Corte di Cassazione, II Sezione penale, 15 luglio 2025, n. 25992
PRINCIPIO DI DIRITTO
Nel confermare che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, va tuttavia affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “Attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un’operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell’accipiens, avendo il denaro – oggetto dell’operazione – come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione”.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, circostanza che rende superfluo l’esame delle altre censure proposte.
1.1. L’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata e ritualmente coltivata dal ricorrente, è stata respinta dal Tribunale e dalla Corte con motivazione analoga; a pagina 9 della sentenza impugnata il Collegio di secondo grado ha evidenziato la portabilità dello strumento di pagamento mediante il quale il soggetto attivo si è arricchito, e l’immediata irreversibilità dell’atto di disposizione con contestuale arricchimento del soggetto beneficiario; a differenza di altri metodi di pagamento, queste peculiarità, a giudizio della Corte territoriale, renderebbero inapplicabili i criteri individuati dalla difesa, in quanto il reato non si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ma il danno si realizza immediatamente per la perdita della somma, e il profitto sì consegue nel luogo in cui si trova la carta su cui la somma viene accreditata.
Non essendo possibile individuare il luogo in cui si è realizzato il vantaggio, stante la portabilità dello strumento, la Corte ha fatto ricorso ai criteri suppletivi dì cui all’art. 9 cod. proc. pen.
1.2. Il ricorrente, ha nuovamente dedotto che, nella fattispecie:
-non vi sarebbe portabilità poiché la carta ricaricabile non è una (OMISSIS) o (OMISSIS), carte che non sono collegate ad un conto corrente: invero, la carta in parola (n. (OMISSIS)) risulta collegata ad un conto corrente (n. (OMISSIS) acceso presso la filiale (OMISSIS) di (OMISSIS)), nella titolarità del ricorrente (si parla nel gergo di “carta con IBAN”);
-non vi sarebbe irreversibilità, poiché, dalla lista movimenti del conto corrente di riferimento a cui la somma era destinata, risulta che il 19/09/2019, la somma in questione veniva accreditata sul conto corrente n. (OMISSIS), senza alcuna riscossione in pari data da parte del destinatario.
Il ricorrente assume infine che l’ingresso della somma sul conto di destinazione e l’individuazione del momento di conseguimento del profitto da parte dell’accipiens non corrisponde al momento dell’emissione dell’ordine di pagamento.
1.3. I rilievi difensivi sono, almeno in parte, corretti.
Ritiene preliminarmente il Collegio di dover affermare che l’atto dispositivo posto in essere nella fattispecie sia assimilabile ad un bonifico effettuato on line, e questo non tanto perché l’operazione è stata effettuata dalla persona offesa allo sportello della sua banca (“… sono andato prima all'(OMISSIS) di via (OMISSIS) [a (OMISSIS)]…”) ma soprattutto perché la somma è confluita su un (autonomo) conto corrente.
- Questa Corte ha già più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata con un pagamento avvenuto tramite bonifico on line.
2.1. A tale riguardo, è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 40796 del 25/09/2024, Colombini, non mass.; Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761-01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaino, Rv. 268252-01), trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01).
2.2. Non dissonante si rivela altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143-02) secondo cui l’effettuazione del bonifico non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso (ndr. : incertezza legata al luogo in cui viene disposto il bonifico non a quello ove lo stesso è destinato) è stato effettuato, atteso che trattasi di attività per così dire dematerializzata, potendo l’operazione essere compiuta in qualsiasi luogo, collegandosi alla rete (in fattispecie, ove non era stato accertato dove fosse stato effettuato il bonifico o meglio se lo stesso fosse stato fisicamente effettuato nella filiale dell’istituto di credito dove la persona offesa era titolare del conto corrente ovvero on line da un qualsiasi altro luogo, con la conseguenza che si è ritenuto che la competenza territoriale rimanesse correttamente determinata con riferimento al luogo certo in cui era stato stipulato il contratto).
2.3. In realtà, la nota comune dì tutte queste pronunce a cui si intende dare continuità è il rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo (in uscita) in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto (in entrata) viene accreditato per la successiva riscossione.
- Nel confermare che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, va tuttavia affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “Attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un’operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell’accipiens, avendo il denaro – oggetto dell’operazione – come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione”.
- Nella fattispecie, risulta così certo il luogo di consumazione della truffa, con conseguente inesistenza di spazi interpretativi per far ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9 cod. proc. pen.
Pertanto, l’eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi fondata e la competenza a decidere va attribuita al Tribunale di Velletri, nel cui circondario rientra (OMISSIS), luogo di consumazione della truffa.
- Si impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza dì primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri, competente per territorio.