Corte costituzionale, sentenza 22 gennaio 2026, n. 5
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.;
Va altresì dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza;
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.;
Il rimettente, infatti, si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato;
La questione deve, di conseguenza, ritenersi del tutto ipotetica ed eventuale.
- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.
Il delitto di incendio boschivo colposo è stato oggetto di esame nel merito da parte di questa Corte in due distinte occasioni. Con la sentenza n. 3 del 2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l’altro dell’art. 3 Cost., l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo;
Questa Corte ha sottolineato, in quell’occasione, l’assoluta anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell’unico delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la sospensione dell’esecuzione di pene non superiori a quattro anni di reclusione e ha osservato come, “[f]erma l’indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo”, sia “davvero arduo affermare che – dal punto di vista soggettivo – l’autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un “passaggio in carcere”, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione” […];
Al contempo, si è evidenziata la disparità di trattamento tra questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore gravità, quali l’omicidio colposo aggravato, l’omicidio stradale e tutti i disastri colposi, tra cui l’incendio colposo;
In particolare quest’ultimo delitto, ha osservato questa Corte, è “strutturalmente affine” all’incendio boschivo, ma è “posto a tutela dell’incolumità pubblica”, “e cioè della vita e dell’ incolumitàdi una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo” […]
Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece, è stata ritenuta non fondata una questione di legittimità costituzionale, formulata ancora in riferimento all’ art. 3 Cost., dell’ art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo;
In questa pronuncia, si è anzitutto rimarcata l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei limiti oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento o producendo, comunque, risultati manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n. 157 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 139 del 2025, punto 8.1. del Considerato in diritto);
Tale manifesta irragionevolezza non può essere desunta dalla mera natura colposa del reato;
Infatti, “se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva; dall’altro, che – come ha più volte affermato questa Corte – il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio;
Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all’elemento soggettivo della colpa attesta l’importanza del bene giuridico tutelato” .
- La questione oggi sottoposta a questa Corte presenta caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti. La ratio decidendi essenziale della sentenza n. 3 del 2023 risiedeva nell’assoluta anomalia di una disposizione che – ai fini della disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena – faceva derivare dalla commissione di un delitto colposo una presunzione di pericolosità sociale tale da giustificare la carcerazione, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione.
Rispetto invece alle esclusioni oggettive dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che vengono oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non può qui essere considerata argomento dirimente: sia perché altri delitti colposi sono anch’essi esclusi in tutti quei casi in cui “la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”; sia perché la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosità soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale sulla opportunità di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalità o moventi;
Quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a oggetto un istituto – la sospensione del procedimento con messa alla prova – che è, invero, accomunato alla non punibilità per particolare tenuità del fatto da una logica in senso lato di “diversion” rispetto all’esito tradizionalmente rappresentato dalla pena detentiva come unica risposta al reato; ma resta caratterizzato da marcati tratti differenziali;
La sospensione del procedimento con messa alla prova, da un lato, consente alla persona sottoposta a indagini o all’imputato di evitare ogni affermazione formale di responsabilitàper la commissione del fatto, che è invece implicita nella pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; e, dall’altro, prevede lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente riparativi e risocializzanti, al cui esito positivo è subordinata l’estinzione del reato: percorso del tutto assente nel caso di pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’eterogeneità strutturale tra i due istituti si riflette, d’altra parte, nel diverso catalogo dei reati ammessi ed esclusi dall’applicazione dell’uno e dell’altro,
Diverso è, in particolare, il criterio generale che individua l’area dei reati ammessi: reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’art. 131-bis cod. pen.; reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’ art. 168-bis cod. pen. Diversa è, altresì la tecnica di individuazione delle deroghe a tale criterio generale: un elenco di ipotesi escluse nell’art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.; e all’opposto l’estensione dell’istituto a tuttii reati elencati all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – e cioè a quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni per i quali è nondimeno prevista la citazione diretta a giudizio – nel caso dell’ art. 168-bis cod. pen.;
Merita ancora sottolineare che la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile ai delitti colposi di danno di comune pericolo, per i quali l’ art. 449 cod. pen. prevede pene detentive superiori nel massimo a quattro anni; né al delitto di disastro ambientale colposo, per il quale ai sensi dell’ art. 452-quinquies cod. pen. sono parimenti previste pene massime superiori a quattro anni (più precisamente, dieci anni ai sensi del primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo). Per tutti questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui all’ art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., è invece possibile – salvo che nel caso dell’incendioboschivo colposo – una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dal momento che i minimi edittali previsti sono inferiori a due anni;
La valutazione che questa Corte è ora chiamata a operare deve dunque svolgersi tenendo conto della logica specifica e delle peculiari coordinate normative della non punibilità per particolare tenuità del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, oggetto della sentenza n. 3 del 2023, quanto da quelle della sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della sentenza n. 191 del 2025;
Ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto);
Contrariamente all’avviso del rimettente, tale manifesta irragionevolezza non può ritenersi sussistente sulla base dell’argomento secondo cui l’incendio boschivo colposocostituirebbe l’unico reato colposo escluso dall’ambito di operatività dell’esimente;
In realtà, come si è poc’anzi osservato, ai sensi dell’ art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità “quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”: il che è per l’appunto ciò che accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni (artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-bis e 590- bis cod. pen.), oltre che nell’ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto(art. 586 cod. pen.);
D’altra parte, è fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l’incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa,quanto in quella colposa, per la quale, a seguito della modifica operata dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137, è prevista ora la pena da due a cinque anni di reclusione. Ciò, peraltro, in coerenza con il rango particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della recente riforma dell’ art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”: beni, tutti, offesi in forma più o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo;
Il che ben potrebbe spiegare l’esclusione del reato dal novero di quelli per i quali è applicabile la causa di non punibilità in parola;
Vero è tuttavia che – come il rimettente giustamente sottolinea – la non punibilità per particolare tenuità del fatto, preclusa per l’incendio boschivo, è invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come – conviene aggiungere – a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque: delitti, questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene particolarmente severe se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di alcuno);
Ciò costituisce una evidente disparità di trattamento tra delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga. L’incongruenza forse più evidente, su cui pone specialmente l’accento il rimettente, è però quella che concerne il delitto di disastro ambientale colposo, il quale è ricompreso esso pure nel novero di quelli cui è applicabile l’ art. 131-bis cod. pen..
La pena minima prevista dall’art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione), invero, è oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari, come appena rilevato, a due anni di reclusione). Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all’ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio boschivo: “1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo” (art. 452-quater cod. pen.);
Il terzo evento, per di più, è descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell’ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumità, e dunque – anche in questo caso – per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone;
A fronte di tutto ciò, l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea;
Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all’ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla giurisprudenza di legittimità, eventi assai meno catastrofici (quali incendi di mera “sterpaglia”: Cass., n. 31345 del 2020 e ivi precedenti conformi), come del resto quello che si sarebbe verificato nel caso oggetto del giudizio a quo, descritto dall’ordinanza di rimessione come un fuoco che avrebbe interessato “la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un’area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi”;
Risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e viceversa esclusa per il reato meno grave (analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del Considerato in diritto);
Da ciò deriva la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’ art. 131-bis cod. pen..


