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*Processo – Giurisdizione del G. O. sulle opposizioni a decreti di liquidazione del gratuito patrocinio per giudizi svoltisi innanzi a giudici speciali

by Dott.ssa Loredana Campanile
2 Maggio 2025
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 25 marzo 2025, n.  7924

PRINCIPIO DI DIRITTO

Anche quando la causa, per  la quale il difensore nominato per  una  parte beneficiata del gratuito patrocinio, rientri nella giurisdizione di un giudice speciale, la controversia sulla  contestazione del  decreto di liquidazione delle spese legali  del  difensore, ex art. 15 del D.Lgs. n. 150 del  2011 spetta sempre e comunque al giudice ordinario.

TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE 

  1. Con Ordinanza sul regolamento di giurisdizione, iscritto  nel  R.G. al  n.  24401  del  2023,  sollevato dalla Corte di Giustizia  Tributaria  di  II  grado  della  Calabria  con   ordinanza  dell’11 ottobre 2023,  n.  905  nel procedimento vertente tra:

A.A., (Omissis),  ai fini del  presente  giudizio rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Martucci, presso il cui studio, in R (Omissis)  domicilia -Ricorrente

Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. – Resistente non  costituito in questa fase Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Crotone – Intimata.

Udita la relazione della causa svolta dal  Consigliere Francesco Federici nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025;

Lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Mauro Vitiello, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

  1. Svolgimento del processo

A  A.A.,  che  aveva difeso Cosentino  Cesare,  ammesso al  beneficio del  gratuito patrocinio nella causa proposta dinanzi alla  Commissione tributaria provinciale di  Crotone, e poi  dinanzi alla  Commissione tributaria  regionale  della  Calabria,  fu  complessivamente liquidata la  somma di  Euro  800,00  oltre accessori per  compensi professionali.

La  liquidazione, ritenuta  non   corrispondente a  quanto spettante,  secondo i  parametri ministeriali indicati nel DM n. 55 del  2014, ratione temporis vigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

L’ ufficio,  con  ordinanza del   17 gennaio 2023,  disattese il  ricorso, dichiarando  il proprio difetto  di giurisdizione  in  favore della  Corte  di  Giustizia  tributaria di II grado della Calabria,  quale autorità giudiziaria che aveva pronunciato il provvedimento di liquidazione opposto.

La A.A. riassunse la causa dinanzi al giudice tributario.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, con  ordinanza n. 905/01/2023 dell’11 ottobre 2023, declinò a sua  volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del  giudice ordinario. Ha dunque sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione dinanzi a questa Corte, ex art. 59, comma 3, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Si  è  costituita la  sola   A.A.,  dichiarando  di  ritenere la  controversia  nella  giurisdizione del   giudice ordinario, mentre nessuna  difesa è  stata articolata in  questa fase dal Ministero della Giustizia, pur costituito per  il merito.

Il  Procuratore  Generale   ha   depositato   memoria, nella  quale  ha   concluso  per   la   declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Il  regolamento,  già  discusso  nell’adunanza  camerale  del   23  aprile  2024  e  rinviato con   ordinanza interlocutoria per  opportuni approfondimenti della materia, è stato deciso nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2025.

  1. Motivi della decisione

Deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Questa  Corte,  a  sezioni unite, occupandosi del  conflitto negativo di  giurisdizione, insorto tra giudice ordinario e  amministrativo, ha  già  affermato che  nelle controversie che  attengono all’opposizione avverso i decreti di  liquidazione, ex art. 170  del D.P.R. 115 del  2002 , la  giurisdizione spetta  al giudice ordinario (Sez. U, 23 dicembre 2016, n. 26907; 20 luglio 2019, n. 20405).

Nei menzionati precedenti si è affermato che  quello al compenso professionale è un diritto soggettivo, non  degradabile ad interesse legittimo, perché l’art. 15 del D.Lgs. n. 150 del  2011, pur  se  prevede che  il ricorso  si  propone  al  “capo  dell’Ufficio  giudiziario  cui  appartiene il  magistrato che   ha  emesso  il provvedimento”, deve qualificarsi come  norma sulla  competenza e  non  anche sulla  giurisdizione. La norma, infatti non   ha  introdotto  alcuna ulteriore,  eccezionale ipotesi di  giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo che,  diversamente  opinando, determinerebbe  una   diminuzione di  tutela,  in quanto,  giusta l’art. 111, comma 2 Cost., avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per  cassazione è ammesso per  i soli  motivi inerenti alla  giurisdizione. Trattandosi di  controversia in materia di  diritti soggettivi, sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

I  principi  appena  enunciati,  sebbene   in   tema  di   conflitto  negativo  di   giurisdizione tra  giudice amministrativo  e   ordinario,  hanno  una    valenza  che   travalica  quella  specifica ipotesi,  essendo suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici  speciali.

Essi sono stati di recente ribaditi anche per le controversie attribuite al giudice tributario, essendosi affermato che spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione, proposta ex art. 15 del D. Lgs. N. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesso di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorchè la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario (Cass., 1 febbraio 2023, n. 3027/2023).

Nella  pronuncia si  sottolinea che  l’opposizione al  decreto di  liquidazione, ancorché emesso da  un giudice speciale quale quello tributario, “ha  natura di impugnazione ed  introduce una  controversia di natura civile  relativa alla  spettanza e  alla  liquidazione dell’onorario  (Cass.,  S.U. n.  19161/2009 ). Ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che  proponga opposizione avverso il decreto di  pagamento dei  compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza  di una  propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo – avente ad  oggetto la controversia relativa alla  spettanza e alla  liquidazione del compenso – e non  consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo. Non sussiste quindi alcuna “connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del  compenso professionale e la controversia di base” (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96)”.

In conclusione, anche quando la causa, per  la quale il difensore nominato per  una  parte beneficiata del gratuito patrocinio, rientri nella giurisdizione di un giudice speciale, la controversia sulla  contestazione del  decreto di liquidazione delle spese legali  del  difensore, ex art. 15 del D.Lgs. n. 150 del  2011 spetta sempre e comunque al giudice ordinario.

Quanto alla  regolazione delle spese, considerando che  l’originario ricorrente si è dichiarato favorevole alla  giurisdizione del  giudice ordinario, mentre l’altra parte, costituita del  giudizio di  merito, non  ha inteso intervenire in questa fase,  non  trova applicazione l’art. 91 cod. proc.  civ.

In riferimento al regolamento d’ufficio della giurisdizione, ai sensi dell’ art. 59 della L. n. 69 del  2009,  si è  infatti affermato che  il regime delle spese  processuali del  giudizio davanti alla  Suprema Corte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo pertanto rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che  può  dirsi  vittoriosa, e ha   diritto  alla   rifusione delle  spese,  la  parte che   abbia  preso  posizione sull’esercizio del   potere officioso da parte del  giudice e che,  nel farlo,  abbia sostenuto l’avviso poi espresso dalle Sezioni  Unite in  sede di  risoluzione del  conflitto. Al  contrario, non  deve procedersi alla  regolazione delle spese nell’ ipotesi in  cui  le  parti si  siano rimesse alla  decisione della Corte  (Sez.  U, 26  settembre 2018,  n. 23143).

Nel  caso di  specie, anche la  parte che  ha  depositato  memoria di  costituzione nella presente  fase, mostrandosi favorevole alla  statuizione poi  assunta dalla Corte, aveva comunque riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario, in concreto omettendo di impugnare la pronuncia del  Tribunale ordinario di  Catanzaro,  declinatoria  della giurisdizione. Così  che,  a  fronte di  un  regolamento di  giuridizione sollevato d’ufficio, non può comunque ritenersi parte vittoriosa rispetto a chi non ha assunto alcuna posizione difensiva – neppure costituendosi in questa fase contraria- alla situazione dichiarata da questa Corte ai sensi dell’art. 59, L. n. 69 del 2009.

La Corte a Sezioni  Unite dichiara la giurisdizione del  giudice ordinario. Cassa  la sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, rimettendo le parti dinanzi a quell’ufficio.

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