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Home Diritto Penale

Furto, vendita dei beni rubati, attività economica e auto-riciclaggio.

by Silvia Lucietto
27 Ottobre 2021
in Diritto Penale
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Cass. pen., II, ud. dep. 05.10.2021, n. 36180

 

Si ritiene  che l’immissione nel mercato di beni provento di furto attraverso la vendita a terzi integri una “attività economica” e, dunque, ove posta in essere dall’autore del furto, la stessa è idonea a configurare la condotta di autoriciclaggio prevista dall’archetipo normativo descritto dall’art. 648 ter.1. c.p..

 

TESTO RILEVANTE

1.1. Si premette che non è in contestazione la “idoneità dissimulatoria” della condotta, tenuto conto del fatto il Tribunale ha ritenuto che la condotta – se non fosse stata consumata dall’autrice del reato presupposto – sarebbe stata ascrivibile alla fattispecie del riciclaggio, che quella idoneità richiede, ma solo l‘inquadramento della attività di “vendita dei beni provento di un precedente reato come attività di “impiego in attività economiche, finanziarie e speculative”, ovvero nella condotta descritta nella fattispecie astratta prevista dall’art. 648 ter c.p., comma 1.

In materia il collegio ribadisce (a) che la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza (Sez. 2, Sentenza n. 7074 del 27/01/2021, Pmt C/ De Campo Marcello Rv.280619 – 01); (b) che l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648-ter1 c.p., comma 4, è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528).

1.2. Tanto premesso si ritiene che la vendita di beni provento di furto debba essere sicuramente considerata una “attività economica” idonea ad integrare la condotta di autoriciclaggio.  Infatti tale attività (a) è successiva alla condotta illecita furtiva, (b) è funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l’immissione nel mercato degli stessi, attraverso la compravendita, ostacola concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (c), la vendita trasforma i beni in denaro integrando sicuramente una attività “economica” produttrice di reddito.

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