• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Penale

*Furto nello studio legale e concetto di “abitazione”

by Eleonora Piccoli
28 Dicembre 2021
in Diritto Penale
0
Share on FacebookShare on Twitter

Cass. pen., IV, ud. dep. 27.10.2021, n. 38412

MASSIMA

L’art. 624-bis c.p. sanziona il furto in abitazione (e il furto con strappo), ossia il furto che si verifica all’interno di un edificio o in altro luogo destinato a privata dimora (o nelle pertinenze di essa). Premesso che un luogo si qualifica come privata dimora in seguito alla compresenza di tre elementi, vale a dire l’utilizzazione del luogo stesso ai fini dello svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, la durata stabile e non occasionale del rapporto tra il luogo e la persona, ed infine la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, si può ritenere che anche lo studio legale rientri nella nozione di privata dimora. Pertanto, risulta corretta la sussunzione della fattispecie del furto commesso all’interno di uno studio legale nell’alveo dell’art. 624-bis c.p.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso è generico e in fatto, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
  2. Va premesso che è stato pacificamente accertato che l’imputato, introducendosi abusivamente nello studio legale dell’avv. De Luise – in cui lavorava come addetto alle pulizie – dopo essersi nascosto nel garage attendendo l’uscita di tutti i dipendenti, si impossessava di oggetti preziosi ivi custoditi dal legale (alcune sterline in oro, alcuni bracciali e collane in oro giallo, un anello con brillantini in oro bianco, alcuni lingotti in oro ed un salvadanaio contenente denaro, per un valore totale superiore a 7.000/8.000 Euro).

Al riguardo, il ricorrente si limita a sostenere, apoditticamente, che nello studio legale ove era stato commesso il furto non si svolgessero atti della vita privata idonei a qualificare tale luogo come “privata dimora”, senza addurre elementi specifici in tal senso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

  1. Va, in ogni caso, considerato che la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis c.p., del furto commesso di notte all’interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello “ius excludendi alios”, dell’accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata; ciò in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata – compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale – e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Rv. 273633 – 01).

Tale orientamento è in linea con l’interpretazione letterale e sistematica della norma incriminatrice in riferimento esplicitata dalle Sezioni Unite D’Amico, nella sentenza n. 31345 del 23/03/2017. In tale importante decisione – che ha risolto la questione controversa: “Se, ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora” – il Supremo Consesso ha delineato la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Ha, quindi, affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01).

  1. Sulla base di tali coordinate interpretative, appare corretta la considerazione della Corte territoriale che ha ricondotto il furto in disamina nella fattispecie di cui all’art. 624-bis c.p.. In effetti, la detenzione da parte del titolare, nel proprio studio professionale, di ori ed oggetti personali di valore accentua la destinazione a privata dimora del luogo in cui tali beni sono stati depredati, trattandosi, evidentemente, di area riservata, non accessibile a terzi senza il consenso del proprietario, in cui si svolgevano, non occasionalmente, atti della vita privata, in relazione alla tenuta e custodia in tale luogo di beni preziosi strettamente e intimamente legati alla persona del titolare.

Si tratta, in altri termini – per usare la definizione richiamata nella motivazione della sentenza D’Amico sopra citata – di un luogo avente le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

In tal senso, la citata sentenza ha riconosciuto il carattere di privata dimora (anche) ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi; ed ha fatto, in proposito, proprio l’esempio, fra gli altri, dell’area riservata di uno studio professionale (cfr., in motivazione, S.U., n. 31345/2017, D’Amico), condizione che si attaglia perfettamente alla vicenda in esame.

  1. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

 

Advertisement Banner
Next Post

*Impiego pubblico - Impossibile conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato

*Concessioni - Conseguente della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali in contrasto con la normativa eurounitaria 

Regime di tassazione degli atti di scissione societaria – Rimette SU

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

*Industria e commercio – Concorrenza – Assicurazione – Non è pubblicità comparativa il servizio di comparazione online dei prodotti o servizi forniti da un’impresa

18 Giugno 2025

*Gare – Demanio marittimo – Concessioni demaniali marittime, favor partecipationis e disapplicazione delle norme nazionali non conformi al diritto comunitario

18 Giugno 2025

*Tributario – Imposte – Deduzione – Legittimità della deducibilità IMu ed IRES nei limit del 20%

17 Giugno 2025

*Responsabilità della P.A. – Provvedimento amministrativo – Affidamento- Annullamento in autotutela del permesso di costruire illegittimo e diritto al risarcimento del danno

17 Giugno 2025

Pubblico ufficiale – art. 615 ter c.p., – Prevedibilità del mutamento giurisprudenziale in malam partem e responsabilità penale del pubblico ufficiale per accesso abusivo al sistema informatico

17 Giugno 2025

*Concorso di reati – Rapina – Circostanze aggravanti – Specialità – Assorbimento – No al rapporto di specialità tra il reato di rapina propria e l’aggravante teleologica

17 Giugno 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept