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*Colpo subito, reazione con un morso e legittima difesa – Fattispecie

by Eleonora Piccoli
23 Febbraio 2022
in Diritto Penale
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Cass. pen., V, ud. dep. 10.02.2022, n. 4857

MASSIMA

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati. 

Affinché risulti integrata la fattispecie di eccesso colposo, è indispensabile che ricorrano i presupposti della scriminante e che i limiti della stessa vengano, per colpa, superati.

In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Pertanto, l’eccesso colposo può ritenersi integrato solo qualora ricorrano, cumulativamente, due presupposti: la sussistenza a monte dell’esimente e l’eccesso dovuto al solo errore di valutazione, giacché l’eccesso consapevole e volontario si traduce in una condotta volontaria che fa ricadere il comportamento nella sfera della condotta dolosa, autonomamente punibile.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Premesso che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408), va ribadito che l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 – 02, con riferimento ad una fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della L. 26 aprile 2019, n. 36, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva).

Ciò posto, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza della scriminate invocata, anche nella forma dell’eccesso colposo, sul presupposto dell’assenza di proporzionalità tra la difesa (recte, le modalità attraverso cui si è estrinsecata) e l’altrui offesa.

La Corte d’Appello, facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, ha evidenziato che, nel caso in esame, la condotta incriminata è consistita nella estirpazione radicale della parte esterna dell’orecchio, per realizzare la quale, come logicamente osservato dal giudice di seconde cure, la persona offesa doveva necessariamente essere posta nell’impossibilità di muoversi per un determinato lasso di tempo durante il quale il ricorrente avrebbe ben potuto attuare una condotta diversa, meno efferata, semplicemente finalizzata a disarmare, o comunque a neutralizzare l’avversario, K. . L’imputato avrebbe d’altronde potuto, una volta immobilizzato l’aggressore, darsi alla fuga, invece di cimentarsi in quella cruenta ed efferata condotta lesiva, che esorbita evidentemente dalla mera volontà di neutralizzare la persona offesa, scegliendo consapevolmente ed intenzionalmente di compiere un atto gravemente lesivo, consistito nell’ablazione dell’orecchio, per imprimergli un marchio visibile ed indelebile.

  1. Tanto premesso, va dunque osservato che la condotta lesiva posta in essere ha travalicato i limiti della mera reazione difensiva, non soltanto per la sproporzione della difesa, ma anche per l’assenza del requisito della inevitabilità altrimenti del pericolo, inteso come impossibilità di difendersi con una offesa meno grave di quella arrecata; in tal senso escludendo la configurabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p., e, di conseguenza, la stessa configurabilità dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p..

Nel rilevare che, nella fattispecie, non viene in rilievo l’art. 55 c.p., comma 2, che, introdotto dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, si riferisce ai casi di legittima difesa c.d. domiciliare, va innanzitutto evidenziato che il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’eccesso colposo – pur oggetto di motivazione da parte della sentenza di primo grado – non risulta essere stato devoluto con l’atto di appello, che aveva limitato le censure al mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell’attenuante della provocazione; ne consegue che il motivo è nuovo, e dunque inammissibile.

Peraltro, va rammentato che, affinché risulti integrata la fattispecie di eccesso colposo, è indispensabile che ricorrano i presupposti della scriminante e che i limiti della stessa vengano, per colpa, superati.

In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini Said, Rv. 275269). Pertanto, l’eccesso colposo potrà ritenersi integrato solo qualora ricorrano, cumulativamente, due presupposti: la sussistenza a monte dell’esimente e l’eccesso dovuto al solo errore di valutazione, giacché l’eccesso consapevole e volontario si traduce in una condotta volontaria che fa ricadere il comportamento nella sfera della condotta dolosa, autonomamente punibile.

Nella fattispecie, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, alla stregua di una valutazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la reazione dell’odierno ricorrente, non limitata ad una neutralizzazione, ma sfociata in una estirpazione dell’orecchio che presuppone una immobilizzazione (sia pur temporanea) dell’avversario, integra una condotta volontaria, autonomamente punibile, in quanto del tutto esulante dai confini della reazione difensiva, e rientrante nel concetto di eccesso doloso, situazione nella quale, pur sussistendo la necessità di difendersi, non ricorrono i requisiti della inevitabilità altrimenti del pericolo e della proporzione tra offesa e difesa.

Va, infine, evidenziata la manifesta infondatezza della deduzione con cui il ricorso sostiene che il morso all’orecchio sia stato un mero atto “istintivo”, non volontario, e come tale punibile a titolo di colpa: non ricorre, invero, un atto istintivo (quale potrebbe essere il protendere le braccia per evitare o attutire l’urto di una caduta), bensì una azione sorretta da un reale impulso cosciente della volontà, benché formatasi istantaneamente nell’ambito di un contesto concitato.

  1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
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