• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

*Famiglia – Violenza domestica da ex convivente, vittima femminile, paura di ritorsioni, testimonianza falsa e denegata responsabilità penale

by Alessandro Macioci - dottore di ricerca in diritto civile, Avvocato, Esperto giuridico IVASS
31 Luglio 2024
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, 25 luglio 2024, n. 30592

 

            PRINCIPIO DI DIRITTO

         Ai fini della configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., la nozione di attualità del pericolo va intesa non in termini assoluti, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l’azione necessitata, ma in termini relativi con riferimento alle circostanze esistenti nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto costituente reato, potendosi pertanto essa riconoscersi allorché esista, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno.     

            Lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo “imminente”, ma quella di pericolo “perdurante”, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo.

         Ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen., la sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo può essere erroneamente supposta dall’agente, rilevando ai fini della configurabilità della scriminante sotto il profilo “putativo”. In tal caso, è, tuttavia, necessario che l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità sia fondata non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato

 

         TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

            Ai fini della configurabilità della scriminante dello stato di necessità, l’art. 54, comma primo, cod. pen. richiede che la condotta sia determinata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, nonché la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il fatto e il pericolo medesimo.

            Ai sensi del terzo comma, inoltre, la medesima disposizione si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

            La nozione di attualità del pericolo è stata definita da un remoto precedente, mai smentito dalla successiva giurisprudenza, non in termini assoluti, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l’azione necessitata, ma in termini relativi con riferimento alle circostanze esistenti nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto costituente reato.

            Si è, infatti, affermato che tale situazione di attualità del pericolo può riconoscersi, allorché esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno (Sez. 1, n. 4903 del 02/06/1988, Colella, Rv. 180963).   In altra successiva pronuncia, si è, inoltre, affermato che lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo “imminente”, ma quella di pericolo “perdurante”, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo (Sez. 3, n. 15654 del 02/02/2022, Lomurno, Rv. 283168).

            Si è, in ogni caso, esclusa la rilevanza di una situazione di generico timore di un danno grave alla persona (Sez. 6, n. 13134 del 16/03/2011, Esposito, Rv. 249891; Sez. 6, n. 34595 del 07/05/2009, lo Scrudato, Rv. 244759).

            1.1 Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen., la sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo può essere erroneamente supposta dall’agente, rilevando ai fini della configurabilità della scriminante sotto il profilo “putativo” (cfr. Sez. 6, n. 14037 del 30/09/2014, dep. 2015, Iocco, Rv. 262969). In tal caso, è, tuttavia, necessario che l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità sia fondata, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (così, tra le tante, Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Rv. 277955; Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269724).

            E’, dunque, necessario che l’imputato alleghi dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, in una situazione che, se effettiva, avrebbe integrato un pericolo attuale e non altrimenti inevitabile, anche derivato dall’altrui minaccia.

  1. La sentenza impugnata, basandosi su una interpretazione meramente formale dell’art. 54 cod. pen., ha escluso l’applicabilità della scriminante in considerazione dell’assenza di una situazione di “pericolo concreto ed attuale” della ricorrente al momento in cui ha reso la falsa deposizione. Ciò in quanto l’imputata non ha riferito di avere subito minacce dal C.G. in relazione alla deposizione che avrebbe dovuto rendere né di avere avuto dei contatti con costui in prossimità dell’udienza.

            Ad avviso del Collegio siffatta motivazione appare giuridicamente viziata in quanto la Corte, focalizzando l’attenzione solo sulla omessa allegazione di una precedente minaccia subita dalla ricorrente in vista della sua escussione dibattimentale, ha omesso di considerare tutte le circostanze del caso concreto, emergenti anche dalla sentenza di primo grado in base alle quali avrebbe potuto valutare, alla luce delle specifiche allegazioni della L.R.R., la configurabilità dello stato di necessità putativo.

            Dalle sentenze di merito risulta, infatti, che: i) il 12 agosto 2018 la ricorrente aveva denunciato di avere subito maltrattamenti da parte del convivente, raccontando, fra l’altro, di due episodi, avvenuti, il primo, nell’aprile del 2018, allorché il compagno l’aveva aggredita mentre era in stato di gravidanza, e, l’altro, nel luglio del 2018, quando, la ricorrente, ritornata a vivere con il compagno dopo il parto, era stata nuovamente aggredita con calci e schiaffi; ii) tali dichiarazioni avevano trovato riscontro nel referto di pronto soccorso del 12 agosto 2018, in cui le veniva certificata “soffusione emorragica al margine inferiore dell’emivolto sinistro”, nonché nelle dichiarazioni degli altri soggetti sentiti a sommarie informazioni (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado); iii) esercitata l’azione penale nei confronti del C.G., il dibattimento veniva celebrato pochi mesi dopo e, in particolare, la ricorrente veniva sentita, in forma non protetta secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, all’udienza del 21 maggio 2019 nel corso della quale ritrattava quanto denunciato; iv) nonostante quanto riferito dalle due sentenze di merito in ordine ai riscontri emersi alla inziale versione accusatoria della ricorrente, il C.G. veniva assolto dai reati ascritti e veniva contestualmente disposta la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 207 cod. proc. pen. in relazione alla deposizione della ricorrente; v) quest’ultima, sentita nel procedimento a suo carico per il reato di falsa testimonianza, ha riferito della sua condizione di timore derivata dalla minaccia del compagno di «toglierle la figlia».

            Ad avviso del Collegio da tale ricostruzione della scansione procedimentale eseguita dai Giudici di merito potevano, quanto meno, desumersi gli elementi sintomatici dell’erronea supposizione da parte della ricorrente di versare in una condizione di pericolo attuale, per sé e per la propria figlia, nel momento in cui fu sentita come teste.

            Rilevano, in tal senso, a) il breve lasso temporale intercorso tra i maltrattamenti, in relazione ai quali entrambe le sentenze di merito riferiscono dei riscontri acquisiti alla denuncia sporta dalla L.R.R.: b) le modalità di escussione della donna; c) le circostanze, riferite dalla stessa ricorrente di avere subito minacce da parte dell’ex convivente.

            Non può, infatti, escludersi, che proprio il confronto diretto tra la ricorrente e l’ex convivente nel corso dell’istruttoria dibattimentale, valutato alla luce delle condotte di maltrattamento subite dalla L.R.R. e delle pregresse minacce, abbia “attualizzato”, quanto meno nel convincimento della ricorrente, la condizione di pericolo già sperimentata durante la convivenza e l’abbia, dunque, determinata a rendere le false dichiarazioni in dibattimento.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto, poiché questa Corte dispone di tutti gli elementi per il riconoscimento alla ricorrente dello stato di necessità putativo, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Advertisement Banner
Next Post

Accettazione beneficiata quale condizione per il valido esercizio dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c. - necessità che alla dichiarazione di accettazione segua la redazione dell’inventario - sussistenza

*Misure di sicurezza e prevenzione - Commerciale - Società sottoposta a misure di prevenzione patrimoniali, confisca definitiva e responsabilità patrimoniale dello Stato

*Misure di sicurezza e prevenzione - Informativa antimafia e possibile fondamento su soli elementi indiziari

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Mandato – Il divieto del terzo mandato è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali

16 Maggio 2025

*Responsabilità amministrativa, revoca legittima di atti, responsabilità precontrattuale

16 Maggio 2025

*Procedimento – Buon andamento, economia processuale, principio di conservazione degli atti e rapporti tra annullamento e convalida

16 Maggio 2025

*Estorsione – Circonvenzione di incapace – Somme di denaro sottratte a persona fragile, è estorsione

16 Maggio 2025

*Commerciale – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato, tariffa del grossista e competenza esclusiva dello Stato

16 Maggio 2025

*Europa – Stranieri – Paesi terzi “sicuri” e designazione appannaggio dei singoli Stati membri UE

16 Maggio 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept