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*Contributi pubblici indebitamente “ritenuti” e non configurabilità del reato di indebita “percezione”

by Alessandro Macioci - dottore di ricerca in diritto civile, Avvocato, Esperto giuridico IVASS
19 Luglio 2024
in Diritto Penale
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Corte di Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 3 luglio 2024, n. 26180

 

            PRINCIPIO DI DIRITTO

         La condotta di omessa informazione successiva alla regolare percezione del contributo pubblico non integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., bensì il delitto di cui all’art. 316 bis cod. pen., ove si sia in presenza di un’erogazione fondata su un vincolo di destinazione

 

         TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE       

  1. Il ricorso deve essere accolto.
  2. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza del reato contestato.
  3. Il motivo è fondato.

            3.1. Secondo quanto accertato dalle sentenze di merito, l’imputato ha indebitamente percepito il contributo una tantum erogato in data 5 ottobre 2012 per la riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima, in quanto ha omesso di comunicare la ripresa dell’attività di pescatore entro cinque anni dalla cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, ripresa accertata in data 8 luglio 2013.

            Il contributo sarebbe stato, dunque, originariamente spettante, ma sottoposto a revoca per effetto della ripresa dell’attività dichiarata come cessata.

            3.2. La condotta di indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti, tuttavia, non è ascrivibile all’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.

            La fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche – rubricata, fino all’entrata in vigore del D.L. 25.2.2022, n. 13 (le cui modifiche sono state poi recepite nell’art. 28-bis D.L. 27.1.2022, n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2022, n. 25), ” indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” – è stata introdotta dall’art. 4, della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari (PIF) delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26.7.1995.

            L’art. 1 della “Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee” del 26 luglio 1995 obbligava, tra l’altro, gli Stati membri a considerare reati, nei rispettivi ordinamenti, ogni azione o omissione intenzionale di utilizzo o presentazione di documenti falsi, inesatti, o incompleti, cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio delle Comunità europee.

            Il legislatore italiano, tuttavia, nell’introdurre l’art. 316-tercod. pen. non ha attribuito rilievo penale alla condotta di indebita ritenzione degli aiuti, ma solo al loro indebito conseguimento.

            Il reato è, dunque, configurabile a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l’erogazione di erogazioni pubbliche e non già con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata successivamente dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo).            La condotta di omessa informazione successiva alla regolare percezione del contributo pubblico, dunque, non integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ma al più il delitto di cui all’art. 316 bis cod. pen., ove si sia in presenza di un’erogazione fondata su un vincolo di destinazione.

            3.3. Non ricorre, del resto, nel caso di specie l’elemento di fattispecie dell’acquisizione del contributo pubblico mediante l'”utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute”, in quanto il mendacio (conseguente all’omissione della comunicazione doverosa) sarebbe, infatti, solo successivo all’erogazione.

            Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, peraltro, si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell’erogazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675 – 02; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – 01; conf. Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022 (dep. 2023), GSE Spa, Rv. 284336 – 01) e nel caso di specie l’erogazione, per accertato dalle sentenze di merito, è avvenuta ” in un’unica soluzione” (e, dunque, non era periodica o, comunque, frazionata in una pluralità di rate).

            Le vicende risolutorie successive alla percezione dell’erogazione pubblica possono, dunque, rilevare sul piano amministrativo e civile, ma non su quello penale.

            […]

 

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