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Home Diritto Penale

Processo – Revisione – Contumacia – No alla domanda di revisione del processo a una persona condannata in contumacia

by Rosanna Andreozzi - Avvocato
10 Giugno 2025
in Diritto Penale
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Corte di Giustizia UE, Sez. III, sentenza 20 maggio 2025 (causa C-135/25), M.S.T. vs. Ufficio della Procura della Repubblica della Bulgaria

PRINCIPIO DI DIRITTO

Vanno interpretati gli Articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali nel senso che non osta a che, in applicazione della normativa nazionale relativa agli imputati fuggitivi, il diritto a un nuovo processo sia negato a una persona condannata in contumacia che ne abbia fatto richiesta, qualora:

– in primo luogo, le autorità competenti hanno cercato di informare tale persona della data e del luogo del processo, ma quest’ultima si è data alla fuga, violando un ordine di custodia cautelare che le era stato imposto, dopo aver ricevuto un’incriminazione preliminare,

– in secondo luogo, l’atto di accusa e un documento indicante la data e il luogo di tale processo sono stati inviati a tale persona e effettivamente consegnati all’indirizzo che quest’ultima aveva comunicato a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa, e

–in terzo luogo, la persona è stata rappresentata da un avvocato nominato dal tribunale durante tutto il procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza,

a condizione che, in primo luogo, tali autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi cui potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare la persona condannata in contumacia prima del suo processo e, in secondo luogo, tale persona sia stata informata, a tempo debito, delle conseguenze della sua mancata comparizione o abbia affidato, inequivocabilmente, al suo avvocato d’ufficio il mandato di rappresentarla, in sua assenza, dinanzi al tribunale di primo grado.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di determinati aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2 La richiesta è stata presentata in relazione alla richiesta di riapertura del procedimento penale presentata da M. S. T. a seguito della sua condanna in contumacia a un anno di reclusione per furto aggravato.

 Contesto giuridico

 diritto dell’Unione europea

 Direttiva 2016/343

3 I considerando 33, 36 e 38 della direttiva 2016/343 recitano come segue:

«(33) Il diritto a un giusto processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e degli imputati di presenziare al processo si fonda su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

…

(36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile emettere una decisione sulla colpevolezza o l’innocenza di un indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo.

Ciò potrebbe verificarsi quando l’indagato o imputato è stato informato, a tempo debito, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e, nonostante ciò, non si presenta. Informare un indagato o imputato del processo dovrebbe essere inteso come citare personalmente l’indagato o imputato o, con altri mezzi, fornirgli informazioni ufficiali sulla data e il luogo del processo in modo tale da consentirgli di prenderne conoscenza.

Informare l’indagato o imputato delle conseguenze della mancata comparizione dovrebbe, in particolare, essere inteso come informarlo del fatto che una decisione potrebbe essere emessa se non si presenta al processo.

…

(38) Nel valutare se il modo in cui vengono fornite le informazioni sia sufficiente a garantire che la persona sia a conoscenza del processo, particolare attenzione dovrebbe essere prestata, ove opportuno, anche alla diligenza esercitata dalle autorità pubbliche per informare la persona interessata e alla diligenza esercitata dalla persona interessata per ricevere le informazioni a lei indirizzate.

4  L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni riguardanti:

  1. a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;
  2. b) il diritto di presenziare al processo penale.’

5 L’articolo 8 della direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi 2 e 4 prevede quanto segue:

  1. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione sulla colpevolezza o l’innocenza di un indagato o imputato possa svolgersi in sua assenza, a condizione che:
  2. a) l’indagato o l’imputato è stato informato, a tempo debito, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; o
  3. b) l’indagato o l’imputato, informato del processo, è rappresentato da un avvocato incaricato, nominato dall’indagato o dall’imputato oppure dallo Stato.

…

  1. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgere processi in assenza di indagati o imputati, ma non sia possibile rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché un indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, gli Stati membri possono prevedere che una decisione possa comunque essere presa ed eseguita.

In tal caso, gli Stati membri assicurano che, quando gli indagati o imputati sono informati della decisione, in particolare quando vengono arrestati, siano anche informati della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di impugnazione, conformemente all’articolo 9.

6 L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è formulato come segue:

Gli Stati membri garantiscono che, qualora indagati o imputati non siano stati presenti al loro processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, abbiano diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di impugnazione che consenta una nuova determinazione del merito della causa, compreso l’esame di nuove prove, e che possa portare alla riforma della decisione iniziale.

A tale riguardo, gli Stati membri garantiscono che tali indagati e imputati abbiano il diritto di essere presenti, di partecipare efficacemente, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, e di esercitare i diritti della difesa.

 Regolamento (UE) 2018/1862

7 L’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU 2018 L 312, pag. 56), prevede quanto segue:

«Ai fini della comunicazione del luogo di residenza o di domicilio delle persone, gli Stati membri, su richiesta di un’autorità competente, inseriscono nel SIS le segnalazioni relative a:

…

  1. b) le persone citate o le persone che si cerca di citare a comparire davanti all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti per i quali sono perseguiti;
  2. c) le persone cui deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi a un procedimento penale per rispondere di fatti per i quali sono perseguiti».

 legge bulgara

8 L’articolo 219(3)(3) del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86 del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue:

«L’atto di accusa … deve specificare … i fatti di cui [l’interessato] è accusato e la loro qualificazione giuridica».

9  L’articolo 247c(1) del NPK prevede:

“Con ordine del giudice relatore, copia dell’atto di accusa è notificata all’imputato. Con la notifica dell’atto di accusa, l’imputato è informato della data fissata per l’udienza preliminare… e del fatto che la causa può essere trattata e decisa in sua assenza ai sensi dell’articolo 269.”

10  Ai sensi dell’articolo 269 del NPK:

  1. Nei casi in cui l’imputato sia stato rinviato a giudizio per un reato grave, la sua presenza all’udienza è obbligatoria.

…

  1. A condizione che ciò non impedisca l’accertamento obiettivo della verità, il caso può essere esaminato in assenza dell’imputato, se:

(1) la persona non è reperibile all’indirizzo da lei indicato, oppure ha cambiato indirizzo senza avvisare l’autorità competente;

(2) il suo luogo di residenza in Bulgaria non è noto e non è stato identificato a seguito di un’ampia ricerca;

…

(4) l’imputato si trova fuori dal territorio della Repubblica di Bulgaria e … il suo luogo di residenza è sconosciuto …’

11 L’articolo 423(1) del NPK prevede:

‘Entro sei mesi dalla conoscenza della sentenza definitiva nel procedimento penale…, il condannato in contumacia può chiedere la riapertura del procedimento penale, adducendo la circostanza di non essere stato presente durante [il procedimento].

La richiesta è accolta, salvo il caso in cui il condannato si sia reso irreperibile dopo la notifica delle accuse nel procedimento preliminare, con la conseguenza che il procedimento di cui all’articolo 247c, comma 1, non possa essere svolto, ovvero, dopo lo svolgimento di tale procedimento, il condannato non si sia presentato all’udienza senza valido motivo.’

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

12 Il 5 febbraio 2024, a M. S. T. e al suo avvocato d’ufficio è stato notificato un atto di accusa preliminare, redatto ai sensi dell’articolo 219 del NPK (in prosieguo: l'”atto di accusa preliminare”), relativo a un furto aggravato presumibilmente commesso nell’ottobre 2023.

L’atto di accusa preliminare imponeva a M. S. T. di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo luogo di residenza. Inoltre, tale atto di accusa informava M. S. T. che non avrebbe dovuto lasciare tale luogo e che avrebbe dovuto presentarsi alle autorità in caso di convocazione.

13 Nel corso delle indagini preliminari, M. S. T. è stato interrogato e ha fornito un indirizzo al quale le autorità potevano contattarlo. Ha inoltre dichiarato di essere stato informato dell’obbligo di pagare le spese processuali dell’avvocato d’ufficio in caso di condanna.

14 Il 28 febbraio 2024, il pubblico ministero ha depositato un atto di accusa nei confronti di M. S. T. ai sensi dell’articolo 246 del NPK e ha deferito il caso al Rayonen sad Montana (Tribunale distrettuale del Montana, Bulgaria).

L’accusa formulata in tale atto di accusa coincideva, in fatto e in diritto, con quella contenuta nell’atto di accusa preliminare notificatogli durante le indagini preliminari.

15 Il Rayonen sad Montana (Tribunale distrettuale del Montana) ha inviato una notifica relativa alla data e al luogo del processo all’indirizzo fornito da M. S. T. durante l’istruttoria.

Tuttavia, tale notifica è stata restituita al tribunale insieme a una dichiarazione del funzionario competente secondo cui, dalle informazioni fornite dai suoi familiari, risultava che M. S. T. lavorava in Germania.

16 Successivamente, il giudice del rinvio ha tentato di convocare personalmente M. S. T., in particolare ordinando che fosse convocato telefonicamente al numero da lui indicato, verificando i suoi spostamenti transfrontalieri e ordinando alla polizia di ricercarlo.

Tuttavia, tali ricerche si sono rivelate infruttuose, in quanto le informazioni raccolte indicavano che M. S. T. aveva lasciato la Bulgaria il 16 febbraio 2024.

17 Il Rayonen sad Montana (Tribunale distrettuale del Montana) ha esaminato l’accusa contro M. S. T. in contumacia. L’avvocato d’ufficio che aveva assistito M. S. T. durante la fase delle indagini preliminari è comparso nel procedimento dinanzi a tale tribunale.

18 L’8 maggio 2024, il tribunale ha condannato M. S. T. in contumacia a un anno di reclusione. Tale sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2024 e M. S. T. ha iniziato a scontare la pena il 16 giugno 2024.

19 M. S. T. ha presentato dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), giudice del rinvio, una richiesta di riapertura del procedimento penale che ha portato alla sua condanna in contumacia .

20  Tale tribunale spiega di interpretare costantemente l’articolo 423(1) del NPK nel senso che una persona condannata in contumacia non ha diritto a un nuovo processo quando il tribunale che ha pronunciato la condanna ha adottato le misure procedurali necessarie per informare tale persona, a tempo debito, della data e del luogo del processo, ma tale persona si è data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di accusa preliminare formulato nei suoi confronti durante le indagini preliminari, l’accusa nei suoi confronti non è stata sostanzialmente modificata, in fatto o in diritto, da allora, e la persona è stata rappresentata da un avvocato d’ufficio.

21 Ritenendo che una persona condannata non debba poter invocare la mancata comparizione derivante dalla sua condotta illecita, il giudice del rinvio ritiene che a una persona che si è sottratta alla giustizia, ha violato un ordine di custodia cautelare o ha abbandonato illegittimamente l’indirizzo fornito alle autorità non debba essere riconosciuto il diritto a un nuovo processo.

Tale giudice deduce da tale ragionamento che la normativa bulgara, come da essa interpretata, è compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli articoli 8, paragrafo 4, e 9 della direttiva 2016/343.

22 Il giudice del rinvio, tuttavia, mette in dubbio la compatibilità di tale interpretazione della normativa nazionale con l’interpretazione data dalla Corte degli articoli 8 e 9 della suddetta direttiva nelle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), e del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16).

Esso chiede, più specificamente, se la notifica di un atto di accusa preliminare possa essere equiparata alla consapevolezza, da parte del destinatario di tale atto, del fatto che sarà processato e delle conseguenze giuridiche della latitanza prima di essere tradotto dinanzi a un giudice di primo grado.

23 In tali circostanze, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1) Se i requisiti normativi del diritto [dell’Unione], stabiliti dall’articolo 9 e dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva [2016/343], consentano una normativa nazionale come l’articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, del [NPK], che esclude la riapertura del [procedimento penale] e nega il diritto a un nuovo processo a una persona condannata in contumacia , qualora questa si sia resa irreperibile dopo che le è stato notificato personalmente l’atto di accusa preliminare durante le indagini preliminari, rendendo così impossibile per il giudice informarla della data e del luogo del processo, ovvero delle conseguenze della mancata comparizione dinanzi al giudice, vale a dire che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza.

(2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i principi di equivalenza e di effettività consentano al giudice nazionale di ritenere che una persona condannata in contumacia non abbia diritto a un nuovo processo quando:

– il tribunale ha compiuto ogni ragionevole sforzo per informarlo del processo, ma, pur essendo stato ufficialmente informato che è accusato di aver commesso un reato e, pertanto, consapevole che sarà processato, ha deliberatamente adottato misure per evitare di ricevere ufficialmente l’informazione relativa alla data e al luogo del processo, fuggendo dall’indirizzo presso il quale avrebbe dovuto eseguire l’ordine di custodia cautelare impostogli durante le indagini preliminari, vale a dire gli arresti domiciliari;

– l’atto di accusa redatto ai sensi dell’articolo 246 del [NPK] e il documento indicante la data e il luogo del processo fissato sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che il condannato aveva comunicato alle autorità inquirenti dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare di cui all’articolo 219 del NPK, ed essendo a conoscenza del fatto che l’atto di accusa e l'[atto di accusa preliminare emesso] nell’ambito dell’indagine penale riguardavano lo stesso reato e la stessa qualificazione giuridica[; e]

– il condannato è stato difeso dall’avvocato nominato dall’Ordine degli Avvocati per tutta la durata del procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza?’

 La domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

24 Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

25 A sostegno di tale domanda, il tribunale afferma che M. S. T. sta scontando la pena detentiva inflittagli in contumacia e che potrebbe ordinarne la scarcerazione qualora il procedimento penale che ha portato all’irrogazione di tale pena fosse riaperto.

Afferma inoltre che un nuovo procedimento penale potrebbe concludersi con un patteggiamento, in base al quale a M. S. T. potrebbe essere inflitta una pena inferiore al minimo legale inflitto per furto aggravato.

26 A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, che rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Di conseguenza, la domanda può essere trattata con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

27  In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che tale criterio è soddisfatto quando l’interessato nel procedimento principale è, alla data della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, privato della sua libertà e la questione se egli possa continuare a essere tenuto in custodia dipende dall’esito della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 24 luglio 2023, Lin , C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

28 Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che M. S. T. è privato della sua libertà, che la riapertura del procedimento penale che ha portato alla sua condanna in contumacia potrebbe comportare la sua liberazione in attesa di un nuovo processo e che le questioni sollevate mirano a stabilire se una siffatta riapertura debba essere ordinata nell’ambito del procedimento principale.

29 In tali circostanze, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2025, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Esame delle questioni pregiudiziali

30 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, in applicazione della normativa nazionale relativa agli imputati fuggitivi, il diritto a un nuovo processo sia negato a una persona condannata in contumacia che abbia presentato una richiesta in tal senso, qualora

– in primo luogo, le autorità competenti hanno cercato di informare tale persona della data e del luogo del processo, ma quest’ultima si è data alla fuga, violando un ordine di custodia cautelare che le era stato imposto, dopo aver ricevuto un’incriminazione preliminare;

– in secondo luogo, l’atto di accusa e un documento indicante la data e il luogo di tale processo sono stati inviati a tale persona e effettivamente consegnati all’indirizzo che quest’ultima aveva comunicato a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa; e

– in terzo luogo, la persona è stata rappresentata da un avvocato nominato dal tribunale per tutta la durata del procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza.

31 Occorre ricordare che, a norma del suo articolo 1, la direttiva 2016/343 ha per oggetto la definizione di norme minime comuni relative a taluni aspetti del procedimento penale, tra cui il «diritto di presenziare al processo».

Come espressamente confermato dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 25, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 34].

32 Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2016/343, a determinate condizioni, prevedere che un processo si svolga in contumacia , fermo restando che, qualora tale processo si svolga senza che siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, l’interessato ha – ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di tale direttiva, che hanno effetto diretto – il diritto «a un nuovo processo, o a un altro ricorso giurisdizionale, che consenta una nuova decisione sul merito della causa (…) e che possa comportare l’annullamento della decisione iniziale («diritto a un equo processo») [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punti da 26 a 28, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 35).

33 Ne consegue che una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 31, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 36].

34 A tale riguardo, occorre rilevare che le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva sono applicabili in alternativa e che ciascuna di esse prevede due condizioni cumulative, la prima delle quali esige che l’interessato sia informato del processo.

35 Come emerge dal considerando 38 della direttiva 2016/343, nel determinare se tale condizione sia soddisfatta, occorre prestare particolare attenzione alla diligenza esercitata dalle autorità pubbliche per informare la persona condannata in contumacia del processo nonché alla diligenza esercitata da tale persona per ricevere le informazioni relative a quest’ultima.

Di conseguenza, qualsiasi indizio preciso e obiettivo del fatto che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato, e sapendo quindi che sarebbe stata processata, adotti deliberatamente misure per evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, è rilevante ai fini della valutazione di tale stessa condizione.

Tali indizi precisi e oggettivi possono, ad esempio, sussistere quando la persona in questione ha deliberatamente comunicato alle autorità competenti un indirizzo errato o non si trova più all’indirizzo che aveva comunicato loro (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punti da 48 a 50, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 38).

36 Una persona condannata in contumacia può, in particolare, essere considerata sufficientemente informata per sapere che sarebbe stata processata qualora abbia ricevuto un atto di accusa preliminare il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell’atto di accusa definitivo formulato in ultima analisi nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 39).

37 Ne consegue che, qualora l’interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un siffatto atto di accusa preliminare, gli Stati membri hanno il diritto di ritenere che l’invio in tempo utile, da parte delle autorità competenti, di un documento ufficiale indicante la data e il luogo del processo all’indirizzo che l’interessato ha comunicato a tali autorità nel corso delle indagini preliminari del caso, nonché la prova dell’effettiva consegna di tale documento a tale indirizzo equivalgano a informare l’interessato di tale data e luogo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Tuttavia, ciò vale solo qualora tali autorità abbiano compiuto ragionevoli sforzi per rintracciare tale interessato e convocarlo personalmente o, con altri mezzi, fornirgli informazioni ufficiali sulla data e sul luogo del processo, come previsto dal considerando 36 di tale direttiva.

In tale ipotesi, si ritiene che l’interessato sia stato informato del processo (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 48, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 42).

38 La seconda condizione affinché a una persona condannata in contumacia sia negato il diritto a un nuovo processo può essere soddisfatta, conformemente all’articolo 8, paragrafi 2, lettere a) e 4, della direttiva 2016/343, se tale persona è stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della sua mancata comparizione al processo, oppure, conformemente all’articolo 8, paragrafi 2, lettere b) e 4, di tale direttiva, se tale persona è stata rappresentata al processo da un avvocato incaricato, nominato da tale persona o dallo Stato.

39 A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene le informazioni relative alle conseguenze della mancata comparizione possano essere comunicate all’interessato al momento della sua citazione in giudizio, non si può escludere che esse gli siano già state trasmesse prima dell’inizio del procedimento penale.

Ciò può verificarsi, in particolare, quando, nel corso delle indagini preliminari, la persona cui è indirizzata un’accusa preliminare è chiaramente informata del fatto che rischierebbe di essere processata in sua assenza qualora si sottraesse alle autorità competenti, ad esempio violando le misure di detenzione imposte o non essendo più reperibile all’indirizzo fornito a tali autorità (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 51).

40 Al contrario, se le informazioni sulle conseguenze della mancata comparizione al processo non vengono effettivamente comunicate, in tempo utile, all’interessato, secondo le modalità che garantiscono la certezza che tali informazioni siano state fornite ed effettivamente ricevute da quest’ultimo, la seconda condizione prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343 non può essere considerata soddisfatta.

Pertanto, non si può in nessun caso ritenere che l’interessato abbia semplicemente ricevuto le informazioni, anche se si è reso irreperibile prima della fase del procedimento in cui tali informazioni avrebbero dovuto normalmente essergli comunicate in conformità alle norme nazionali applicabili.

Sebbene la conoscenza dell’esistenza di accuse nei suoi confronti possa ragionevolmente consentire a un indagato o imputato di avere la certezza che sarà probabilmente processato, tale conoscenza, di per sé, non gli consente di comprendere le conseguenze della mancata comparizione a tale processo.

41 Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza da parte di un avvocato incaricato, occorre rilevare che, affinché sussista un «mandato» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, l’interessato deve aver egli stesso incaricato un avvocato, eventualmente nominato dal giudice, di rappresentarlo al processo in contumacia [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 56].

42  Da quanto precede risulta che, se l’interessato non è stato informato in tempo utile del processo, o se, pur essendone stato informato o essendo ritenuto aver ricevuto tale informazione, non è stato informato delle conseguenze della sua mancata comparizione e non è stato inoltre debitamente rappresentato a tale processo da un avvocato incaricato, egli gode, in linea di principio, dal momento in cui ha avuto conoscenza della decisione pronunciata in contumacia , del diritto a un nuovo processo [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo di un imputato latitante) , C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 31, e del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 37].

43  Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ritiene che la circostanza che la persona condannata in contumacia si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di accusa preliminare giustifichi, di per sé, il diniego a tale persona del diritto a un nuovo processo previsto da tale direttiva, poiché la sua assenza al processo è, in definitiva, la conseguenza di un comportamento illecito da parte sua.

44 Tuttavia, occorre innanzitutto rilevare che, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, la circostanza che una persona condannata si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un’incriminazione preliminare può costituire un motivo per ritenere che detta persona sia stata informata del processo solo se, inoltre, le autorità competenti hanno compiuto sforzi ragionevoli per rintracciarla e convocarla personalmente o, con altri mezzi, fornirle informazioni ufficiali sulla data e sul luogo di tale processo.

45 In secondo luogo, come emerge dai punti 33, 34 e 38 della presente sentenza, anche qualora si ritenga che una persona sia stata informata del processo, affinché a tale persona venga legittimamente negato il diritto a un nuovo processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, è necessario che sia soddisfatta la seconda condizione prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), o dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 43).

46 Inoltre, alla luce dei requisiti derivanti da tale seconda condizione, richiamati ai paragrafi da 38 a 41 supra, tale condizione non può essere considerata soddisfatta per il solo fatto che la persona in questione si sia resa irreperibile prima dello svolgimento del processo.

Analogamente, il fatto che la fuga abbia impedito, in pratica, alla persona in questione di essere informata di tale processo e delle conseguenze della sua mancata comparizione non è idoneo a soddisfare tali requisiti.

47 Da quanto precede risulta che un’interpretazione della normativa bulgara di cui trattasi nel procedimento principale quale esposta al punto 43 della presente sentenza sarebbe incompatibile con la direttiva 2016/343.

48 Ciò premesso, non si può escludere che tale normativa possa essere interpretata in modo diverso da quello sinora prospettato dal giudice del rinvio.

Spetta quindi a quest’ultimo verificare se la normativa possa essere interpretata in modo tale da limitare la decadenza dal diritto a un nuovo processo ai soli casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Qualora non sia possibile interpretare tale normativa conformemente alle prescrizioni del diritto dell’Unione e poiché, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 di tale direttiva hanno effetto diretto, detto giudice è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, senza dover chiedere o attendere il previo annullamento della disposizione di diritto nazionale incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov , C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

49 In tale ipotesi, il giudice del rinvio dovrebbe poi esaminare autonomamente se le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano soddisfatte o meno nella situazione di cui al procedimento principale.

50  A tale riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, se M. S. T. possa essere ritenuto informato del processo, spetterà al giudice del rinvio basarsi sulle indicazioni che emergono dai paragrafi da 34 a 37 che precedono.

51 In tale prospettiva, il fatto che tale persona abbia ricevuto un atto di accusa preliminare e abbia violato un ordine di custodia cautelare imposto da tale atto, lasciando l’indirizzo fornito alle autorità inquirenti senza informarle, appare, a prima vista, un indizio preciso e specifico del fatto che detta persona, sapendo che sarebbe stata processata, ha deliberatamente adottato misure per evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo.

52  In tali circostanze, la notifica dell’atto di accusa e di un documento indicante la data e il luogo del processo fissato all’indirizzo che M. S. T. aveva fornito alle autorità inquirenti dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa, è tale da consentire di ritenere che detta persona sia stata informata di tale processo, purché, tuttavia, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi ragionevoli per rintracciare detta persona e convocarla personalmente o, con altri mezzi, fornirle informazioni ufficiali circa la data e il luogo di tale processo.

53 Per quanto riguarda più specificamente quest’ultimo obbligo, è vero che misure come quelle menzionate al punto 16 che precede sembrano idonee a contribuire alla localizzazione della persona interessata.

54 Tuttavia, al fine di verificare se tale obbligo sia stato rispettato nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare se le autorità competenti disponessero di altri mezzi efficaci che avrebbero consentito di localizzare la M. S. T. e di cui non si sono avvalse, pur potendo ragionevolmente farlo.

55 A tale riguardo, occorre rilevare, in particolare, che l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2018/1862 consente agli Stati membri, ai fini della comunicazione del luogo di residenza o del domicilio delle persone, di inserire nel SIS segnalazioni, rispettivamente, sulle persone citate o ricercate per essere citate dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti per i quali sono perseguite e sulle persone cui devono essere notificati o comunicati atti nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di tali fatti.

56 Alla luce dell’interesse ad inserire una siffatta segnalazione per ottenere informazioni su una persona che si trova in un altro Stato membro, occorre considerare che, quando, come sembra verificarsi nella situazione di cui al procedimento principale, le autorità competenti dispongono di informazioni indicanti che una persona nei confronti della quale intendono notificare un atto di accusa e di un documento indicante la data e il luogo del processo si è recata in un altro Stato membro, tali autorità sono tenute, per essere considerate aver compiuto «sforzi ragionevoli», ai sensi di quanto esposto al punto 52 della presente sentenza, a inserire una segnalazione nel SIS ai sensi dell’articolo 34 del regolamento 2018/1862.

57  Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché a una persona condannata in contumacia venga negato il diritto a un nuovo processo, in primo luogo, dagli elementi indicati nella seconda questione e, più in generale, dalla presentazione della controversia nel procedimento principale contenuta nell’ordinanza di rinvio non risulta che le questioni sollevate riguardino una situazione in cui la persona condannata è stata, in un modo o nell’altro, informata tempestivamente delle conseguenze della mancata comparizione, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343.

58 In particolare, il giudice del rinvio non afferma che l’atto di accusa preliminare notificato a M. S. T. contenesse informazioni sulle conseguenze della mancata comparizione, poiché, al contrario, la formulazione della prima questione dimostra che tale giudice intende interrogare la Corte in merito a un’ipotesi in cui la fuga del condannato in contumacia abbia impedito che tali informazioni gli fossero comunicate.

59 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentanza del condannato in contumacia da parte di un avvocato a tal fine incaricato, dalla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 41 della presente sentenza risulta che la mera circostanza che il condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato d’ufficio per tutta la durata del procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza non è sufficiente a soddisfare la seconda condizione prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343.

60  In tale contesto, occorre certamente rilevare che la situazione di cui al procedimento principale è diversa da quella che ha dato luogo alle sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), e del 16 gennaio 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16).

Nella causa che ha dato luogo a tali sentenze, è stato accertato che l’imputato non aveva avuto alcun contatto con il suo avvocato d’ufficio, mentre dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che l’avvocato che rappresentava M. S. T. dinanzi al giudice di primo grado era già stato nominato, prima della fuga di quest’ultimo, per assisterlo durante la fase istruttoria.

Non si può quindi escludere che tale avvocato fosse in contatto con M. S. T. in tale momento.

61 Tuttavia, la rappresentanza da parte di un avvocato dimostra che una persona processata in sua assenza ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al diritto di comparire al processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale avvocato il compito di organizzare la propria difesa dinanzi al tribunale di primo grado, il che presuppone che abbia nominato specificamente l’avvocato per rappresentarla, in sua assenza, durante il processo.

62 Ne consegue che un contatto tra la persona condannata in contumacia e un avvocato d’ufficio, avvenuto unicamente nel corso della fase istruttoria, non può essere considerato sufficiente a dimostrare che detta persona era rappresentata, nel corso del suo processo in contumacia , «da un avvocato incaricato» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343.

63 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, sulla base delle informazioni in suo possesso, il M. S. T. abbia inequivocabilmente affidato all’avvocato d’ufficio il compito di rappresentarlo, in sua assenza, dinanzi al giudice di primo grado.

64 Inoltre, a prescindere da quanto precede, occorre ricordare che la direttiva 2016/343 non osta a che uno Stato membro istituisca un sistema procedurale che obblighi le persone condannate in contumacia interessate alla riapertura del procedimento penale a presentare una domanda in tal senso a un altro giudice, distinto da quello che ha pronunciato la decisione in contumacia , affinché quest’ultimo possa verificare che sia soddisfatta la condizione che disciplina il diritto a un nuovo processo, vale a dire che non siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

Un sistema del genere è compatibile con tale direttiva a condizione che, da un lato, il procedimento relativo alla domanda di tale riapertura consenta effettivamente la celebrazione di un nuovo processo in tutti i casi in cui venga accertato, previa verifica, che le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non erano soddisfatte e, dall’altro, la persona condannata in contumacia , quando è stata informata della condanna, sia stata parimenti informata dell’esistenza di tale procedimento [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni relative al diritto a un nuovo processo) , C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 46].

65 Pertanto, l’istituzione di un procedimento di riapertura di un procedimento penale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che non implica di per sé un nuovo processo, ma che può dar luogo a un siffatto processo, non appare incompatibile con la direttiva 2016/343, purché siano verificate le condizioni enunciate al punto precedente e tale procedimento soddisfi tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività e rispetti, peraltro, il principio di equivalenza [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni relative al diritto a un nuovo processo) , C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 57].

66  A tale riguardo, occorre ricordare che il principio di effettività esige, in particolare, che la persona condannata in contumacia riceva, al momento in cui è informata di tale condanna o poco dopo, una copia integrale della decisione pronunciata in contumacia nonché informazioni sui suoi diritti procedurali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale, nonché il giudice dinanzi al quale tale domanda deve essere presentata e il termine entro il quale tale domanda deve essere presentata [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni relative al diritto a un nuovo processo) , C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 61].

67  Il principio di effettività esige inoltre che qualsiasi procedimento relativo a una richiesta di nuovo processo sia organizzato in modo tale che tale richiesta sia trattata con la massima celerità, affinché si accerti quanto prima se il processo in contumacia abbia avuto luogo senza che fossero soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Qualora uno Stato membro istituisca un sistema procedurale in base al quale non è ancora stato accertato, al momento in cui l’interessato è informato della sua condanna in contumacia , se tale condanna sia stata pronunciata senza che fossero soddisfatte tali condizioni, spetta a tale Stato membro, per non compromettere il principio di effettività, garantire che tale esame abbia luogo poco dopo la presentazione della richiesta di nuovo processo [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni relative al diritto a un nuovo processo) , C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 63].

68 Più specificamente, in casi come quello di cui al procedimento principale, in cui la domanda di riapertura del procedimento penale viene esaminata mentre l’interessato sta scontando la pena detentiva inflittagli, l’adozione il più rapidamente possibile della decisione relativa a tale domanda è essenziale affinché sia rispettato il principio di effettività [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni relative al diritto a un nuovo processo) , C‑400/23, EU:C:2025:14, punti 64 e 65].

69 Tale obbligo di adottare una decisione con la massima celerità ha lo scopo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona condannata in contumacia , escludendo la sua detenzione di lunga durata sulla base di una pena pronunciata in sua assenza, mentre non è ancora stato accertato se la colpevolezza di tale persona e la pena inflittale siano state decise in modo compatibile con il diritto a un giusto processo, come concretamente espresso dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2016/343.

70 Inoltre, poiché le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato dispongono solitamente, alla data della sentenza in absentia , degli elementi necessari per poter valutare se siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il giudice adito con una domanda di riapertura del procedimento penale deve essere considerato in grado di statuire su tale domanda entro un termine breve.

71 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in applicazione della normativa nazionale relativa agli imputati fuggitivi, il diritto a un nuovo processo sia negato a una persona condannata in contumacia che ne abbia fatto richiesta, qualora

– in primo luogo, le autorità competenti hanno cercato di informare tale persona della data e del luogo del processo, ma quest’ultima si è data alla fuga, violando un ordine di custodia cautelare che le era stato imposto, dopo aver ricevuto un’incriminazione preliminare,

– in secondo luogo, l’atto di accusa e un documento indicante la data e il luogo di tale processo sono stati inviati a tale persona e effettivamente consegnati all’indirizzo che quest’ultima aveva comunicato a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa, e

– in terzo luogo, la persona è stata rappresentata da un avvocato nominato dal tribunale durante tutto il procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza,

a condizione che, in primo luogo, tali autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi cui potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare la persona condannata in contumacia prima del suo processo e, in secondo luogo, tale persona sia stata informata, a tempo debito, delle conseguenze della sua mancata comparizione o abbia affidato, inequivocabilmente, al suo avvocato d’ufficio il mandato di rappresentarla, in sua assenza, dinanzi al tribunale di primo grado.

 Costi

72 Nei confronti delle parti del procedimento principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

deve essere interpretato nel senso che non osta a che, in applicazione della normativa nazionale relativa agli imputati fuggitivi, il diritto a un nuovo processo sia negato a una persona condannata in contumacia che ne abbia fatto richiesta, qualora

– in primo luogo, le autorità competenti hanno cercato di informare tale persona della data e del luogo del processo, ma quest’ultima si è data alla fuga, violando un ordine di custodia cautelare che le era stato imposto, dopo aver ricevuto un’incriminazione preliminare,

– in secondo luogo, l’atto di accusa e un documento indicante la data e il luogo di tale processo sono stati inviati a tale persona e effettivamente consegnati all’indirizzo che quest’ultima aveva comunicato a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa, e

– in terzo luogo, la persona è stata rappresentata da un avvocato nominato dal tribunale durante tutto il procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza,

a condizione che, in primo luogo, tali autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi cui potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare la persona condannata in contumacia prima del suo processo e, in secondo luogo, tale persona sia stata informata, a tempo debito, delle conseguenze della sua mancata comparizione o abbia affidato, inequivocabilmente, al suo avvocato d’ufficio il mandato di rappresentarla, in sua assenza, dinanzi al tribunale di primo grado.

 

 

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