• Presentazione
  • Redazione
  • Contatti
  • Login
Giurista Consapevole
Abbonati
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
Giurista Consapevole
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti
No Result
View All Result
Giurista Consapevole
No Result
View All Result
Home Diritto Civile

Professioni – Obbligazioni e contratti – Avvocato, cliente e obbligo di diligenza

by Teresa Muceli
30 Ottobre 2023
in Diritto Civile
0
Share on FacebookShare on Twitter

Nota a Cass. civ., II, II, ord., 20.10.2023, n. 29182

 

Con l’ordinanza n. 29182 del 2023 la II sezione della Corte di Cassazione affronta la questione relativa al dovere di diligenza dell’avvocato nel rapporto con il proprio cliente.

Alla base della responsabilità professionale dell’avvocato c’è il contratto con il cliente, in forza del quale il professionista si impegna a prestare la propria opera professionale.

La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione di un dovere di diligenza, da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Tale responsabilità trova la sua fonte negli artt. 1176, 1218 e 2236 del codice civile.

Nella prestazione dell’attività professionale l’avvocato è obbligato, a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c.: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Per valutare la diligenza dell’avvocato occorre fare riferimento non alla diligenza del buon padre di famiglia ma al riferito parametro di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.

La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà perché in tali casi la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.

L’obbligo di diligenza dell’avvocato ex artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c. si estrinseca nei doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente.

In particolare, l’avvocato, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto a richiedere al cliente che gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell’incarico. Ha, inoltre, il dovere di indicare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole.

La responsabilità del professionista non è esclusa per il solo fatto che il cliente gli abbia conferito la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è un indice univoco del fatto che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Massima:

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli l’obbligo di diligenza dell’avvocato da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c si estrinseca nei doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente.

In particolare l’avvocato, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto a richiedere al cliente che gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell’incarico. Ha, inoltre, il dovere di indicare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole.

La responsabilità del professionista non è esclusa per il solo fatto che il cliente gli abbia conferito la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è un indice univoco del fatto che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio

 

 

Advertisement Banner
Next Post

Processo - Caso Regeni, crimine di tortura, statuto universale, dignità della persona e denegata immunità degli imputati

*diritto del lavoro - Singola condotta di mobbing e diritto al risarcimento danni ex art.2087 c.c.

*Processo – “Caro bollette”, contributo straordinario, atti amministrativi e impugnabilità al GA

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIMI ARTICOLI

Europa – Industria e commercio – Accisa sui tabacchi lavorati, attuazione dell’onere fiscale minimo e compressione eccessiva dei principi europei di libera concorrenza: l’intervento della Corte Costituzionale

11 Dicembre 2025

Reato – La sottile differenza tra il concorso anomale e quello ordinario nel reato: le indicazioni della Cassazione

10 Dicembre 2025

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Esecuzione penale e tutela del terzo creditore in buona fede

27 Novembre 2025

Reato – Il controverso rapporto tra reato di atti persecutori ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

27 Novembre 2025

* Concorso di reati – Sequestro di persona e violenza sessuale aggravata tra concorso di reati e assorbimento, le differenze

25 Novembre 2025

*Giurisdizione e competenza – L’interpretazione di un titolo esecutivo rientra tra le attività riservate al giudice dell’esecuzione

20 Novembre 2025

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

No Result
View All Result
  • Home
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Normativa
  • News
  • Contatti

Copyright © 2019 Giurista Consapevole - Registrazione n°97 del 9 Luglio 2019 presso il Tribunale di Roma

Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
Accept