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Home Diritto Penale

Rapina perfezionata con frasi dal tono e contesto violento e legittimità dell’aggravante della minaccia – Fattispecie (di Giacomo Morandini)

by Ad Min
19 Aprile 2021
in Diritto Penale
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Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 aprile 2021 n. 13641

PRINCIPIO DI DIRITTO

In materia di delitti contro la persona, la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

La sottrazione della fede nunziale, a differenza di quella della catenina e del braccialetto direttamente sottratte dall’indagato, è dovuta alla condotta della p.o. la quale la sfilò dal dito perché intimorita a seguito dell’espressa intimazione rivoltale a mò di comando dal ricorrente, il quale utilizzò a tale specifico fine un verbo di carattere imperativo e determinativo, per come è stato ricavato dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla p.o. in sede di s.i.t. (“perché me lo ha chiesto e mi ha fatto molto paura, difatti ero molto scosso e spaventato”) e di denuncia (“questi con fare minaccioso mi intimava di dargli la fede nunziale”). Tenuto conto che la consegna della fede nunziale, per quanto precisato dai provvedimenti di merito, conseguiva alla delittuosa sottrazione di altri due oggetti di valore (la catenina e il braccialetto) ed avveniva a seguito del repentino manifestarsi dell’imputato (mentre la p.o. citofonava nella sua abitazione, sita in una via privata), correttamente si è ricondotto il contesto in cui si colloca l’ultima azione di impossessamento alla persistenza di una condizione di inferiorità psicologica dell’offeso alla quale l’imputato ha dato direttamente causa e di cui ha approfittato per ottenere l’ultimo valore preso di mira. Il Tribunale del riesame risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (cfr. Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Rv. 249183, fattispecie di illecita perquisizione strumentalmente diretta all’impossessamento di valori; Sez. 2, n. 41475 dell’8/6/2018, non mass.).

4. Consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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