• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Civile

Dichiarazione di adottabilità – Stato di abbandono – Giurisdizione

by Letizia Campiello - Abilitata all'esercizio della professione forense
9 Gennaio 2022
in Diritto Civile
0
Share on FacebookShare on Twitter

La sentenza in esame origina dalla rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 374 e 360, n. 1 c.p.c., dell’esame di una questione per motivi attinenti alla giurisdizione.

La predetta questione pregiudiziale di giurisdizione – relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione allo stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità di una minore, cittadina straniera – viene così risolta dal Supremo Collegio:

«2.7. (…) la L. n. 183 del 1984, art. 37 – ai sensi del quale nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello Stato è operante la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza – comporta non soltanto, sul piano processuale, la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma anche, sul piano sostanziale, l’assoggettamento del rapporto alla normativa interna, in deroga alle comuni regole di diritto internazionale privato. Pertanto, qualora il tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura per la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, in relazione allo stato di abbandono in cui lo stesso si trovi al momento dell’intervento, la circostanza che, successivamente a tale momento, le autorità del Paese d’origine richiedano il rimpatrio del minore, così come non è idonea ad escludere la giurisdizione italiana, non fa venir meno l’applicazione al rapporto della legge italiana, attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia (Cass., 04/11/1996, n. 9576)».

Una volta confermata la giurisdizione del giudice italiano, le Sezioni Unite – «considerati i profili di novità e di peculiare importanza che presenta la materia del contendere del presente giudizio, e valutata, altresì, l’urgenza di provvedere sulla situazione giuridica della suddetta minore straniera, già dichiarata in stato di adottabilità» – ritengono di esaminare direttamente gli altri motivi concernenti il merito della vicenda processuale.

Di qui, accogliendo il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo di quello incidentale,  la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda processuale, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

  • «il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali»;
  • «in forza della normativa espressa dall’art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro».

In merito a quest’ultimo principio, di particolare interesse risultano essere i riferimenti nella presente pronuncia alla c.d. “vittimizzazione secondaria” e al fenomeno di emersione e di nuova considerazione della posizione della persona offesa.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 35110/2021

Advertisement Banner
Next Post

*Famiglia – Filiazione - Adozione internazionale, requisito del coniugio e questione di costituzionalità

Istruzione e università - Orientamento sessuale del docente, discriminazione individuale e collettiva - Risarcimento danni - Fattispecie

L’Adunanza plenaria sulla responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per l’affidamento ingenerato in seguito all’aggiudicazione di un contratto pubblico successivamente annullata   

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Salute e medicina – Diritti fondamentali – Fine vita, inammissibile l’intervento del terzo senza l’accertamento sull’impossibilità di autosomministrazione

31 Luglio 2025

*Previdenza e assistenza – Convivenza di fatto tra datore e lavoratore, si all’assegno nucleo familiare

30 Luglio 2025

*Gare – Fisco – Si, all’esclusione automatica dalle gare per violazioni fiscali sopra i 5.000 euro

30 Luglio 2025

*Processo – Giurisdizione – Competenza – Assenza dell’imputato e legittimità dell’omesso avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

30 Luglio 2025

*Processo – Giurisdizione – Competenza – Criteri di liquidazione delle spese di lite e valore indeterminale della controversia

30 Luglio 2025

*Processo – Giudizio abbreviato – Continuazione – Calcolo della pena in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni

29 Luglio 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept