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Società – Finanziamento – Crediti – Attività di coordinamento e direzione svolta dalla società controllante, postergazione dei finanziamenti indiretti ed esclusione dell’elusione della regola ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.

by Dott.ssa Augusta Palmeri
17 Luglio 2025
in Diritto Civile
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Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 8 luglio 2025 n. 18599

 

PRINCIPIO DI DIRITTO

Ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinques c.c., devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l’intermediazione di altra società controllante la società finanziata e a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. finanziamento discendente.

 

TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE 

1.4.2 La questio iuris da affrontare deve muovere pertanto dall’esame della disciplina dei rapporti di finanziamento eseguiti in costanza di rapporti di direzione e controllo, dettata, come già sopra accennato, dall’art. 2497-quinquies cod. civ., norma – si ricorda – introdotta in occasione della riforma del diritto societario del 2003.

La norma, come noto, dispone che i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita, nei confronti della medesima, attività di direzione e coordinamento, oppure da altri soggetti sottoposti al controllo dello stesso, sono soggetti al regime della postergazione dettato dall’art. 2467 cod. civ. Ove siffatti finanziamenti siano concessi in presenza di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stata ragionevole l’esecuzione di un conferimento, il diritto di credito al relativo rimborso risulta postergato alla soddisfazione degli altri creditori della società finanziata, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente rimborsate in caso di dichiarazione di fallimento della società sovvenuta nell’anno successivo.

In realtà, il legislatore della riforma, con una tale disposizione, non ha inteso dettare – come pure sarebbe stato ipotizzabile e come è stato scelto di fare in altri ordinamenti – una disciplina generale dei rapporti finanziari infragruppo, destinata a trovare applicazione, in deroga alle norme di diritto comune solitamente applicabili in caso di finanziamenti erogati tra imprese, a tutti i rapporti intercorrenti tra società appartenenti ad un medesimo gruppo. Al contrario, la disciplina in questione si propone unicamente di regolare i finanziamenti concessi a favore di una società controllata da parte di altra società del gruppo – sia essa la controllante, quella cioè che esercita, all’apice della struttura, l’attività di direzione e coordinamento, sia invece altra società soggetta a siffatta attività, e cioè un’altra società controllata – indipendentemente dalla collocazione della stessa nella struttura suddetta.

Il presupposto applicativo della disciplina di cui all’art. 2497-quinquies cod. civ. risulta, dunque, costituito dall’assoggettamento a direzione unitaria della società destinataria del finanziamento: è soggetto a postergazione il finanziamento a favore della società dipendente effettuato dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, direttamente o per il tramite di altra società controllata.

Non vi sono dubbi neanche in dottrina nel senso di ritenere che già l’interpretazione letterale della disposizione in esame è diretta a supportare una soluzione volta a rendere evidente il suo ambito applicativo ai finanziamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da chi tale attività eserciti nei confronti della società che alla stessa risulti soggetta: vuoi direttamente, vuoi, invece, indirettamente, qualora il finanziamento sia erogato dal soggetto controllante alla società eterodiretta per il tramite di altra società controllata (cd. finanziamento discendente).

1.4.3 Ed è proprio questa seconda ipotesi quella oggetto di esame nella fattispecie concreta qui in discussione, e cioè l’ipotesi di finanziamento operato in via mediata tramite l’intervento finanziario di società controllata dalla società esercitante l’attività di direzione e coordinamento.

Ritiene la Corte che l’unica interpretazione ragionevole che eviti l’elusione del divieto previsto dal combinato disposto degli artt. 2467 e 2497quinquies c.c. sia quella di estendere l’ambito applicativo di quest’ultima disposizione normativa anche all’ipotesi del cd. finanziamento discendente operato dalla società controllante nei confronti della società finanziata (e controllata) per il tramite di altra società, a sua volta controllata della prima. Diversamente ragionando, sarebbe gioco facile aggirare il divieto di finanziamento da parte del socio e di pregiudizio delle ragioni dei creditori sociali, con conseguente sottocapitalizzazione della società che versi in una situazione di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Basterebbe, cioè, da parte della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento operare il finanziamento della società sottoposta al suo controllo per il tramite di altra società del gruppo dalla stessa controllata (e controllante la finanziata) per poter concorrere con gli altri creditori nell’ambito del passivo fallimentare alla restituzione del finanziamento e per eludere la finalità protettiva delle norme da ultimo citate.

 

NOTA A SENTENZA

L’ordinanza in commento affronta un rilevante profilo applicativo della disciplina sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo, con particolare riferimento all’ipotesi del c.d. “finanziamento discendente mediato”.

Per finanziamento discendente s’intende il finanziamento erogato dalla società capogruppo in favore di una propria controllata attraverso l’intermediazione di una società partecipata, che a sua volta, esercita il controllo sulla beneficiaria.

Ai sensi dell’art. 2467 c.c., sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali i crediti dei soci per finanziamenti effettuati in un contesto di disequilibrio finanziario o in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L’art. 2497 quinquies c.c., a sua volta, estende tale disciplina ai finanziamenti effettuati dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte consente di neutralizzare ogni intento elusivo da parte della capogruppo che, in costanza di una situazione di crisi o sottocapitalizzazione della controllata, eviti di procedere a un conferimento optando, per un finanziamento formalmente attribuito a un soggetto interposto del gruppo.

Pertanto, la Corte supera l’approccio meramente formale, valorizzando la realtà economico-funzionale dell’operazione.

L’ordinanza in esame si inserisce in un panorama giuridico volto a contrastare pratiche elusive che, facendo leva sulla struttura reticolare dei gruppi societari, possono compromettere la solidità patrimoniale delle società controllate e le garanzie dei terzi creditori.

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