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Home Diritto Penale

Professioni – Praticante radiato dall’albo ed esercizio abusivo della professione – Fattispecie

by Silvia Lucietto
6 Novembre 2022
in Diritto Penale
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Cassazione penale, Sez. V, sentenza 14 ottobre 2022, n. 38986

TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA

La sentenza impugnata ha fornito motivazione esaustiva e immune da vizi logici e giuridici, chiarendo che in virtù dell’art. 11 della L. n. 31/1982, si deve ritenere che la sanzione inflitta dal Consiglio forense di Novara avesse inibito alla ricorrente l’esercizio della professione forense in Italia. 

I giudici del merito hanno ritenuto integrata la condotta di cui all’art. 348 c.p., posto che il titolo abilitativo conseguito in Spagna e astrattamente valido in Italia non era spendibile in conseguenza del provvedimento di radiazione comminato dal Consiglio nazionale forense. Sussiste, per le ragioni espresse in sentenza, l’elemento soggettivo del reato come contestato. La sentenza ha esaustivamente motivato sul punto evidenziando che la ricorrente non può essere stata tratta in errore dalla giurisprudenza sulla specifica materia e ha espressamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che in più occasioni ha fornito le corrette linee interpretative della norma. 

In relazione alla specifica doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. A tal fine, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. Nella specie, la Corte, condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha assolto l’obbligo motivazionale richiamando la gravità della condotta e le particolari conoscenze giuridiche della ricorrente, ricorrendo a parametri di valutazione previsti dall’art. 133 c.p.. 

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