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Home Diritto Amministrativo

*Procedimento – Omessa comunicazione di avvio, riparto dell’onere probatorio ed effetti sul provvedimento finale

by Federico Minoni
25 Marzo 2025
in Diritto Amministrativo
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Consiglio di Stato, Sez. V , sentenza 20 marzo 2025 n. 2287  

            PRINCIPIO DI DIRITTO   

L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell’art. 21 octies comma 2 della medesima legge, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato; attesa peraltro la natura di prova diabolica di tale dimostrazione richiesta all’Amministrazione, essa di traduce nell’onere, per il privato, di dimostrare che, ove fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente.     

            TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE

  1. L’appello è fondato.    
  2. Oggetto del giudizio è il diniego di regolarizzazione di occupazione, di cui al provvedimento 13 dicembre 2022 n. 832. L’Amministrazione ha allegato di averlo notificato al ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
  3. Nondimeno non si può non rilevare che si tratta della comunicazione di un provvedimento amministrativo (sfavorevole per il destinatario).
  4. Perché lo stesso produca effetto e determini l’avvio del termine di decadenza per la relativa impugnazione è necessario che sia perfezionata la comunicazione individuale ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, in base al quale “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”.
  5. In tale contesto, nel quale l’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 fa riferimento alla comunicazione del provvedimento amministrativo (oltre che alla notificazione), non può ritenersi mancante la prova della comunicazione stessa. Pertanto la notifica si è perfezionata nei successivi dieci giorni. Il ricorso introduttivo, essendo stato notificato il 31 luglio 2023, è tardivo.
  6. Il motivo è quindi fondato e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a c.p.a.
  7. In ogni caso, il ricorso introduttivo è altresì infondato nel merito, così come dedotto con il secondo motivo di appello.
  8. Senonché, il diniego gravato non trova giustificazione soltanto nella posizione debitoria dell’istante. Esso risulta piuttosto motivato sulla base dell’omessa presentazione dell’isee, così difettando la prova della ricorrenza delle condizioni economiche necessarie per l’assegnazione dell’alloggio, e della carenza della dichiarazione sostitutiva riguardante la regolarità contributiva, oltre che della mancanza dell’impegno a sanare la posizione debitoria.
  9. Il provvedimento è quindi plurimotivato e le ragioni addotte trovano corrispondenza nei requisiti previsti dall’art. 33 comma 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2019 n. 11 “al fine di ottenere l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio”.
  10. Le suddette motivazione del diniego impugnato sono state peraltro oggetto dell’istruttoria procedimentale di cui alla nota 27 aprile 2022 n. -OMISSIS- e alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’appellato, già ricorrente in primo grado, ha contestato la ricezione di dette comunicazioni.
  11. Senonché, l’Amministrazione ha allegato di averle inviate e ha prodotto la raccomandata della richiesta istruttoria del 27 aprile 2022, con la quale il Comune ha richiesto la documentazione mancante, e della comunicazione dei motivi ostativi del 29 agosto 2022, rispettivamente datate 28 aprile 2022 e 30 agosto 2022 e con apposta altra data e la dicitura “compiuta giacenza”.

 

  1. Peraltro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell’art. 21 octies comma 2 della medesima legge, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato (Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7968).
  2. Attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostrazione richiesta all’Amministrazione, essa di traduce nell’onere, per il privato, di dimostrare che, “ove fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente” (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2024 n. 6449). In caso contrario l’omessa comunicazione non inficia il provvedimento finale (salvo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990).
  3. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo è inammissibile e infondato.
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