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Home Diritto Penale

*Circolazione stradale – Sinistro, colpa, concretizzazione del rischio e responsabilità penale 

by Eleonora Piccoli
17 Luglio 2022
in Diritto Penale
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Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 22 marzo 2022 n. 9709

MASSIMA

Nell’ambito della responsabilità colposa, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.

Poiché la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso è fondato, secondo le considerazioni che seguono.
  2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che illogico.

Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l’evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio.

La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una parte, afferma che il C. avrebbe fatto il possibile per evitare l’evento, non rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall’altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo non revisionato.

  1. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poichè alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 – 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv. 264128 – 01).

Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale a dire il decesso della persona offesa.

Non basta affermare che l’autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall’esame delle circostanze del fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa) ascrivibile al medesimo.

Di contro, va qui ribadito che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.

Alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 – 01).

  1. Si deve, a questo punto, dare conto del fatto che il reato per cui si procede, risalente al (OMISSIS), è ormai estinto per prescrizione, essendo ormai decorso – nonostante le sospensioni intervenute nel corso del procedimento – il termine massimo previsto dalla legge, alla data del 9.10.2021.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

  1. Agli effetti civili, invece, gli evidenziati vizi logico-giuridici della sentenza impugnata ne impongono l’annullamento, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.

 

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