• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

*Evoluzione dell’abuso d’ufficio e continuità normativa rispetto all’art.314-bis c.p.

by Anteo Massone
13 Febbraio 2025
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 7 febbraio 2025 n. 5041

PRINCIPIO DI DIRITTO

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all’articolo 314-bis c.p.  si pone in un’ottica di sostanziale continuità normativa con il delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 c.p., di recente abrogato, restando punibili alcune condotte distrattive in precedenza sanzionate – in maniera più grave – con l’abuso d’ufficio.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE 

4.3. Ai fini che rilevano nel presente procedimento, occorre considerare se si versi in presenza di una innovativa fattispecie di reato o se sia ravvisabile una sostanziale continuità normativa con il reato di abuso di ufficio, sì che risultino in parte limitati gli effetti dell’abolitio criminis attuato con l’altro provvedimento legislativo, rimanendo punibili (sia pur con un trattamento sanzionatorio più lieve) alcune condotte distrattive già sanzionate ai sensi dell’art. 323 cod. pen.

La soluzione che risulta recepita dall’unico precedente che allo stato risulta intervenuto (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita) è nel senso che l’introduzione dell’art. 314-bis cod. pen. non ha comportato l’abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge, ma soprattutto che la fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen. sanziona le condotte “distrattive” che la giurisprudenza di legittimità riferiva all’abrogata fattispecie di abuso di ufficio; resta fermo che l’ambito applicativo del peculato di cui all’art. 314 cod. pen. non risulta modificato.

4.4. Tale soluzione appare persuasiva, innanzi tutto alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell’incipit del nuovo art. 314-bis cod. pen. (“Fuori dei casi previsti dall’art. 314”), la quale rivela che il delitto di peculato mantiene i suoi contenuti e che l’art. 314-bis va a operare sulle condotte finora sussunte all’interno dell’art. 323, ossia le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell’ente».

Ne discende che le distrazioni già qualificabili prima delle riforme del 2024 come peculato per appropriazione distrattiva, con le quali l’autore ha destinato i beni a finalità esclusivamente private, sottraendoli definitivamente dalla finalità pubblica, non sono, pertanto, suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, restano punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen.

Al contrario, i casi di indebita distrazione di beni che risultino soddisfare, comunque, interessi pubblici coesistenti con il perseguimento di interessi privati, ovvero che non ne comportano la perdita per la pubblica amministrazione, già punite come forme di abuso di ufficio, restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis cod. pen., fermo restando che quest’ultima previsione realizza una parziale abolitio criminis, rendendo non più punibili, tra l’altro, le condotte distrattive che non comportino violazione di specifiche disposizioni di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità.

Ulteriori forme di abolitio parziale (in questa sede non rilevanti, alla luce delle peculiarità della condotta, quali rilevate supra) scaturiscono dal fatto che l’art. 314-bis richiede che la destinazione ad uso diverso riguardi beni di cui il pubblico agente ha il possesso o la disponibilità “per ragioni del suo ufficio o servizio”, mentre l’art. 323 cod. pen. richiedeva solo che la condotta fosse realizzata “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”.

Inoltre, l’art. 314-bis indica come oggetti materiali solo il “denaro o altra cosa mobile altrui”, lasciando fuori dalla portata applicativa della nuova disposizione altri beni, quali gli immobili o le prestazioni lavorative, che invece potevano considerarsi contemplati dal “vecchio” art. 323 cod. pen.

Advertisement Banner
Next Post

*Processo - Minori, messa alla prova, nuova preclusione e denegata retroattività

*Famiglia - Filiazione - Nato disabile e c.d. "diritto a non nascere se non sano"

*Giudizio penale - configurabilità accettazione tacita dell’eredità in presenza di dichiarazione di successione - connessa ravvisabilità del reato di cui al comma 1 dell’art. 7 D.L. 28/01/20219;

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Giurisdizione e competenza – L’interpretazione di un titolo esecutivo rientra tra le attività riservate al giudice dell’esecuzione

20 Novembre 2025

*Professioni – Avvocati – Patto di quota-lite sanzionabile se il compenso è sproporzionato

19 Novembre 2025

*Proprietà, possesso e diritti reali – Beni culturali e disciplina dell’esportazione confacente all’interesse culturale, la parola alla Consulta

17 Novembre 2025

*Professioni – Ritardi nella giustizia, la sanzione irrogata ai Magistrati va proporzionata sulla base del carico di lavoro arretrato.

10 Novembre 2025

*Famiglia – Filiazione – Danno genitoriale per mancato riconoscimento del figlio e necessaria consapevolezza della procreazione

10 Novembre 2025

*Gare – Autotutela – Stipula del contratto e annullamento dell’aggiudicazione in autotutela, si alla del G.A.

29 Ottobre 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept