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*Penale –  Interruzione non consensuale della gravidanza

by dott. Jacopo Lucchiari
2 Giugno 2024
in Diritto Penale
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Corte di Cassazione 

PRINCIPIO DI DIRITTO N. 1

L’art. 593-ter cod. pen. è stato inserito nel Capo I-bis relativo ai «delitti contro la maternità», inseriti nel Titolo XII, riguardante i delitti contro la persona, del Libro II, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che prevedeva le disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. L’art. 593-ter cod. pen. riproduce, quindi, il testo dell’art. 18 l. 22 maggio 1978, n. 194, a sua volta abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 21/2018. Nella relazione allo schema di decreto legislativo emerge come la volontà del legislatore sia quella di assicurare una tutela rafforzata a due soggetti deboli: la donna, con riguardo alla sua integrità fisica e il suo diritto alla generazione, e al nascituro. L’interruzione di gravidanza consensuale, ma illecita perché realizzata in assenza delle condizioni previste dalla legge, ex art. 19 l. 194 del 1978, è rimasta nella legge speciale, in quanto vede responsabile anche la donna e persona offesa solo il concepito. Diversamente nel caso di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter cod. pen., come anche nel caso colposo ex art. 592-bis cod. pen., i soggetti tutelati sono la madre, con il proprio diritto alla salute e alla generazione, in tali casi non consenziente all’interruzione di gravidanza, oltre che il nascituro. L’art. 593-ter cod. pen. configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque e che rileva sia nel caso in cui venga cagionata l’interruzione della gravidanza in assenza di consenso della donna, sia anche nel caso in cui il consenso sia insussistente perché invalido, in quanto estorto con la violenza o la minaccia, oppure carpito con l’inganno.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

La ricostruzione operata dalla Corte territoriale è attenta e non manifestamente illogica e né contraddittoria, se è vero, come rileva la Corte, che sia per il progredire dell’azione persecutoria nel corso degli anni, sia anche per l'esistenza di riscontri rispetto alle minacce esplicite subite dalla V., quest’ultima fosse stata costretta con minaccia ad abortire, e ciò nonostante la disponibilità dei familiari a sostenerla in caso di nascita del bambino e ben sapendo che il terzo aborto ne avrebbe messo in pericolo la possibilità di generare per il futuro, come la stessa persona offesa confida all’amica nella conversazione registrata a sua insaputa. 2.2 A ben vedere l'art. 593-ter cod. pen. è stato inserito nel Capo I-bis relativo ai «delitti contro la maternità», inseriti nel Titolo XII, riguardante i delitti contro la persona, del Libro II, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che prevedeva le

disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. L’art. 593-ter cod. pen. riproduce, quindi, il testo dell’art. 18 l. 22 maggio 1978, n. 194, a sua volta abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 21/2018. Nella relazione allo schema di decreto legislativo emerge come la volontà del legislatore sia quella di assicurare una tutela rafforzata a due soggetti deboli: la donna, con riguardo alla sua integrità fisica e il suo diritto alla generazione, e al nascituro. L’interruzione di gravidanza consensuale, ma illecita perché realizzata in assenza delle condizioni previste dalla legge, ex art. 19 l. 194 del 1978, è rimasta nella legge speciale, in quanto vede responsabile anche la donna e persona offesa solo il concepito. Diversamente nel caso di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter cod. pen., come anche nel caso colposo ex art. 592-bis cod. pen., i soggetti tutelati sono la madre, con il proprio diritto alla salute e alla generazione, in tali casi non consenziente all’interruzione di gravidanza, oltre che il nascituro. L’art. 593-ter cod. pen. configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque e che rileva sia nel caso in cui venga cagionata l’interruzione della gravidanza in assenza di consenso della donna, sia anche nel caso in cui il consenso sia insussistente perché invalido, in quanto estorto con la violenza o la minaccia, oppure carpito con l’inganno.

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