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Home Diritto Penale

* Sport – Squadra di calcio e aggiotaggio informativo – Fattispecie

by Matteo De Angelis
11 Dicembre 2023
in Diritto Penale
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Cassazione penale, Sez. V, sentenza 27 ottobre 2023, n. 43638

PRINCIPIO DI DIRITTO

[…] E’ palese che, pur dovendo convenirsi che il reato di aggiotaggio informativo si consuma effettivamente nel luogo di “prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo”, ossia in quello in cui questa diventa accessibile e fruibile da parte dei potenziali investitori, non è più possibile, tuttavia, individuare il luogo di consumazione del reato stesso in (Omissis), in quanto ivi “essendo operativo il sistema NIS” o avendovi “sede Borsa S.p.A.., quale società gerente il mercato dei titoli”.

Il sistema NIS, infatti, non è più operativo: secondo la disciplina vigente, le informazioni regolamentate destinate agli operatori del mercato finanziario sono diffuse dalle società emittenti, esclusivamente, tramite uno “S.D.I.R” – tra quelli inclusi nell’elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob -, ovvero “in proprio” – purchè, in tal caso, il sistema utilizzato per la diffusione delle informazioni regolamentate s i a “conforme a quanto stabilito nell’Allegato 31” -, seguendo il protocollo tecnico rigidamente disciplinato dalla Consob, che è la sola autorità preposta alla vigilanza sul sistema di diffusione delle notizie regolamentate.

Borsa Italiana S.p.A.., invece, è completamente estromessa dalla gestione del sistema “SDIR” ed è priva di ogni potere di intervento sul procedimento di diffusione delle ” informazioni price sensitive”, essendo anch’essa una mera destinataria delle stesse, cui può avere accesso tramite il “MIR”, quale sistema di monitoraggio delle informazioni regolamentate (cfr. dichiarazioni di A.X. in data 23 gennaio 2023 e di B.C.).

TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE

[…] occorre chiarire che l’informazione, nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, non consiste nella mera comunicazione di un dato societario, ma si identifica, piuttosto, nell’attività comunicativa funzionale ad assicurare all’investitore il massimo di conoscenze qualificate utili e rilevanti, che valgano a porlo nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte. Ciò è alla base della tensione ordinamentale diretta a favorire l’espansione del dovere di informare (duty of disclosure), che presuppone la chiarezza, l’esaustività e la sicurezza dell’informazione al fine di “riscattare” l’investitore dalla sua naturale posizione di debolezza contrattuale.

[…] Le descritte sequenze procedimentali hanno, del resto, trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di B.C., dipendente della Consob e responsabile dell’Ufficio Informazioni Mercati, il quale ha anche precisato che, dopo la privatizzazione di Borsa Italiana nel 2000 e il recepimento da parte della Consob della direttiva UE “Trasparency”, le informazioni regolamentate possono essere diffuse dagli emittenti soltanto nei modi stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento.

[…] Nel caso di specie, oltretutto, è decisivo il rilievo che, secondo la disciplina vigente, alla diffusione delle informazioni regolamentate la Juventus FC Spa non avrebbe potuto altrimenti provvedere se non valendosi di uno “SDIR” autorizzato dalla Consob ovvero – ma non è stata questa la modalità in concreto prescelta – di un sistema gestito in proprio ma conforme ai requisiti tecnici, stabiliti nell'”Allegato 31″ al “Regolamento Emittenti”.

Dichiarata, pertanto, l’incompetenza del Tribunale di Torino, gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, individuato quale giudice competente. L’estratto della presente sentenza, a cura della Cancelleria, deve essere comunicato, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p. al Tribunale di Torino, quale giudice che ha rimesso la questione.

 

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