• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

Fase esecutiva del processo – Obbligo, in capo al giudice dell’esecuzione, di motivare la decisione in ordine all’applicabilità della disciplina del reato continuato a fattispecie di reato permanente – Reato permanente – Reati contro la famiglia – Inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli economicamente non autonomi

by Eleonora Piccoli
24 Ottobre 2021
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Cass. pen., I, ud. dep. 28.09.2021, n. 35609

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)

  1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito ravvisati.

 

  1. Precisa, in via preliminare, la Corte che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, in primo luogo, qualificare come ricorso per cassazione l’atto depositato il 12/11/2020 recante critiche avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di continuazione e, in secondo luogo, trasmetterlo alla predetta in luogo di dichiararlo inammissibile con decreto del 19/11/2020. Secondo la Corte, peraltro, tale decreto, siccome emesso in violazione di legge, deve essere annullato senza rinvio.

 

  1. In seconda istanza, la Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che punisce l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, si configura quale reato a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, Rv. 270223 – 01).

La Corte menziona, in seguito, un orientamento della stessa giurisprudenza in virtù del quale, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, trattandosi di “fatto storico” diverso non coperto dal giudicato (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278534 – 01; cfr. Corte Costituzionale, 14/03/2018, n. 53).

Osserva, dunque, la Corte, in applicazione dei principi suesposti, che il giudice dell’esecuzione, posto che il V. era stato condannato con due sentenze di condanna per due separate condotte, ciascuna oggetto di apposita contestazione e di distinta sentenza di condanna, non poteva ritenere, peraltro in violazione del giudicato, che si trattasse di reato unico e che, pertanto, mancasse quella pluralità di reati che costituisce il primario presupposto logico-giuridico per l’applicazione della disciplina della continuazione, ma avrebbe dovuto condurre apposita valutazione di merito per stabilire se, pacifica la pluralità dei reati giudicati con le due distinte sentenze, potessero ravvisarsi o escludersi elementi significativi della invocata continuazione.

  1. In conclusione, per le ragioni esposte, la Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla senza rinvio il decreto impugnato del 19/11/2020; annulla, invece, l’ordinanza impugnata del 12/11/2020 con rinvio al giudice dell’esecuzione, il quale avrà facoltà di affermare o escludere la sussistenza della continuazione fra i predetti reati, ma dovrà rendere, a sostegno della propria decisione, una motivazione congrua e coerente.
Advertisement Banner
Next Post

*Commerciale – Fallimento - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta preferenziale - Prelievo di somme da parte dell'amministratore durante il dissesto - Integrazione del reato - Insufficienza - Ratio

Famiglia - Induzione al sonno e successiva violenza sessuale tra coniugi - Fattispecie

Accensione di un fuoco motivata da rabbia e responsabilità penale.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Industria e commercio – Concorrenza – Assicurazione – Non è pubblicità comparativa il servizio di comparazione online dei prodotti o servizi forniti da un’impresa

18 Giugno 2025

*Gare – Demanio marittimo – Concessioni demaniali marittime, favor partecipationis e disapplicazione delle norme nazionali non conformi al diritto comunitario

18 Giugno 2025

*Tributario – Imposte – Deduzione – Legittimità della deducibilità IMu ed IRES nei limit del 20%

17 Giugno 2025

*Responsabilità della P.A. – Provvedimento amministrativo – Affidamento- Annullamento in autotutela del permesso di costruire illegittimo e diritto al risarcimento del danno

17 Giugno 2025

Pubblico ufficiale – art. 615 ter c.p., – Prevedibilità del mutamento giurisprudenziale in malam partem e responsabilità penale del pubblico ufficiale per accesso abusivo al sistema informatico

17 Giugno 2025

*Concorso di reati – Rapina – Circostanze aggravanti – Specialità – Assorbimento – No al rapporto di specialità tra il reato di rapina propria e l’aggravante teleologica

17 Giugno 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept