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Home Diritto Amministrativo

Enti locali – Ordinanza contingibile e urgente per mettere in sicurezza un immobile pericolante – Fattispecie di illegittimità

by Alessandro Piazzai
21 Marzo 2022
in Diritto Amministrativo
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T.a.r. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza del 08.03.2022, n. 549 

Guida alla lettura.  Con la sentenza oggetto di sintesi, Il T.a.r. Lombardia – Milano è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente (adottata dal Sindaco), con la quale veniva disposta la demolizione di parti pericolanti di un immobile situato nel territorio cittadino: la carenza d’istruttoria e la genericità del provvedimento – alla quale consegue un difetto di determinatezza circa i lavori di eseguire – conducono il Collegio a suffragare la tesi dell’illegittimità.     

Testo rilevante della decisione 

Il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Con la terza doglianza, da trattare in via preliminare, stante la sua portata assorbente, si assume la sproporzione delle misure imposte nell’ordinanza impugnata, ovvero la disposta la demolizione di tutte le parti pericolanti dell’immobile, e il totale difetto di ogni adeguato accertamento tecnico, da cui non si desumerebbero con precisione i lavori da eseguire sul fabbricato.

Nel caso in cui intervenga un provvedimento extra ordinem del Sindaco – prosegue il T.a.r. -, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati, nella loro sussistenza, in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare alla normativa vigente, anche di rango primario, in assenza degli elementi che ne giustificano l’adozione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 giugno 2021, n. 4802).

Con riguardo alle ordinanze sindacali, in generale, è stato osservato che le stesse possono incidere, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, determinando una compressione della libertà e della proprietà individuale, che pure costituiscono principi tutelati dalla Carta costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 7 aprile 2011).

Pertanto, il ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti – secondo il Collegio –  deve essere riservato alle sole fattispecie in cui ne ricorrono i presupposti giustificativi, da riscontrare in maniera rigorosa e di cui deve essere data una interpretazione fortemente restrittiva (T.A.R. Valle d’Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7).

Nella fattispecie oggetto di esame le carenze istruttorie riscontrate, dimostrate anche dalla documentazione versata in giudizio dalla parte ricorrente, da cui si ricava l’assenza di pericoli imminenti e di rilevante portata, unitamente alla evidente genericità degli interventi imposti nel caso specifico (cfr. Consiglio di Stato, II, 22 maggio 2020, n. 3256), rendono illegittima l’ordinanza sindacale impugnata.

In conclusione, per la Sezione IV, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza. 

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