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Home Diritto Amministrativo

*Diritto di accesso ai documenti amministrativi e prova della pertinente esistenza

by Federico Minoni
28 Marzo 2025
in Diritto Amministrativo
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Consiglio di Stato, Sez. VI , sentenza 24 Marzo2025 n. 2396  

            PRINCIPIO DI DIRITTO   

Il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati o che sono detenuti presso altra amministrazione.

            TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE

  1. L’appello non può trovare accoglimento.
  2. Con l’ordinanza n. 6251/2024 la Sezione, viste la prospettazione di parte appellante e le difese di Ader, ha chiesto all’amministrazione appellata di chiarire: se gli atti di cui l’appellante lamenta la mancata ostensione siano solo quelli che, per quel che consta dall’atto impugnato, parrebbero detenuti da INPS e le ragioni per cui atti in ipotesi formati da Ader non siano nella disponibilità di questa; se l’istanza di accesso sia stata inoltrata ad INPS (come preannunciato dall’amministrazione nell’atto impugnato) e se tale inoltro abbia avuto esito.
  3. A fronte di tale richiesta, Ader rappresentava che in data 09/08/2024 aveva reiterato la richiesta all’INPS di Pomezia di invio delle relate di notifica degli avvisi di addebito, in quanto documentazione di esclusiva competenza dell’INPS.
  4. L’INPS in data 09/08/2024 informava ADER di aver già provveduto in data 22/01/2024 ad inviare la documentazione al legale di controparte.

5 L’appellante, nonostante il chiarimento reso, insiste nel sostenere che non risultano ostese le relate di notifiche di numerose cartelle (specificatamente indicate nella memoria del 28 febbraio 2025) e che queste non si riferiscono alla documentazione nella disponibilità dell’INPS.

  1. 6. Il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati o che sono detenuti presso altra amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463).
  2. 7. Alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche l’eventuale ordine del giudice di esibizione degli atti non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione, non anche quelli non più esistenti o non più detenuti dalla stessa, spettando (in questo caso) all’amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti, o che non è in grado di esibire.
  3. 8. In ogni caso, non è possibile accogliere la domanda di accesso ove riferita a documenti che il contegno dell’amministrazione e l’approfondimento istruttorio disposto in giudizio portano ragionevolmente a ritenere non esistenti e\o dalla stessa non detenuti.
  4. 9. Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
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