Consiglio di Stato, Sez. VII – sentenza 06 maggio 2025 n. 3863
PRINCIPIO DI DIRITTO
E’ da ritenersi illegittimo il bando, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- L’appello è fondato e va deciso sulla base dei principi enunciati dalla Sezione con la sentenza n. 498/2025 e, in via internale, già con le ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024, provvedimenti, tutti, che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
- […] per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.
- I suddetti principi si applicano anche al caso all’esame, atteso che (i) la candidata ha compilato il form online e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; (iii) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; (iv) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.
- È quindi illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.
- Ciò consente di ritenere illegittimo il bando, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.
- Appare evidente, infine, come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall’Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione.
- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: (i) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca la ammissione del nominativo della ricorrente; (ii) va annullato il bando sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.
- In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione farà applicazione dei suddetti principi conformativi e ricompilerà la graduatoria definitiva considerando come utilmente effettuata la domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente.