Corte di Cassazione, III sezione penale, 17 novembre 2025, n. 37277
PRINCIPIO DI DIRITTO
“In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze. […] Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.”
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.
- Orbene, occorre porre in rilievo come la Corte di appello di Salerno abbia, inspiegabilmente e senza alcun evidente criterio logico-giuridico rispondente al caso in esame, ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis cod. pen.
- La Corte territoriale adduce a sostegno di tale tesi il principio consolidato secondo cui vi è assorbimento del reato di sequestro di persona nel reato di violenza sessuale quando vi è una sostanziale concomitanza tra i due delitti, ovvero tra il momento della privazione della libertà personale e quello degli abusi sessuali (Sez. 3, n. 38019 del 24/05/2019, non massimata).
E prosegue affermando che, nel caso in esame, la limitazione della libertà personale pare funzionale a commettere lo stupro in quanto tale privazione si deve ritenere – in assenza di elementi certi a desumere la non contestualità – che si sia protratta per il tempo necessario per commettere gli abusi. Sul punto, infatti, non risulta fornita una prova tranquillante nel senso contrario.
- Tuttavia, come anche sostenuto dal Procuratore Generale, si tratta di una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, sintomatica di un travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie.
4.1. Infatti, va chiarito che, in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze; il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 cod. pen., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen.; il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della “res”, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534-01).
- Tanto premesso, il giudice di primo grado aveva debitamente accertato che l’imputato avesse privato la ragazza della libertà di movimento in un momento antecedente e funzionale alla consumazione della violenza sessuale, tant’è vero che aveva costretto la vittima a rimanere bloccata, impossibilitata a muoversi, nell’abitacolo della rispettiva autovettura.
5.1. Difatti, per ritenere sussistente il delitto di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen., si osserva il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.
5.2. Il sequestro di persona, infatti, non implica necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, ma si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 3, n. 21854 del 17/04/2025, non massimata).
5.3. Nel caso in esame, si noti come l’imputato, postosi alla guida della propria autovettura, Fiat Punto tg Omissis e offertosi di riaccompagnare a casa la vittima, abbia condotto quest’ultima in un luogo isolato contro la sua volontà e le abbia impedito più volte di fuggire – privandola in tal modo della propria libertà personale – in un caso accelerando bruscamente la marcia; in un altro caso fermando la propria vettura in una zona di campagna buia, lontana dal centro abitato e non trafficata e, di conseguenza, non percorribile in sicurezza a piedi; oppure, una volta comprese le intenzioni violente dell’imputato, provando a scendere dall’auto in sosta, lo stesso glielo impediva afferrandola per la cintura dei pantaloni; o ancora la privava della possibilità di chiedere aiuto, togliendole il telefono cellulare e lanciandolo fuori dall’abitacolo per impedire che condividesse la geolocalizzazione con l’amica Gi., con la quale tentava di comunicare tramite messagistica.
Da tale sequenza comportamentale possono invero ritenersi sussistere gli elementi idonei a configurare il delitto di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen., poiché l’imputato ha ripetutamente precluso alla vittima di poter chiedere aiuto o fuggire, lasciandole una possibilità di fuga, consistente tuttavia nel doversi lanciare da un’auto in accelerazione oppure nell’avventurarsi, da sola, in piena notte, lungo una strada non illuminata e completamente isolata, mettendo così a rischio la sua incolumità.
5.4. Sul punto, il Tribunale di Nocera Inferiore richiama quanto affermato da questa Corte, secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, C., Rv. 276058); e, in casi analoghi a quello in esame, si è precisato che trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere, proseguendo la marcia in modo che essa non possa abbandonare il veicolo senza rischiare una lesione della propria integrità fisica, integra il reato di sequestro di persona (Sez. 5, n. 1479 del 04/12/1991, R., Rv. 189093).
5.5. Peraltro, per la configurabilità del delitto de quo, il grado di privazione della libertà personale può essere totale o soltanto parziale, quando la libertà del soggetto sia soltanto limitata. Non è richiesto che la vittima sia posta in una condizione di assoluta impossibilità di autoliberazione, essendo sufficiente un’impossibilità di tipo relativo, che tenga conto delle difficoltà della vittima, anche in ragione delle sue condizioni personali, a superare gli ostacoli, fisici e psicologici, che si oppongono al recupero della libertà.
5.6. Come affermato dal giudice di primo grado, nel caso in esame, l’imputato ha posto in essere una serie di condotte volte a privare la vittima della sua libertà, tra cui chiudere le sicure della vettura, contribuendo a far credere alla vittima di non avere via di scampo, nonché il timore evocato nella psiche della ragazza dalla conoscenza dell’aggressione subita da un’altra ragazza, Pepe Maria, di cui, in quel frangente, realizzava la veridicità.
Difatti, come affermato dal giudice di primo grado, il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale (Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011, T., Rv. 251084, in applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di avvenuto abbandono, in luogo di pubblico transito, di una donna privata degli abiti e del telefono cellulare, in tal modo limitata nella libertà di movimento ed esposta ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità).
- Parimenti irrilevante è la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere anche limitato ad un tempo breve, purché giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746).
6.1. Nel caso in esame, occorre osservare come il sequestro sia durato per un intervallo notevole poiché si è esteso dal momento in cui l’imputato ha mutato il percorso concordato, prendendo una strada diversa da quella solita per l’abitazione della vittima, sino al frangente in cui la costrizione alla libertà di movimento si è trasformata in costrizione sessuale.
E, come indicato dal giudice di prime cure, si tratta di un lasso di tempo calcolabile, almeno in via approssimativa, raffrontando l’orario del primo messaggio inviato alla Gi., in cui la vittima si lamentava dei discorsi del Ce.Lu. – il quale fin dall’inizio cercava di fare avances sessuali nei confronti della vittima e che già in passato la medesima era stata costretta a rifiutare, lasciando intendere di voler semplicemente un rapporto di amicizia, mai accettato dall’imputato – con l’orario dei messaggi e delle chiamate senza risposta, e con quello di arrivo dei CC sul luogo, successivo alle ore 00:27 del 13/11/2023.
- In aggiunta, ai fini della sussistenza della fattispecie ex art. 605 cod. pen., è richiesto, come elemento soggettivo, il dolo generico, ovvero l’intenzione di privare taluno della propria libertà personale contro la sua volontà (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256747).
7.1. Nel caso in esame, l’imputato, nonostante fosse ben consapevole del dissenso più volte manifestato dalla vittima – sia verbalmente, quando la vittima, preoccupata per la direzione presa, chiedeva di essere accompagnata a casa, sia quando provava a scendere dall’auto in corsa aprendo lo sportello – ha sequestrato la vittima per il tempo necessario a condurla nel posto prescelto per soddisfare il suo desiderio sessuale.
- Inoltre, come indicato dal giudice di prime cure, tale disegno criminoso denota la ricorrenza dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., poiché l’imputato ha concepito ex ante il sequestro di persona come funzionale alla successiva violenza sessuale, visto che per poter abusare della vittima doveva portarla in un luogo da cui non vi era possibilità di fuga, sussistendo in tal modo un legame teleologico tra i due reati.
- Da ultimo, occorre infine ribadire che, poiché la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello non si confronta in alcun modo con quanto argomentato dal giudice di prime cure, adducendo in tal modo una motivazione del tutto apparente – in cui si sostiene che non vi sarebbe stata prova della non contestualità tra la privazione della libertà personale e la soppressione della libertà sessuale -, può parlarsi, senza alcun dubbio, di travisamento probatorio.
9.1. In particolare, il vizio di travisamento della prova si configura quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01).
Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.
Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile (Sez. 3, n. 30436 del 04/06/2025, non massimata).
9.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha omesso di valutare la condotta dell’imputato per come è stata valutata dal Tribunale, per il quale, come poc’anzi affermato e per i motivi sopra esposti, si configura il reato ex art. 605 cod. pen., avendo, di conseguenza, la Corte, reso una motivazione idonea a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
- Alla luce di tali considerazioni, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale va accolto, disponendo l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio in merito all’assorbimento del reato di sequestro di persona nel reato di violenza sessuale aggravata.


