Corte di Cassazione pen., VI, ud. dep. 05.05.2025, n. 16658
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va rilevato che soprattutto con riferimento all’allegazione della condizione di disoccupazione (fra le tante, Sez. 6, n. 10085 del 15/02/2005, Pegno, Rv. 231453), ma che, con riferimento allo stato detentivo dell’imputato, deve essere oggetto di più approfondite valutazioni sia in presenza di una situazione di detenzione prolungata (come nel caso in esame), e in gran parte coincidente con l’inadempimento, sia in presenza di concorrenti circostanze (nel caso la detenzione domiciliare, presso l’abitazione dei genitori, in mancanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa) ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo, cioè della coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso. Il motivo di ricorso sull’applicazione della pena sostitutiva è assorbito e dovrà essere riesaminato alla luce delle conclusioni alle quali la Corte perverrà sul punto della colpevole, o meno, impossibilità di adempimento e della sua durata.
- Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non risulta che la difesa, a fronte della dichiarazione resa dalla teste “de relato”, abbia richiesto l’audizione del teste diretto (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259), tenuto conto che le persone alle quali la teste stessa aveva fatto riferimento, in quanto datori del lavoro dell’ex marito, avrebbero potuto, comunque, essere identificate.
- La questione sulla quale si riscontra una carente motivazione della sentenza impugnata è quella relativa alla sussistenza delle condizioni che l’imputato aveva allegato a giustificazione della situazione di incolpevole impossibilità di adempiere tenuto conto, da un lato, del provvedimento (risalente al 30 gennaio 2018) che aveva comportato la riduzione dell’importo dell’assegno fissato per il mantenimento e, dall’altro, della coincidenza tra la data della contestazione (dal maggio 2017 fino alla data della sentenza di primo grado, intervenuta il 14 giugno 2022) e quella dello stato di detenzione dell’imputato, che la stessa sentenza ha collocato tra il 5 giugno 2019 e il 23 settembre 2021.
La sentenza impugnata ha richiamato, per negare il fondamento della scriminante allegata con i motivi di appello, un precedente di questa Corte secondo cui non è configurabile un’oggettiva incapacità di adempimento quando la indisponibilità dei mezzi necessari sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato e si sia protratta per tutto il periodo in cui sono maturate le inadempienze (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301).
Si tratta di un principio ricorrente nelle affermazioni di questa Corte, soprattutto con riferimento all’allegazione della condizione di disoccupazione (fra le tante, Sez. 6, n. 10085 del 15/02/2005, Pegno, Rv. 231453), ma che, con riferimento allo stato detentivo dell’imputato, deve essere oggetto di più approfondite valutazioni sia in presenza di una situazione di detenzione prolungata (come nel caso in esame), e in gran parte coincidente con l’inadempimento, sia in presenza di concorrenti circostanze (nel caso la detenzione domiciliare, presso l’abitazione dei genitori, in mancanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa) ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo, cioè della coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
I principi affermati da questa Corte, proprio in materia di inadempimento collegato allo stato di detenzione, hanno sottolineato la necessità di approfondirne la incidenza sull’elemento soggettivo del reato, richiedendo, al di fuori di meccanicistiche applicazioni, la verifica che l’obbligato non abbia percepito comunque dei redditi e che lo stesso si sia attivato per procurarsi legittimamente dei proventi (ad es. presentando all’amministrazione penitenziaria la domanda per essere ammesso al lavoro all’interno o all’esterno del luogo di detenzione o, se detenuto agli arresti domiciliari, richiesta al giudice di essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa) (cfr. Sez. 6, n. 2381 del 15/12/2017, dep. 2018, L., Rv. 272024), verifiche nel caso del tutto carenti nella sentenza impugnata.