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*Sequestro di persona – Estorsione – È legittima la comminatoria edittale del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione

by Rosanna Andreozzi - Avvocato
23 Luglio 2025
in Diritto Penale
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Questa interessante pronuncia della Corte Costituzionale riporta un’interpretazione attualizzata dell’art. 630, 1° comma cod. pen, alla luce dell’epoca in cui si ritenne necessario prevedere un inasprimento della pena: il 1978, appunto, nel periodo in cui si dovevano punire “gravi reati” in particolare il sequestro di persona a scopo di estorsione, il legislatore aveva previsto una pena di notevole entità.

La Corte non ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, poiché il giudice investito del processo deve interpretare restrittivamente la norma, applicando il principio di proporzionalità ed evitando così di decidere contra constitutionem.

Infatti, il legislatore del 1978 voleva colpire fenomeni di particolare gravità, che si verificavano in quegli anni, cosicché il giudice può giungere ad una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata che conduca a escludere l’applicazione dell’art. 630 cod. pen. laddove ritenga che il grado di offensività dei fatti accertati non attinga la soglia di gravità che giustifica, nella valutazione politico-criminale del legislatore, la previsione di una pena così severa; pena il cui rigore è solo parzialmente mitigato dalla possibilità di applicare – per effetto della sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte – la circostanza attenuante del fatto di lieve entità.


Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2025 n. 113

PRINCIPIO DI DIRITTO

Va ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, primo comma, cod. pen. «come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 18 maggio 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati)», nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

Va, infatti, affermato che il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che è posto a tutela, in primis, della libertà della persona e della sicurezza delle sue libere scelte di azione e vieta al giudice di applicare la legge penale oltre i casi da essi contemplati, ma la ratio garantistica del principio non si oppone, però, a che il giudice possa (e talvolta debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit.

Va, quindi, ritenuta doverosa per il giudice penale l’interpretazione restrittiva secondo la ratio (o “riduzione teleologica”) della disposizione incriminatrice allorché risulti necessaria per evitare un risultato contra constitutionem, come da tempo comunemente si riconosce in riferimento ai principi di offensività e di colpevolezza, quanto meno laddove non risulti la chiara volontà del legislatore di imporne comunque l’applicazione anche in simili circostanze: ipotesi, quest’ultima, in cui il giudice sarà tenuto a sollevare incidente di legittimità costituzionale.

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

1.– Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di assise di Teramo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 630, primo comma, cod. pen. «come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 18 maggio 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati)», nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

In via subordinata, la Corte rimettente ha censurato la medesima disposizione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione.

2.– Va anzitutto precisato che il testo vigente dell’art. 630 cod. pen. è stato, da ultimo, integralmente sostituito dall’art. 1 comma 1, della legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Modifiche all’articolo 630 del codice penale).

Tale disposizione ha contestualmente abrogato il testo previgente, che a sua volta era stato introdotto dal d.l. n. 59 del 1978, come convertito, menzionato dal giudice a quo.

Le modifiche intervenute nel 1980 non hanno inciso, tuttavia, sulla pena prevista per l’ipotesi base descritta nel primo comma, in questa sede censurato, che resta quella – stabilita effettivamente in seguito alla novella del 1978 menzionata dalla Corte rimettente – della reclusione da venticinque a trent’anni, rimasta da allora ininterrottamente in vigore per il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Non v’è pertanto alcun dubbio sull’identificazione della disposizione – meglio, sul frammento di disposizione, coincidente con la sola previsione della pena edittale per il delitto in questione – che il rimettente intende censurare.

3.– Quanto all’ammissibilità delle questioni, occorre rilevare quanto segue.

3.1.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni medesime, in ragione del loro carattere prematuro e ipotetico.

Esse sarebbero state sollevate sulla base della sola prospettazione accusatoria del pubblico ministero e senza alcun vaglio del giudicante circa l’effettiva sussistenza della responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti; ciò che renderebbe prematura ogni valutazione sul trattamento sanzionatorio che dovrebbe essere loro applicato, qualora fossero riconosciuti colpevoli.

L’eccezione non è fondata.

L’esame del fascicolo del giudizio a quo mostra che il dibattimento si è già dipanato in sei udienze, svoltesi da gennaio a luglio 2024, nelle quali sono stati escussi i testi citati dal pubblico ministero e dalle parti, sono stati acquisiti documenti ed è stato esaminato un imputato; e ciò prima che, all’udienza del 7 ottobre 2024, venissero sollevate le odierne questioni di legittimità costituzionale.

Ma anche a prescindere da tale rilievo di ordine fattuale, va sottolineato che il processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica ipotesi prevista, ora, dall’art. 545-bis cod. proc. pen.) una scissione del giudizio in due distinti momenti: l’uno potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo an della responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli, l’altro dedicato alla determinazione della pena a carico dell’imputato già riconosciuto colpevole.

Ciò costringe il giudice a formulare eventuali questioni di legittimità costituzionale in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell’imputato.

In questa fase, sarebbe evidentemente improprio richiedere – ai fini dell’ammissibilità delle questioni – una puntuale motivazione in proposito.

Una tale motivazione finirebbe, anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l’obbligo di svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo.

Conseguentemente – e a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale dell’imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all’ordinanza n. 56 del 2023) – le questioni sull’entità della pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature.

3.2.– Deve invece essere dichiarata d’ufficio inammissibile la censura formulata in riferimento all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

L’evocazione di disposizioni della Carta quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone, infatti, che la controversia all’esame del giudice rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE (in questo senso, ex multis, sentenze n. 69 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto; n. 31 del 2025, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 24 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; n. 7 del 2025, punto 2.3. del Considerato in diritto ); e la Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell’Unione nella controversia sottoposta al suo esame.

Ciò non impedisce peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, che le disposizioni della Carta possano comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (sentenze n. 85 del 2024, punto 2 del Considerato in diritto; n. 219 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto; n. 33 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto; n. 236 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).

4.– Nel merito, le questioni non sono fondate, per le ragioni di seguito sintetizzate, e più distesamente chiarite nei punti successivi. Il principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune (infra, 4.1.).

La circostanza attenuante della lieve entità del fatto, estesa dalla sentenza n. 68 del 2012 al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione onde evitare l’irrogazione, per tale reato, di pene sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto, va essa stessa interpretata alla luce del principio di proporzionalità della pena (infra, 4.2.).

Laddove la pena risultante dall’applicazione di tale circostanza attenuante risulti comunque sproporzionata rispetto alla gravità del fatto concreto commesso dall’imputato, il giudice dovrà vagliare la possibilità di una interpretazione restrittiva secondo la ratio della fattispecie astratta di sequestro di persona a scopo di estorsione, sì da evitare di irrogare una pena incompatibile con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. (infra, 4.3.).

A tale risultato non osta il principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (infra, 4.4.).

L’applicazione di questi criteri ermeneutici assicura che la disposizione censurata non si ponga in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo (infra, 4.5.).

4.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative cornici edittali, entro il limite generale del principio di proporzionalità; principio la cui osservanza, peraltro, deve essere oggetto di un controllo specialmente attento da parte di questa Corte, in ragione della necessaria incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libertà personale e su numerosi altri diritti fondamentali dei destinatari dei precetti penali (sentenze n. 74 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto).

Come accade per ogni altro principio costituzionale, tuttavia, il principio di proporzionalità non costituisce soltanto criterio a disposizione di questa Corte per il controllo della legittimità costituzionale delle leggi.

Esso opera infatti, al tempo stesso, come criterio che orienta l’interpretazione e l’applicazione delle leggi medesime da parte del giudice comune.

Ciò è pacificamente riconosciuto – dalla giurisprudenza di questa Corte così come da quella di legittimità – in relazione ai principi costituzionali di necessaria offensività e di colpevolezza, radicati rispettivamente sugli artt. 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

Con riguardo al primo principio, si afferma ormai da decenni che il giudice penale è tenuto ad assicurare un’interpretazione costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice, e pertanto a espungere dall’area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi così in radice inoffensive rispetto ad esso (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto; n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto; n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del Considerato in diritto; n. 109 del 2016, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto; n. 263 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto; n. 360 del 1995, punto 8 del Considerato in diritto).

In applicazione di tale principio, questa Corte ha ad esempio rammentato – in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione – il «potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» rispetto ai beni giuridici tutelati, identificati qui nei diritti fondamentali delle persone, specie le più vulnerabili, che esercitano l’attività di prostituzione (sentenza n. 141 del 2019, punto 7.3. del Considerato in diritto).

Più recentemente, ha ribadito che – anche rispetto alle fattispecie configurate dal legislatore secondo il modello del reato di pericolo “presunto”, come il delitto di porto di strumenti atti a offendere – «il giudice deve escludere la punibilità di fatti pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno», valutata anche in rapporto alle concrete condizioni spazio-temporali in cui la condotta si svolge (sentenza n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto).

Con riguardo al secondo principio, la sentenza n. 322 del 2007 ha sottolineato che «il principio di colpevolezza – quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte – si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni vigenti» (punto 4.1. del Considerato in diritto).

Conseguentemente, la pronuncia ha sottolineato come il giudice rimettente non avesse sperimentato la possibilità di una interpretazione secundum constitutionem della disposizione allora censurata, sì da escludere che la regola generale in materia di reati sessuali dettata dall’art. 609-sexies cod. pen., secondo cui «il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa», comprenda anche l’ipotesi dell’ignoranza inevitabile (e pertanto incolpevole) dell’età della persona offesa.

Nell’uno e nell’altro caso, i principi costituzionali operano, entro il perimetro segnato dal testo, come criteri che guidano l’attività ermeneutica del giudice, sì da evitare risultati applicativi in contrasto con la Costituzione, come la punizione di una condotta radicalmente inoffensiva, ovvero di una condotta del tutto incolpevole.

Ciò non può non valere anche per il principio di proporzionalità della pena, che mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto (ex multis, sentenze n. 83 del 2025, punto 4.5. del Considerato in diritto; n. 86 del 2024, punto 5.8. del Considerato in diritto; n. 244 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).

Nei limiti consentiti dal testo della legge, il giudice penale è pertanto tenuto a utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per assicurare tale obiettivo, nel quadro di una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi, ferma restando naturalmente la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati normativi non permettano di raggiungere in via ermeneutica l’obiettivo dell’uniformazione a Costituzione.

4.2.– La sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte è già intervenuta a mitigare la rigidità del regime sanzionatorio stabilito dal legislatore per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, definito in quella pronuncia come di «eccezionale asprezza» (punto 3 del Considerato in diritto).

Emblematico il caso che aveva dato origine alla questione: tre persone erano imputate di sequestro estorsivo per avere trattenuto con la forza la persona offesa in un’abitazione per circa quattro ore, allo scopo di costringerla a restituire una somma di denaro corrisposta suo tramite a uno spacciatore, che si era poi dileguato senza avere consegnato la partita di hashish convenuta.

Dopo essere stato percosso, l’offeso era stato costretto a contattare alcuni suoi parenti, e a chiedere loro di reperire la somma con la minaccia di essere ulteriormente segregato e percosso ove la pretesa di pagamento non fosse stata soddisfatta. Il giudice rimettente, con valutazione condivisa da questa Corte, riteneva che la pena minima di venticinque anni di reclusione fosse manifestamente eccessiva rispetto al disvalore di una condotta come quella appena descritta.

Il quadro edittale stabilito dall’art. 630 cod. pen., ha osservato la sentenza n. 68 del 2012, costituisce «l’epilogo di una serie di interventi normativi, ormai alquanto risalenti nel tempo e con i tratti tipici della legislazione “emergenziale” […], sollecitati dallo straordinario, inquietante incremento, in quel periodo, dei sequestri di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate modalità esecutive (privazione pressoché totale della libertà di movimento della vittima, sequestri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto» (punto 3 del Considerato in diritto).

Tuttavia, ha proseguito questa Corte, «la descrizione del fatto incriminato dall’art. 630 cod. pen. – rimasta invariata rispetto alle origini (“chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”) – si presta […] a qualificare penalmente anche episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza.

Si tratta di fattispecie che – a fronte della marcata flessione dei sequestri di persona a scopo estorsivo perpetrati “professionalmente” dalla criminalità organizzata, registratasi a partire dalla seconda metà degli anni ’80 dello scorso secolo – hanno finito, di fatto, per assumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella più recente casistica dei sequestri estorsivi».

In particolare, vengono oggi in considerazione «sequestri di persona attuati al fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base di un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima»; fatti che assumono normalmente «connotati ben diversi da quelli delle manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al 1980 intendeva contrastare: ciò, sia per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da una significativa organizzazione di uomini e di mezzi); sia per l’entità dell’offesa recata alla vittima, quanto a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale; sia, infine, per l’ammontare delle somme pretese quale prezzo della liberazione» (sentenza n. 68 del 2012, ibidem).

La Corte ha, allora, giudicato «manifestamente irrazionale – e dunque lesiva dell’art. 3 Cost. – la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella [prevista dall’art. 311 cod. pen.] applicabile alla fattispecie “gemella”» del sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione di cui all’art. 289-bis cod. pen., che pure aggredisce, ceteris paribus, interessi di rango giuridico anche più elevato di quelli protetti dall’art. 630 cod. pen. (punto 5 del Considerato in diritto).

Tale attenuante consente la diminuzione fino a un terzo della pena «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Come osservato, ancora, nella sentenza n. 68 del 2012, la funzione dell’attenuante – «rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali» – «consiste propriamente nel mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».

Ciò che condurrebbe a una violazione, oltre che del principio di uguaglianza, «dell’art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l’art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa» (ancora, punto 5 del Considerato in diritto).

Tutte queste considerazioni forniscono indicazioni preziose per l’interpretazione dell’attenuante introdotta mediante quella sentenza.

L’odierno rimettente, invero, ritiene «problematica» l’applicazione dell’attenuante nel caso sottoposto al suo esame «in considerazione della pluralità e della ripetitività degli episodi delittuosi in atti ipotizzati, della partecipazione agli stessi di più imputati e, in generale, di tutte le circostanze dell’azione, nonché dell’entità del danno», rappresentato quest’ultimo dalla lesione della libertà personale e dall’autodeterminazione delle vittime.

Ferma restando l’autonomia del giudice a quo nella valutazione giuridica dei fatti sottoposti al suo esame, questa Corte non può, però, non rilevare che le condotte contestate agli imputati nel procedimento principale appaiono caratterizzate da una gravità quanto meno comparabile a quella che connotava i fatti nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza n. 68 del 2012, poc’anzi riferiti; e che anzi, sotto svariati profili (breve durata della privazione della libertà personale, entità contenuta delle somme pretese per le prestazioni sessuali) esse paiono presentare un disvalore ancor più modesto rispetto a quegli stessi fatti, i quali erano anch’essi stati commessi da tre persone in concorso, ed erano egualmente offensivi della libertà e dell’autodeterminazione delle vittime (ciò che è, peraltro, coessenziale alla stessa configurazione di un fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione).

Né l’attenuante potrebbe essere esclusa soltanto in ragione della reiterazione della condotta, dal momento che la circostanza in questione è calibrata su ciascun singolo fatto di reato, ancorché commesso – in ipotesi – in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (e cioè di un unico programma criminoso, che ben può comprendere la commissione di più fatti di lieve entità); dovendosi rammentare, ancora, che soltanto la recidiva, non già la reiterazione tout court di una condotta criminosa, può connotare un fatto di reato di più intenso disvalore soggettivo, in ragione del maggior contenuto di colpevolezza che si radica nel non essersi mostrato il soggetto sensibile all’ammonimento lanciatogli dall’ordinamento mediante la sentenza di condanna (definitiva) per il precedente reato (sentenze n. 141 del 2023, punto 3.2. del Considerato in diritto; n. 56 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto; n. 73 del 2020, punto 3 del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità).

Più in generale, occorre sottolineare che l’attenuante “indefinita” della lieve (o minore) entità del fatto è stata progressivamente estesa dalla recente giurisprudenza di questa Corte a ormai numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: in particolare, oltre che al sequestro estorsivo, al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025).

Conseguentemente, l’attenuante è suscettibile di essere applicata a figure di reato il cui disvalore è assai differenziato, come dimostra già l’esame dei relativi quadri edittali, e in particolare della pena minima prevista per ciascuna di esse: ad esempio, essa può essere oggi applicata alla strage politica, la cui pena edittale è l’ergastolo; al sequestro estorsivo e al sequestro terroristico o eversivo, puniti con un minimo di venticinque anni di reclusione; al sabotaggio militare e alla deformazione o sfregio permanente del viso, che prevedono la pena minima di otto anni di reclusione; alla violenza sessuale e alla pornografia minorile, il cui minimo edittale è di sei anni di reclusione (con possibilità, in questo caso, di una diminuzione fino a due terzi della pena prevista per la fattispecie base); ovvero alla rapina e all’estorsione, puniti con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Rispetto a tutte queste eterogenee ipotesi, la funzione specifica dell’attenuante resta però quella individuata dalla sentenza n. 68 del 2012: quella, cioè, di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa.

Se così è, è evidente che lo stesso concetto di “fatto di lieve entità” non può che essere interpretato in una logica “relazionale”: ossia con criteri diversamente calibrati a seconda della gravità della fattispecie astratta di reato cui la circostanza di volta in volta accede.

Ciò spiega, ad esempio, perché questa Corte abbia con estesa motivazione ritenuto, nella sentenza n. 94 del 2023, non implausibile il riconoscimento dell’attenuante a imputati che, nell’ambito di un’organizzazione anarchica e nel perseguimento di un programma politico violento, avevano organizzato un attentato potenzialmente letale a carico delle forze dell’ordine (punto 2.1. del Considerato in diritto): attenuante poi effettivamente concessa agli imputati nel processo a quo, con statuizione successivamente confermata dalla Corte di cassazione (sezione sesta penale, sentenza 24 aprile-5 luglio 2024, n. 26628).

Il fatto concreto allora all’esame era, in termini assoluti, assai grave; ma la sua gravità era indubitabilmente inferiore rispetto a quella che connota i fatti di strage che abbiano causato effettivamente la morte o il ferimento di una o più persone, che pure risultano riconducibili alla medesima fattispecie criminosa astratta.

Dunque, indici che potrebbero non essere ritenuti sufficienti a qualificare come fatto di “lieve entità” una rapina o un’estorsione potrebbero invece essere ritenuti tali rispetto all’assai più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui pena minima di venticinque anni di reclusione potrebbe apparire sproporzionata rispetto a fatti concreti dal disvalore incomparabilmente inferiore rispetto a quelli vividamente rammentati da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2012, per contrastare i quali il legislatore degli anni Settanta inasprì a tal punto il minimo edittale per questo reato.

4.3.– Laddove poi, anche all’esito dell’applicazione della circostanza della lieve entità del fatto e di eventuali altre attenuanti, la pena dovesse risultare ancora sproporzionata rispetto alla gravità del fatto addebitato all’imputato, il principio di proporzionalità della pena – nella sua veste di canone ermeneutico – imporrà al giudice di valutare con particolare attenzione se i fatti accertati siano effettivamente sussumibili nell’art. 630 cod. pen.

Rispetto a tale reato, la misura della pena edittale (e in particolare, della pena minima) costituisce, in effetti, un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare; sicché potrà e dovrà presumersi, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata al principio di proporzionalità, che il legislatore stesso abbia voluto escludere dal tipo quei fatti concreti che siano connotati da un disvalore assai meno significativo, tale da non giustificare una pena così elevata.

Come si è efficacemente osservato in dottrina, il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale.

E ciò in particolare quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l’impunità tout court del fatto, ma semplicemente l’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, sì da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione.

Così, una privazione della libertà personale durata poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto pari a qualche centinaio di euro ben potrà essere ritenuta integrare il comune delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605 cod. pen., sanzionato con la pena minima di sei mesi di reclusione, in concorso con il delitto di estorsione (o se del caso rapina), tentata o consumata.

Ma, verosimilmente, non potrà ritenersi di tale gravità da integrare addirittura la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione: delitto che resta punibile, pur laddove il fatto venga qualificato come di lieve entità (e in assenza di altre attenuanti), con l’elevatissima pena minima di sedici anni e otto mesi di reclusione. Il disvalore di una simile condotta è, infatti, del tutto analogo a quello che caratterizzerebbe una comune estorsione o rapina realizzate attraverso l’uso di violenza o minaccia contro la vittima; reati, questi ultimi, che pure comportano una lesione del suo patrimonio, del suo diritto all’autodeterminazione nella sfera patrimoniale, ed eventualmente (nel caso in cui venga usata violenza) della sua integrità fisica, senza che, però, vengano in alcun modo in considerazione gli ulteriori connotati offensivi che, nella visione del legislatore, caratterizzano il sequestro estorsivo.

Tale conclusione, d’altra parte, ben può armonizzarsi, a giudizio di questa Corte, con il diritto vivente cristallizzato in una – peraltro risalente – pronuncia delle Sezioni unite penali che, smentendo l’indirizzo giurisprudenziale all’epoca prevalente, ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. (e non già un concorso formale tra sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. ed estorsione, tentata o consumata) anche quando la privazione della libertà di una persona sia volta a conseguire una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962).

Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite concerneva, infatti, condotte di sequestro di persona a danno di immigrati clandestini, finalizzate a estorcere loro somme di denaro di cospicua entità, pretese da un’organizzazione criminale come prezzo dell’attività di agevolazione del loro ingresso illegale in Italia.

Una condotta, dunque, dal disvalore significativo, e certamente non incongruo rispetto a quello che il legislatore ha ritenuto in via generale di assegnare alla figura delittuosa all’esame.

L’astratta configurabilità di un sequestro estorsivo anche quando il “prezzo” preteso in cambio della liberazione costituisca il corrispettivo di una prestazione resa in esecuzione di un precedente rapporto illecito non è, dunque, incompatibile con il dovere, a carico del giudice, di verificare attentamente se le caratteristiche della condotta compiuta dall’imputato attingano una soglia minima di lesività per i beni giuridici tutelati dall’art. 630 cod. pen., al di sotto della quale la pena stabilita da tale disposizione – anche tenendo conto della possibile diminuzione della pena per i fatti di lieve entità – apparirebbe del tutto sproporzionata.

4.4.– Il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.

Il principio di legalità dei reati e delle pene vieta bensì al giudice di applicare la legge penale oltre i casi da essi contemplati, e dunque – come questa Corte ha avuto modo di rammentare – di «riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali»; significati che costituiscono «un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo» (sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto).

La ratio garantistica del principio – posto a tutela, in primis, della libertà della persona e della sicurezza delle sue libere scelte di azione – non si oppone, però, a che il giudice possa (e talvolta debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit: ogniqualvolta, cioè, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall’interpretazione corretta di quest’ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità della pena.

L’interpretazione restrittiva secondo la ratio (o “riduzione teleologica”, secondo una nota definizione dottrinale) della disposizione incriminatrice è, in particolare, doverosa per il giudice penale allorché risulti necessaria per evitare un risultato contra constitutionem, come da tempo comunemente si riconosce in riferimento ai principi di offensività e di colpevolezza (supra, 4.1.), quanto meno laddove non risulti la chiara volontà del legislatore di imporne comunque l’applicazione anche in simili circostanze: ipotesi, quest’ultima, in cui il giudice sarà tenuto a sollevare incidente di legittimità costituzionale innanzi a questa Corte.

Rispetto alla disposizione incriminatrice ora all’esame, è evidente che il legislatore del 1978 ha inteso colpire fenomeni criminosi affatto diversi da quelli di cui si discute nel giudizio a quo: sicché nulla osterà, in casi siffatti, a una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata che conduca a escludere l’applicazione dell’art. 630 cod. pen. laddove il giudice ritenga che il grado di offensività dei fatti accertati non attinga la soglia di gravità che giustifica, nella valutazione politico-criminale del legislatore, la previsione di una pena così severa; pena il cui rigore è solo parzialmente mitigato dalla possibilità di applicare – per effetto della sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte – la circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

4.5.– Questi criteri ermeneutici, già a disposizione del giudice penale, assicurano che quest’ultimo possa pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a risultati sanzionatori non contrari al principio di proporzionalità della pena.

Conseguentemente, tanto la questione formulata in via principale, quanto quella sollevata in via subordinata, debbono essere dichiarate infondate.

 

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