.

3.1.– Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i medesimi parametri oggi evocati, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevedeva il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la recente sentenza n. 94 del 2023 di questa Corte ha rammentato tutte le precedenti pronunce – di cui anche il rimettente dà puntualmente conto – con le quali è stato ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. (punto 8 del Considerato in diritto).

E in quella stessa sentenza si sono, altresì, passate in rassegna le diverse rationes decidendi sottese a quelle pronunce (punto 10 del Considerato in diritto), riconducibili a «una triplice direttrice» ma al tempo stesso «a principi comuni», e segnatamente all’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza “capostipite” n. 251 del 2012 già aveva definito l’«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (punto 5 del Considerato in diritto) creata dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.

3.2.– Questa medesima ragione di fondo non può che condurre, anche nel caso ora all’esame, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale auspicata dal giudice rimettente.

L’attenuante del danno di particolare tenuità si applica, per espresso dettato normativo, ai delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio. Tra tali delitti assumono particolare rilievo prasseologico i delitti di rapina ed estorsione, caratterizzati da una pena minima edittale particolarmente elevata, pari a cinque anni di reclusione nelle ipotesi non aggravate; una pena minima che è essa stessa frutto di successivi interventi legislativi che hanno alterato le originarie scelte sanzionatorie del codice del 1930, determinando una «pressione punitiva […] ormai diventata estremamente rilevante», rispetto alla quale questa Corte ha recentemente invocato una «attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (sentenza n. 190 del 2020, punto 7.2. del Considerato in diritto).

La latitudine dello schema legale dei delitti in parola, d’altra parte, fa sì che essi si prestino ad abbracciare anche condotte di modesto disvalore: non solo con riferimento all’entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che può anche ammontare (come nel caso oggetto del giudizio a quo) a pochi euro sottratti alle casse di un supermercato; ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza (come una lieve spinta) ovvero, come ancora nel caso oggetto del giudizio a quo, nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia.

Anche rispetto a simili fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: una pena che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi – anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona –, se l’ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi.

Proprio in quest’ottica, del resto, la recentissima sentenza n. 120 del 2023 ha ritenuto costituzionalmente necessaria, con riferimento al delitto di estorsione, la previsione di una circostanza attenuante comune per i fatti di lieve entità. Questi ultimi sono essi pure riconducibili allo schema legale di quel delitto, ma – all’evidenza – non risultano meritevoli di un trattamento sanzionatorio che, nel minimo, il legislatore ha calibrato su una tipologia criminosa di significativa gravità; un trattamento però che, per la sua asprezza, risulterebbe manifestamente sproporzionato rispetto ai fatti meno offensivi, in relazione ai quali non può mancare una «valvola di sicurezza» (punto 7.6. del Considerato in diritto), che consenta al giudice di irrogare una pena meno afflittiva.

L’effetto “calmierante” di tutte le circostanze attenuanti – ivi compresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, numero 4, cod. pen.) che viene in considerazione nel giudizio a quo – rispetto all’elevato minimo edittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed estorsione è però destinato a essere sistematicamente eliso, allorché all’imputato venga contestata la recidiva reiterata – ciò che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia di imputati –, e allorché il giudice ritenga di dover altresì applicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate colpevolezza e pericolosità dell’imputato, rivelate in particolare dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati, nonostante l’ammonimento ricevuto con le precedenti condanne (sentenza n. 56 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).

In tal caso, infatti, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente al giudice, salve le possibili diminuenti connesse alla scelta del rito, di commisurare una pena inferiore al minimo edittale, e dunque a cinque anni di reclusione; dovendosi al riguardo escludere – come giustamente sottolinea il rimettente – che il giudice sia tenuto a non applicare l’aggravante della recidiva, in presenza di una più accentuata colpevolezza e pericolosità dell’imputato, soltanto per evitare di dover irrogare una pena eccessiva rispetto al disvalore del fatto (ancora, sentenza n. 120 del 2023, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Simili considerazioni, peraltro, valgono anche rispetto a tutti gli altri delitti cui può trovare applicazione la circostanza attenuante in esame. La particolare tenuità del danno patrimoniale causato determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il solo patrimonio, o che offendono – accanto ad altri beni giuridici – anche il patrimonio; e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell’imputato. Circostanza, quest’ultima, che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non già alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale – è chiamata a fornire risposta.

Anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. si impone, pertanto, una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale del meccanismo disegnato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., sulla falsariga di quelle che l’hanno preceduta, sì da porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

3.3.– Conseguentemente, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

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