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*Famiglia – Filiazione – Dispersione scolastica e responsabilità penale limitata alla scuola elementare

by Giulio Bacosi - Avvocato dello Stato in Roma
23 Febbraio 2022
in Diritto Civile
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Corte Costituzionale, ordinanza 01 febbaio 2022 n. 29

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 731 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Taranto.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

Considerato che, con due ordinanze di analogo tenore, il Giudice onorario di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 731 del codice penale, nella parte in cui punisce l’inosservanza dell’obbligo di impartire o far impartire ai minori l’istruzione elementare e non anche l’analogo inadempimento con riferimento alla scuola media inferiore e al primo biennio della scuola secondaria superiore;

che i due provvedimenti in questione (r.o. n. 162 del 2020 e n. 7 del 2021), deliberati dal medesimo rimettente, censurano la medesima disposizione, con identica motivazione e in riferimento a parametri costituzionali in larga parte coincidenti, di talché può essere disposta la riunione dei relativi procedimenti;

che – secondo il giudice a quo – l’attuale irrilevanza penale dell’inadempimento degli obblighi concernenti l’istruzione secondaria comporterebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato tra soggetti tutti gravati dal dovere di procurare ai minori i livelli di istruzione resi obbligatori dalla legge e contrasterebbe, altresì, con gli artt. 30 e 34, secondo comma, Cost., poiché da queste stesse disposizioni costituzionali si evincerebbe il carattere obbligatorio dell’istruzione per la durata di almeno otto anni;

che la disposizione con cui la previsione sanzionatoria era stata estesa all’inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore (cioè l’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante «Istituzione e ordinamento della scuola media statale»), è stata abrogata a opera dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246);

che ne consegue in effetti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il mancato allineamento tra durata del periodo di istruzione obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale;

che il rimettente, peraltro, nulla argomenta su tale specifica vicenda abrogativa e comunque non coinvolge nelle proprie censure la ricordata disposizione abrogatrice;

che, inoltre, entrambe le ordinanze di rimessione mancano di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate (ex multis, sentenza n. 154 del 2021 e ordinanze n. 159 e n. 136 del 2021);

che, in ogni caso, come già rilevato da questa Corte definendo un primo procedimento incidentale introdotto dal medesimo giudice rimettente in rapporto alle stesse questioni di legittimità, entrambe le ordinanze in esame sollecitano un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l’ambito di applicazione di una previsione incriminatrice (ordinanza n. 219 del 2020);

che la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell’art. 25 Cost., ha da tempo chiarito che non sono consentite, in tale materia, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili (tra le decisioni più recenti, ex multis, sentenze n. 17 del 2021, n. 155 e n. 37 del 2019, nonché la già citata ordinanza n. 219 del 2020);

che d’altra parte, nel caso di specie, non si è al cospetto di alcuna delle specifiche ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale considera ammissibile il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem: non si versa, cioè, in un caso in cui sono da applicare norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, né si è in presenza di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale (di recente, sentenza n. 37 del 2019);

che, in particolare, la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte dal rimettente non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione;

che, dunque, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

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