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Home Diritto Penale

  * Cass. pen., IV, ud. dep. 27.11.2023, n. 47421

by Professore Salvatore Magra
7 Dicembre 2023
in Diritto Penale
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    PRINCIPIO DI DIRITTO

    Nella circolazione, stradale, l’ipotesi di omicidio stradale aggravato dall’ebbrezza implica l’automaticità della revoca della patente, in ragione della rilevanza di primo piano della fattispecie di reato.

    In relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3, pure a fronte dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 17 Aprile 2019, permane l’automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida. Ciò è perfettamente condivisibile anche su un piano criminologico, sotto il prisma della prevenzione generale e speciale.

    Va rilevato, altresì, che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall’art. 589 bis c.p. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3. Pertanto, vi è una precisa individuazione “topografica” delle ipotesi in cui opera l’automatismo in parola, con conseguente assenza di discrezionalità del Giudice in relazione all’irrogazione della sanzione.

            TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

 

  Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)) o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

  Peraltro nella specie l’accordo sulla pena, ratificato dal giudice in sentenza, ha avuto per oggetto proprio la ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, in quanto il tasso alcolemico riscontrato negli accertamenti eseguiti alle h.18.32 e 18.40 evidenziavano il superamento della soglia di 1,5 g/l, integrando pertanto la fattispecie che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, imponeva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

  (…) La ipotesi aggravata di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2 non richiede la verifica di un nesso di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e il sinistro stradale (come la giurisprudenza di legittimità richiede invece per la ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S. comma 2 bis), ma è ravvisata in ogni caso in cui il conducente (che ha determinato l’evento rappresentato dall’omicidio stradale) si sia posto alla guida di un veicolo a motore in condizione di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente. D’altro canto, la pena concordata è stata determinata partendo dalla soglia di nove anni di reclusione e pertanto è parametrata D’altro canto, la pena concordata è stata determinata partendo dalla soglia di nove anni di reclusione e pertanto è parametrata sulla ipotesi aggravata di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, mentre la ipotesi base di omicidio stradale è punita con pena compresa nella forchetta edittale tra due e sette anni di reclusione.

  In conclusione va ribadito il principio secondo il quale in relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3, pure a fronte dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 17 Aprile 2019, permane l’automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall’art. 589 bis c.p. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3.

 

 

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