Corte Costituzionale, sentenza 24 luglio 2025 n. 122
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 26 della L.R. Puglia n. 28 del 2024, nell’incidere sul regime di efficacia del “decreto tariffe”, la cui adozione, come disposto dall’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.C.m. LEA, deve avvenire “ai sensi [dei commi 5 e 7] dell’art. 8-sexies”; per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost..
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
A questi fini, l’art. 8-sexies, del D.Lgs. n. 502 del 1992, nel ribadire la necessità del rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, stabilisce che le tariffe massime delle suddette prestazioni sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN e che gli importi tariffari fissati dalle singole regioni, eventualmente in misura superiore a tali tariffe massime, restano a carico dei relativi bilanci (comma 5). La remunerazione in base al sistema “a tariffa” persegue, infatti, lo “scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili” e la definizione delle tariffe è stabilita – come si è visto – “all’esito di un complesso procedimento” (sentenza n. 94 del 2009), teso a realizzare “un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore” (sentenza n. 76 del2023). Per questa ragione, l’art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502 del 1992 – come ha chiarito la sentenza n. 176 del 2023 – rientra tra i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica (oltre che fra quelli in materia di tutela della salute). Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 64 del d.P.C.m. LEA danno concreta attuazione, con riguardo all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, alla richiamata disciplina dell’art. 8- sexies e, in particolar modo, sono finalizzate ad assicurare, anche per tali prestazioni, il ricordato punto di equilibrio tra la garanzia dei LEA e l’esigenza del contenimento della spesa pubblica, che, peraltro, spiega perché lo stesso d.P.C.m. LEA prevede che il Ministro della salute adotti il decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In quest’ottica, l’erogazione delle prestazioni in esame è condizionata all’approvazione e all’applicabilità delle relative tariffe.