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Motivazione per relationem – Azione revocatoria e diminuzione della garanzia patrimoniale generica

by Letizia Campiello - Abilitata all'esercizio della professione forense
9 Gennaio 2022
in Diritto Civile
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Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c..

Rilevando omissioni di valutazione nel percorso argomentativo abbracciato dalla Corte territoriale, i Giudici di legittimità tornano a marcare i confini entro i quali la diminuzione della garanzia patrimoniale acquista rilevanza ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria.

In particolare, l’ordinanza riprende i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: «a. ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass. 16825/2013).

  1. nell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018)».

In modo meno patente, ma altrettanto tranchant, la Suprema Corte, dichiarando infondato il primo motivo di ricorso, ribadisce l’orientamento uniforme della stessa in merito all’ammissibilità della motivazione per relationem. Tale modalità argomentativa – nel caso di specie adottata nella sentenza di appello – si ritiene ammissibile «purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. 20883/2019; in termini Cass. 2397/2021; Cass. 28139/2018; Cass. 21037/2018)».

Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 28423/2021

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