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*Processo – Concessioni e autorizzazioni – Beni pubblici e privati – Occupazione abusiva di bene demaniale, indennizzo o risarcimento e giurisdizione del GO

by Federico Minoni
12 Maggio 2025
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ. – ordinanza 19 marzo 2025 n. 7300  

            PRINCIPIO DI DIRITTO   

Il giudizio sulla natura abusiva, o non, dell’occupazione dei beni oggetto della concessione demaniale marittima pacificamente scaduta e non rinnovata, non dipende dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo o, comunque, dalla proposizione di una qualche azione volta a censurare le modalità di esercizio del pubblico potere, ma postula esclusivamente la corretta ricostruzione dei fatti per cui è causa, la cui valutazione spetta direttamente e soltanto all’autorità giudiziaria, non venendo in alcun modo in rilievo un potere dell’amministrazione di “qualificare” autonomamente il rapporto. 

            TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE

  1. In via preliminare, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione.

 

  1. La soluzione del conflitto predetto investe la domanda dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale volta ad ottenere un ristoro economico (“indennità”) per l’occupazione, dalla stessa ritenuta abusiva, di un proprio bene da parte del Fallimento Cantieri Navali del Golfo s.r.l..

 

  1. Per orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, «ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che, a tal fine, possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte».

 

  1. Nella specie, l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio dall’Autorità suddetta, individuata con riguardo ai fatti da essa allegati, consiste, essenzialmente, nell’asserito suo diritto soggettivo al ristoro dei danni subiti per la lesione del diritto di proprietà. Invero, qui viene in esame un mero rapporto fattuale e la pretesa da parte dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale di vedersi riconoscere il diritto all’indennità di occupazione relativa a beni abusivamente detenuti, a suo dire, dal Fallimento Cantieri Navali del Golfo s.r.l..

 

  1. Questa domanda ricade, allora, nella giurisdizione ordinaria.

 

  1. Invero, il giudizio sulla natura abusiva, o non, dell’occupazione dei beni oggetto della concessione demaniale marittima […] non dipende dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo o, comunque, dalla proposizione di una qualche azione volta a censurare le modalità di esercizio del pubblico potere, ma postula esclusivamente la corretta ricostruzione dei fatti per cui è causa, la cui valutazione spetta direttamente e soltanto all’autorità giudiziaria, non venendo in alcun modo in rilievo un potere dell’amministrazione di “qualificare” autonomamente il rapporto.

 

  1. Nell’odierna vicenda, come pure condivisibilmente rimarcato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, «la controversia ha ad oggetto l’accertamento di un credito nei confronti di una procedura concorsuale e, dunque, in ultima analisi, l’ammissione di un credito al passivo del fallimento Cantieri Navali del Golfo S.r.l. Il riconoscimento del credito è correlato, d’altro canto, a occupazione sine titulo ovvero situazione di fatto che prescinde del tutto dall’esercizio di poteri pubblici da parte dell’Autorità portuale.

 

  1. In conclusione, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della sentenza declinatoria n. 96/2024 del Tribunale ordinario di Civitavecchia, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione da effettuarsi nel termine di legge.
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