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Home Diritto Amministrativo

*Misure di sicurezza e prevenzione – Interdittiva prefettizia antimafia illegittima perché adottata nei confronti di una persona fisica – Fattispecie

by Massimo Giangregorio - Avvocato
5 Agosto 2024
in Diritto Amministrativo
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TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 22.07.2024 n. 1189 

 

PRINCIPIO DI DIRITTO

le informazioni antimafia interdittive riguardano specificamente soggetti ascrivibili nella categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche, società, ovvero delle imprese individuali, laddove l’impresa coincida con la persona fisica (…) slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale ;

 

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

premesso che:

– il ricorrente agisce per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di (…) a seguito di richiesta dell’A.r.s.a.c., prospettandone l’illegittimità per violazione degli artt. 83, 85 e 87 D. Lgs. n. 159/2011, nonché per vizio di eccesso di potere;

– in esito all’adozione del gravato provvedimento antimafia, l’A.r.s.a.c. si è determinata a non definire la procedura di -OMISSIS- avviata con l’esponente;

Premesso altresì che:

– si è costituta l’intimata amministrazione, confutando le avverse censure e concludendo per il rigetto del gravame;

– con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora;

Rilevato che:

– l’esponente, con una prima censura, lamenta l’illegittimità dell’avversata determinazione, poiché adottata nei propri confronti quale persona fisica e non imprenditore;

Considerato che:

– l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 individua quali destinatari dell’interdittiva l’impresa individuale, comma 1, ovvero associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, comma 2;

– la sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale ad eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o collettiva, al fine di prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale ed infatti, per la l’impresa individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi, mentre per le società, associazioni, consorzi, la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, oltre a tutti i familiari conviventi;

– come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 3/2018, l’informazione interdittiva antimafia “è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.; costituisce una misura volta -ad un tempo- alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. L’interdittiva esclude, dunque, che [solo] un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge”;

– in ragione di quanto indicato, le informazioni antimafia interdittive riguardano specificamente soggetti ascrivibili nella categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche, società, ovvero delle imprese individuali, laddove l’impresa coincida con la persona fisica;

– di contro, non si rinviene nella richiamata normativa il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti di una persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 856);

Ritenuto che:

– in applicazione della richiamata giurisprudenza risulta fondata, con valenza assorbente, la dedotta censura, in quanto la statuizione interdittiva è stata emanata nei riguardi dell’esponente quale persona fisica ed in assenza di un necessario raccordo con un’attività d’impresa dal medesimo svolta;

– a ciò consegue l’annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto infine che:

– le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

 

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