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*Processo – Mancata impugnazione, riduzione di un sesto della pena e sospensione condizionale in sede esecutiva

by Federico Minoni
8 Novembre 2024
in Diritto Penale
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Cassazione penale, Sez. I, sentenza 15 ottobre 2024, n. 37899

 

            PRINCIPIO DI DIRITTO

            Il riesame in sede esecutiva del punto inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi previsti dalla legge non è suscettibile di ammissione generalizzata.

            Non è possibile per il giudice dell’esecuzione concedere la sospensione condizionale nell’ipotesi in cui il condannato, per effetto dell’omessa proposizione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., della sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, abbia fruito della corrispondente riduzione di pena e, per tale riduzione, la pena stessa si sia ridimensionata in entità per la quale sarebbe divenuta ammissibile, in punto di principio, la concessione della sospensione condizionale della sua esecuzione.      

            TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito precisate. 2. È opportuno premettere che l’oggetto del ricorso, al di là del più vasto spettro della materia dedotta innanzi al giudice dell’esecuzione, inerisce esclusivamente alla giuridica possibilità di concedere o meno da parte del giudice dell’esecuzione la sospensione condizionale nell’ipotesi – verificatasi in questo frangente – in cui il condannato, per effetto dell’omessa proposizione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., della sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, abbia fruito della corrispondente riduzione di pena e, per tale riduzione, la pena stessa si sia ridimensionata in entità per la quale sarebbe divenuta ammissibile, in punto di principio, la concessione della sospensione condizionale della sua esecuzione.

[…] la prospettazione formulata dal ricorrente, volta a far applicare la sospensione condizionale della pena nella fase esecutiva all’esito della suddetta riduzione di pena, ma al di fuori dell’ambito espressamente segnato dalla legge, non può trovare accoglimento. 3.1. In via ordinaria, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena forma oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione, che la concede o la nega formulando le relativa prognosi, pur quando non sussistano precedenti ostativi, secondo la disciplina fissata dagli artt. 163 e ss. cod. pen. In prima approssimazione, quindi, la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 3, n. 29162 del 27/06/2012, Palermo, Rv. 253164-01). Si è affermato, in tal senso, che in ambito esecutivo, applicazione analogica la previsione di cui all’art. 671, comma 3, cod. proc. pen.: ciò, anche nel caso in cui le pene ostative alla concessione della sospensione condizionale siano state dichiarate estinte per indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l’espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti ape legis dalla condanna (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972-01; v. anche Sez. 7, ord., n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875-01).

[…] si rileva un concreto spazio applicativo dell’istituto della sospensione condizionale in executivis con riferimento alla fattispecie regolata dall’art. 673 cod. proc. pen. In particolare, il giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione di tale norma, pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, primo comma, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610-01).

[…] D’altro canto, sia il caso dell’abolitio criminis, sia quello inerente alla declaratoria dell’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice determinano sopravvenienze che incidono sul quadro sanzionatorio, per così dire, genetico, nel senso che, la valutazione prognostica da effettuarsi ai sensi dell’art. 164 cod. pen. – in thesi non compiuta in allora -diviene possibile alla stregua del novum sopravvenuto, idoneo a incidere sull’ammissibilità della valutazione che avrebbe dovuto farsi se esso fosse maturato in sede cognitiva. Non può assimilarsi alle ipotesi suddette, suggestivamente evocate dal ricorrente, il caso previsto ora dall’art. 676 cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie della modificazione della pena regolata dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen

[…] resta il dato di fatto che il giudice della cognizione, avendo irrogato una pena detentiva superiore ai limiti fissati dall’art. 163 cod. pen., non aveva, in radice, la possibilità giuridica di formulare la valutazione prognostica di cui all’art. 164 cod. pen. Poi, il giudice dell’esecuzione, operando la riduzione automatica derivante dalla mancata impugnazione per cui aveva optato il condannato, ha determinato una pena inferiore ai suddetti limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. Però, tale riduzione è intervenuta comunque – e necessariamente – in sede esecutiva, senza che tale postuma modificazione della pena appaia poter influire sugli effetti penali derivanti dalla sua determinazione in sede cognitiva, in mancanza di un’espressa indicazione del legislatore in tal senso.

[…] In merito a questa prospettazione, occorre dunque arrestarsi al rilievo che il riesame in sede esecutiva del punto inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi previsti dalla legge non è suscettibile di ammissione generalizzata.

[…] Pertanto, deve ritenersi non superabile rispetto alla proposta ermeneutica coltivata dalla difesa la constatata carenza, nel descritto sistema, della norma attributiva al giudice dell’esecuzione del potere di prendere in esame la questione della sospensione condizionale all’esito della riduzione di pena disposta ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

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