Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza 20 giugno 2025, n. 23122
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con altra aggravante ad effetto speciale operato nell’ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell’aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado ma rende necessario disporre una diminuzione dell’aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stata operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura di pena in aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, determina violazione del principio di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.”
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il ricorso è fondato. In effetti la Corte d’Appello ha applicato un aumento di pena per la continuazione di mesi due di reclusione, pari all’aumento applicato dal giudice di primo grado, nonostante gli effetti dell’aggravante del reato satellite fossero stati elisi dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con l’aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. del meno grave reato di furto contestato al capo 1) della rubrica avrebbe dovuto comportare non solo il venir meno dell’aumento di pena per la recidiva (correttamente effettuato nella sentenza), ma anche una diminuzione dell’aumento di pena per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento stabilito nella sentenza di primo grado per il reato di furto contestato al capo 1), attesa la minor gravità dello stesso in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. (cfr., in fattispecie sostanzialmente assimilabile, Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681- 01, con la quale si è affermato che, in tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati “quoad poenam” e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti e, in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all’aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.).
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto “Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con altra aggravante ad effetto speciale operato nell’ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell’aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado ma rende necessario disporre una diminuzione dell’aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stata operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura di pena in aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, determina violazione del principio di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.”.
- Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.